Sentenza 24 settembre 2010
Massime • 1
Non è configurabile, neanche dopo le modificazioni introdotte all'art. 449, comma quarto, cod. proc. pen. ad opera del D.L. 24 maggio 2008 n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), un obbligo del P.M. di procedere con il rito direttissimo tutte le volte che sia convalidato l'arresto in flagranza e la scelta non pregiudichi gravemente le indagini. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva chiesto il giudizio immediato in luogo del giudizio direttissimo e in cui la Corte ha chiarito che il sindacato del giudice non può estendersi al punto di individuare il rito che il P.M. dovrebbe richiedere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2010, n. 36656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36656 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 24/09/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1208
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 17303/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI VELLETRI;
nei confronti di:
1) RE CO, N. IL *10/06/1982* C/;
avverso l'ordinanza n. 3027/2010 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del 25/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette le conclusioni del PG, Dott. Geraci V. che ha concluso per l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
OSSERVA
Con ordinanza del 25 marzo 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha dichiarato inammissibile la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero in riferimento al procedimento a carico di RE AR, imputato di rapina ed altro, disponendo la restituzione degli atti allo stesso pubblico ministero. A fondamento del provvedimento restitutorio, il Giudice poneva il rilievo per il quale, con la novella dell'art. 449 cod. proc. pen., comma 4 operata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art.2, comma 1-ter, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, era stato previsto l'obbligo per il pubblico ministero di procedere con il rito direttissimo, ogni qual volta, convalidato l'arresto in flagranza, lo stesso pubblico ministero non ritenesse necessarie indagini altrimenti pregiudicabili;
sicché, solo in presenza di tale condizione sarebbe consentito al pubblico ministero procedere con un rito diverso da quello direttissimo, divenuto altrimenti obbligatorio. La violazione di tale dovere comporterebbe, dunque, a parere del Giudice, una nullità di ordine generale attinente l'iniziativa del pubblico ministero nella azione penale - art. 178 c.p.p., lett. b) - con la correlativa nullità del decreto di giudizio immediato che fosse emesso in violazione della normativa in questione.
Avverso l'ordinanza indicata in premessa ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, il quale deduce violazione di legge e l'abnormità della decisione impugnata, riportandosi conclusivamente ad una recente decisione adottata sul tema da questa Corte.
Il ricorso è fondato. Effettivamente, questa Corte ha già avuto modo di affrontare recentemente una vicenda del tutto analoga a quella che ha formato oggetto dell'odierno ricorso, riguardante una ordinanza pronunciata sempre dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri in termini sovrapponibili a quelli post a base del provvedimento ora gravato. Nel frangente, questa Corte ritenne abnorme la decisione impugnata, in quanto il rilievo di ordine letterale derivante dalla novellazione dell'art. 449 cod. proc. pen., comma 4 in virtù del quale il pubblico ministero non avrebbe più la semplice facoltà, ma l'obbligo di procedere con il rito direttissimo in presenza dei presupposti normativamente previsti, andava coniugato con il rilievo di carattere sistematico, in forza del quale deve essere riconosciuto il carattere monopolistico della scelta del rito da parte del pubblico ministero (Cass., Sez. 2, 4 febbraio 2010, n. 7822, P.M. in proc. Neccia ed altro. Sul tema v. anche Cass., Sez. 3, 25 febbraio 2010, n. 12573). Le conclusioni cui è pervenuta questa Corte nella circostanza dianzi indicata vanno ribadite, anche se con talune puntualizzazioni. Deve essere innanzitutto confermato un antico orientamento, affermatosi già sotto la vigenza del codice abrogato, in ordine alla non configurabilità di un caso di nullità assoluta per violazione della prescrizione della iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio della azione penale, già prevista dall'art. 185 c.p.p., comma 1, n. 1) 1930 ed ora sancito dall'art. 178 vigente c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento all'art. 179 c.p.p., ove venga in discorso un ipotetico errore del pubblico ministero nella scelta del rito. Con riferimento al vecchio codice di procedura penale, infatti, in una fattispecie di giudizio direttissimo obbligatorio "atipico" previsto, all'epoca, dalla normativa in tema di reati valutari, si è puntualmente affermato che deve escludersi che la mancata adozione del giudizio direttissimo importi la violazione dell'art. 185 c.p.p., comma 1, n. 2) (1930), nella parte in cui tale disposizione prescriveva l'osservanza delle norme concernenti la iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio della azione penale, giacché la nullità a tal proposito sancita non può trovare applicazione al di fuori dei casi in cui il rappresentante del pubblico ministero, oltre a non avere i requisiti essenziali per ricoprire la carica, non fa parte dell'ufficio del p.m., inteso nella sua istituzione funzionale ed unitaria, posto che solo in questo caso può ricorrere la nullità del giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale (Cass., Sez. 3, 14 dicembre 1983, Bernessi, mass. uff. n. 163981; in senso sostanzialmente analogo, con riferimento al codice vigente, v. Cass., Sez. 5, 15 giugno 1992, Carozza). Ma accanto a tali rilievi, un ulteriore ed assorbente profilo può essere evidenziato sul versante dei rapporti che corrono tra l'atto di esercizio della azione penale ed il tipo di sindacato riservato al giudice. A differenza del codice abrogato, infatti, in cui l'esercizio della azione penale coincideva, nel procedimento ordinario, con l'inizio della istruzione, nel codice vigente l'azione penale, che si colloca quale epilogo delle indagini, corrisponde sempre ad una "domanda di giudizio" che il pubblico ministero rivolge al giudice: sicché, il controllo giurisdizionale su di essa -e per essa, sul "modo" di esercizio della azione - è necessariamente circoscritto ai presupposti che normativamente "qualificano" e, se del caso, condizionano, quella domanda. Pertanto, l'unico alveo decisorio che è rimesso al giudice, coincide con il perimetro tracciato dalla domanda del pubblico ministero, vale a dire la verifica della sussistenza o meno dei presupposti di legge che eventualmente condizionano "quella" specifica domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero - e cioè il rito che lo stesso pubblico ministero ha ritenuto di inscenare - senza possibilità alcuna, quindi, di sindacare se altro modello processuale il titolare dell'azione penale avrebbe potuto - o, in ipotesi, dovuto - attivare. Qualsiasi "eccesso" da tale circoscritto ambito di scrutinio, pone, dunque, la decisione del giudice totalmente al di fuori del sistema e, a ben guardare, in frizione con lo stesso parametro della obbligatorietà della azione penale, posto che soltanto la legge può prevedere condizioni all'azione ed alle modalità attraverso le quali la stessa viene esercitata. Avendo la legge prescritto determinati presupposti per l'adozione del giudizio immediato, ed avendo nella specie il pubblico ministero formulato richiesta del relativo decreto, il giudice non può che limitarsi a verificare quei presupposti e non quelli di un altro e alternativo modello di giudizio, rispetto al quale non è stata formulata la relativa domanda e correlativamente difetta, in capo a giudice, il relativo os ad loquendum.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e atti vanno trasmessi al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010