Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/1997, n. 967
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Sentenza 5 dicembre 1997

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Gli stati emotivi o passionali,per loro stessa natura,sono tali da incidere,in modo più o meno massiccio, sulla lucidità mentale del soggetto agente senza che ciò,tuttavia,per espressa disposizione di legge,possa escludere o diminuire l'imputabilità,occorrendo a tal fine un "quid pluris"che,associato allo stato emotivo o passionale,si traduca in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico,sia pure di natura transeunte e non inquadrabile nell'ambito di una precisa classificazione nosografica.L'esistenza o meno di detto fattore va accertata sulla base degli apporti della scienza psichiatrica la quale,tuttavia,nella vigenza dell'attuale quadro normativo e nella sua funzione di supporto alla decisione giudiziaria,non potrà mai spingersi al punto di attribuire carattere di "infermità" (come tale rilevante,ai sensi degli artt.88 e 89 cod.pen.,ai fini della esclusione o della riduzione della capacità d'intendere e di volere),ad alterazioni transeunti della sfera psico-intellettiva e volitiva che costituiscano il naturale portato degli stati emotivi o passionali di cui si sia riconosciuta l'esistenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/1997, n. 967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 967
    Data del deposito : 5 dicembre 1997

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