Sentenza 5 dicembre 1997
Massime • 1
Gli stati emotivi o passionali,per loro stessa natura,sono tali da incidere,in modo più o meno massiccio, sulla lucidità mentale del soggetto agente senza che ciò,tuttavia,per espressa disposizione di legge,possa escludere o diminuire l'imputabilità,occorrendo a tal fine un "quid pluris"che,associato allo stato emotivo o passionale,si traduca in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico,sia pure di natura transeunte e non inquadrabile nell'ambito di una precisa classificazione nosografica.L'esistenza o meno di detto fattore va accertata sulla base degli apporti della scienza psichiatrica la quale,tuttavia,nella vigenza dell'attuale quadro normativo e nella sua funzione di supporto alla decisione giudiziaria,non potrà mai spingersi al punto di attribuire carattere di "infermità" (come tale rilevante,ai sensi degli artt.88 e 89 cod.pen.,ai fini della esclusione o della riduzione della capacità d'intendere e di volere),ad alterazioni transeunti della sfera psico-intellettiva e volitiva che costituiscano il naturale portato degli stati emotivi o passionali di cui si sia riconosciuta l'esistenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/1997, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 5/12/97
1. Dott. Piero Mocali Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo IG TA " N. 1781
3. " Emilio Gironi " REGISTRO GENERALE
4. " Pietro Dubolino " N. 34383/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN FE AL avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano in data 14 maggio 1997 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dubolino
Udito il Pubblico Ministero in persona del S. procuratore generale, Dott. G. Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente, avv. Giuliano Pisapia, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso
OSSERVA LA CORTE
In fatto
Con sentenza della corte d'assise di Milano in data 13 novembre 1996 IO FE AL venne condannato alla pena di anni 24 di reclusione in quanto ritenuto responsabile di aver volontariamente cagionato la morte della moglie LL RI "strangolandola o comunque provocandone il soffocamento", in Assago, il 24 ottobre 1995.
Su appello dell'imputato e del pubblico ministero la corte d'assise d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento del primo di detti gravami, riconosciute al IO le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti all'aggravante del rapporto di coniugio, e ferma restando la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., già riconosciuta in primo grado in considerazione della ritenuta ingiustificatezza del mancato consenso del pubblico ministero alla richiesta di giudizio abbreviato ritualmente avanzata dall'imputato, ridusse la pena a quest'ultimo inflitta ad anni 14 di reclusione, confermando nel resto. Per quanto ancora d'interesse in questa sede, la corte di secondo grado, condividendo il giudizio espresso da quella di primo grado, condividendo il giudizio espresso da quella di primo grado, ritenne accertato - pacifica risultando, sul piano della mera causalità materiale, la riconducibilità dell'evento morte all'azione posta in essere dall'imputato - che quest'ultimo avesse agito con volontà omicida, come desumibile, sulla scorta delle espletate indagini medico-legali, dalla presenza, sul collo della vittima, di "ecchimosi laterali e discontinue" indicative di una prolungata ed energica compressione.....attuata con le mani"; e ciò - si afferma - anche alla luce del "dato di comune esperienza" secondo cui "per cagionare la morte di una persona mediante soffocamento attuato con la costrizione delle vie respiratorie non solo è richiesta un'azione portata con notevole forza (si consideri la resistenza opposta dal tessuto cartilagineo della trachea e dalla protezione che a questa fornisce la muscolatura del collo) ma anche che la compressione sia mantenuta per un tempo non inferiore a due o tre minuti;
un tempo sicuramente apprezzabile e non compatibile con un'azione inconsapevole e frutto di un impulso istantaneo". Ad ulteriore conferma della volontà omicida poteva poi farsi riferimento - sempre secondo il convincimento espresso dalla corte di merito - all'avvenuta manifestazione, da parte dell'imputato, a più riprese, nel passato (come emerso in particolare dalle dichiarazioni testimoniali della figlia), dell'intenzione di uccidere la moglie e quindi di togliersi la vita;
intenzione, quest'ultima, ribadita anche in uno scritto diretto ai figli rinvenuto all'interno della stessa autovettura in cui si erano svolti i fatti.
Quanto alla capacità di intendere e di volere del IO al momento del fatto, ritenne la corte di merito, sulla scorta del giudizio espresso dal consulente psichiatrico prof. Ponti nella relazione scritta, poi confermata e illustrata in dibattimento, che detta capacità non fosse ne' esclusa ne' grandemente scemata, potendosi soltanto dire che l'imputato aveva agito in presenza di uno stato emotivo e passionale di forte intensità (riconducibile essenzialmente a quello che gli appariva come l'ormai irrimediabile fallimento del matrimonio per volontà della moglie, di cui egli peraltro continuava ad essere innamorato); stato, quello anzidetto, che si "innestava su una personalità di tipo isterico e narcisistico" la quale era, peraltro, da considerare come rientrante "nelle variabili caratteriali e non in aspetti di patologia mentale vera e propria".
Nel ricorso proposto dall'imputato e dai suoi difensori (con atti distinti ma di contenuto sostanzialmente identico), si lamenta, essenzialmente:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta piena capacità d'intendere e di volere dell'imputato, pur in presenza di elementi fattuali (quali i ripetuti, pregressi tentativi di suicidio, culminati nell'ultimo, posto in essere, mediante assunzione di un forte quantitativo di psicofarmaci, nel contesto della lunga ed estenuante discussione con la moglie conclusasi con la morte di costei), che avrebbero dovuto indurre, unitamente all'accerta presenza di note caratteristiche di una "personalità isterico-istrionica" nonché di uno stato depressivo conseguente, oltre che al fallimento del matrimonio, anche alla perdita del posto di lavoro, a riguardare come probabile (con correlativa necessità di approfondimenti sul punto), l'ipotesi che lo stato emotivo e passionale nel quale l'imputato aveva agito non fosse fine a sè stesso, ma avesse trasmodato in una vera e propria compromissione, di natura patologica, della coscienza del soggetto e della sua capacità di autodeterminazione;
del che poteva essere indizio anche la circostanza che, per quasi tutto il periodo di sottoposizione alla custodia cautelare, il IO era stato ricoverato in reparti psichiatrici ospedalieri o degli istituti penitenziari;
2) violazione di legge e vizio di motivazione anche in ordine alla ritenuta sussistenza della volontà omicida, desunta - oltre che da una prova inutilizzabile quale il preteso scritto, mai acquisito agli atti, diretto dall'imputato ai figli - anche da elementi di per sè equivoci, in quanto compatibili anche con l'ipotesi che il IO avesse involontariamente cagionato la morte della moglie nel tentativo di disarmarla o avesse comunque soltanto inteso percuoterla per renderla inoffensiva e poter quindi dar luogo senza impedimenti all'attuazione dei propri propositi autolesivi;
ipotesi, questa, avvalorata dall'accertata circostanza che, all'interno dell'autovettura, fra il IO e la moglie, vi era stata una colluttazione con produzione di reciproche lesioni (leggere ferite da coltello, per la donna, ed avulsione di un dente, per l'uomo), come pure dall'ulteriore circostanza che i segni sul collo della vittima apparivano prodotti dalla pressione di una sola mano, durata per un tempo che solo in via congetturale ed in assenza di accertamento medico legale sul punto la corte di merito aveva ritenuto quantificabile in due o tre minuti;
e tutto ciò senza che la stessa corte avesse poi tenuto conto dello stato confusionale, derivante dall'assunzione di psicofarmaci, in cui l'imputato si trovava e di cui si sarebbe dovuta riconoscere l'incidenza negativa sull'elemento psicologico del reato.
La difesa dell'imputato ha poi prodotto anche dei motivi aggiunti, in cui ribadisce le argomentazioni esposte nei motivi originari, corredandole di due pareri rilasciati, rispettivamente, dal prof. IO Invernizzi, specialista in psichiatria, e dal dott. Arnaldo Migliorini, medico legale, l'uno a sostegno della tesi circa la momentanea insussistenza della capacità di intendere e di volere, a cagione di quella che viene indicata come "fase di alterazione dello stato di coscienza, definibile come stato crepuscolare"; l'altro a sostegno della tesi dell'involontarietà dell'evento morte, sulla base dell'assunto che quest'ultimo sarebbe potuto derivare anche da una pressione manuale sul collo della vittima di gran lunga inferiore, come durata, a quella ritenuta dalla corte di merito, ipotizzando, sulla scorta di rappresentate cognizioni scientifiche in materia e con citazione di letteratura specialistica, che la morte non fosse derivata da asfissia, ma da "arresto cardio circolatorio" conseguente all'attivarsi (frequente nella pratica), di un "meccanismo nervoso" prodotto dalla "abnorme stimolazione diretta delle strutture, per l'appunto, nervose presenti a livello del collo".
In diritto
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, occorre anzitutto ricordare che, per legge (artt. 88 e 89 cod. pen.), il vizio totale o il vizio parziale di mente in tanto sono riconoscibili, ai fini della esclusione o della riduzione della capacità d'intendere e di volere, in quanto riconducibili ad una "infermità", cioè ad un fattore di natura patologica, permanente o transeunte che esso sia. Sempre per legge, poi (art. 90 cod. pen.), "gli stati emotivi o passionali non escludono ne' diminuiscono l'imputabilità"; il che equivale a dire che essi non possono mai, di per sè, essere equiparati ad una "infermità"; e ciò pur essendo tali, per loro natura, da incidere, in modo più o meno massiccio, sulla lucidità mentale del soggetto agente (e, del resto, se così non fosse, non vi sarebbe stata neppure ragione di dettare la norma in questione). Ciò posto, ne consegue che, in presenza di stati emotivi e passionali, per sostenere che questi abbiano trasmodato fino a dar luogo alla configurabilità di una vera e propria "infermità" suscettibile di assumere rilevanza ai fini di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen., non può bastare la dimostrazione che il soggetto, al momento del fatto, fosse privo della lucidità di mente propria di chi vive e opera in situazioni di normalità, ma occorre la dimostrazione che detta mancanza di lucidità sia, o possa essere plausibilmente dipesa da un "quid pluris" che, associato allo stato emotivo o passionale, si sia tradotto in un fattore propriamente patologico, sia pure di carattere transeunte e non inquadrabile nell'ambito di una precisa classificazione nosografica. Questo e non altro è, del resto, nella sostanza, quanto questa Corte ha già inteso affermare in altre precedenti pronunce sulla materia in esame (talune delle quali richiamate anche nei motivi di ricorso), in cui si ammette al possibilità che dalla riscontrata esistenza di stati emotivi o passionali possa passarsi alla configurabilità del vizio, totale o parziale, di mente. Alla detta possibilità, in particolare, si è fatto riferimento con riguardo alle c.d. "reazioni a corto circuito" affermandosi che esse, "anche se normalmente sono riferibili a stati emotivi e passionali non qualificabili come condizione patologica, possono tuttavia costituire, in determinate situazioni, manifestazioni di una vera e propria malattia che compromette la capacità di intendere e di volere, incidendo soprattutto sull'attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, con possibilità di optare per la condotta adatta al motivo più ragionevole e di resistere, quindi, agli stimoli degli avvenimenti esterni" (Cass. I, 23 marzo 1995 n. 3170, P.M. c. Sciumè, m. 200687); principio, questo, che va, peraltro, posto in correlazione con quanto puntualizzato, ad esempio, da Cass. I, 22/11/95 n. 11373, Losio, m. 203651, secondo cui "in tema di imputabilità, affinché una reazione a "corto circuito" costituisca manifestazione di una vera e propria malattia che comprometta la capacità di intendere e di volere del soggetto, è necessario che essa inquadri in una preesistente alterazione patologica comportante infermità o seminfermità mentale"", aggiungendosi poi che invece, "quando la reazione a corto circuito si ricolleghi a semplici manifestazioni di tipo nevrotico o ad alterazioni comportamentali prive di substrato organico, essa si configura come situazione di turbamento psichico transitorio, qualificabile come stato emotivo o passionale, tale da non escludere ne' diminuire l'imputabilità, a norma dell'art. 90 cod. pen.". Analogo orientamento era stato espresso, in precedenza,
da Cass. I, 13 maggio 1993 n. 4954, Zannoni, m. 194553 mentre, in modo più reciso, Cass. I, 27 giugno 1995 n. 7315, Cheza, m. 201735, aveva riaffermato il principio generale secondo cui le "reazioni a corto circuito non escludono ne' diminuiscono la capacità di intendere e di volere in quanto sono ricollegabili a condizioni di turbamento psichico transitorio non dipendente da causa patologica, bensì emotiva o passionale".
Quanto, poi, a stabilire se ed in quali casi sia individuabile "quel "quid pluris" di cui si è detto in precedenza, e cioè il substrato patologico o patogeno in presenza del quale gli stati emotivi o passionali possono essere assunti a manifestazione di vera e propria infermità e quindi rilevare ai fini della esclusione o della diminuzione della imputabilità, è evidente come questo non possa essere compito della scienza giuridica, sibbene della scienza medico-psichiatrica la quale, peraltro - se chiamata ad operare a supporto dell'assunzione di decisioni giurisdizionali - non potrà, nella vigenza dell'attuale quadro normativo, mai spingersi al punto di attribuire carattere di "infermità" ad alterazioni transeunti della sfera psico-intellettiva e volitiva che costituiscano il naturale portato dei suddetti stati emotivi o passionali. Tutto ciò premesso, e venendo quindi al caso di specie, rileva la Corte che nessun elemento, fra quelli che risultano essere stati portati all'attenzione del giudice di merito ed ai quali si è richiamato il ricorso, appare connotato dall'attitudine a costituire dimostrazione della certa o probabile esistenza del substrato patologico o patogeno dianzi accennato, in contrasto con le motivate conclusioni, fatte proprie del detto giudice, alle quali era giunto il consulente medico psichiatra, secondo cui - come già ricordato in narrativa - il IO, pur presentando le note caratteriali a suo tempo indicate, non era tuttavia portatore di alcuna forma patologica afferente la sfera psico-volitiva ma aveva semplicemente agito in presenza di uno stato di forte passionalità, come tale ricompreso ed esaurito nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 90 cod. pen. Non risulta neppure, del resto, che tali conclusioni siano state confutate, in sede di merito, con specifici argomenti scientifici, da un consulente di parte, non facendosi di ciò alcun cenno tanto nell'impugnata sentenza quanto nei motivi di ricorso. Nè può, in questa sede, attribuirsi rilievo alcuno al parere del prof. Invernizzi, prodotto in allegato ai motivi aggiunti di ricorso, siccome implicate valutazioni di merito precluse al giudice di legittimità, pur potendosi, al riguardo, notare che, comunque, da detto parere altro non sembra emergere se non un generico dissenso dalle conclusioni del consulente prof. Ponti, articolato - come già accennato in narrativa - sulla prospettazione della esistenza, nell'imputato, al momento del fatto, di uno "stato crepuscolare" dovuto alla concomitante azione della "intensa componente emotiva" e dell'assunzione di farmaci di natura ansiolitica;
e ciò senza che risulti in alcun modo illustrato ne, tanto meno, dimostrato, perché un siffatto "stato crepuscolare" sarebbe stato da considerare di natura patologica, e quindi rilevante ai fini dell'imputabilità, pur derivando esso da fattori espressamente indicati dalla legge come irrilevanti ai fini anzidetti (la "componente emotiva", infatti, rientra nelle previsioni del più volte richiamato art. 90 cod. pen. e l'assunzione volontaria di farmaci, se ed in quanto questi ultimi avessero attitudine ad incidere sulla lucidità mentale, appare inquadrabile nelle previsioni di cui agli artt. 91 e 93 stesso codice).
Anche il fatto, posto in evidenza nei motivi di ricorso, che l'imputato, nel corso della custodia cautelare, sia stato ricoverato in reparti psichiatrici ospedalieri o dell'amministrazione penitenziaria non appare, di per sè, determinante, ben potendo tali ricoveri essere dipesi dalle più varie ragioni, mentre di maggior rilievo avrebbero potuto essere le risultanze emergenti dalle cartelle o diari cliniche a quei ricoveri si riferivano;
risultanze alle quali, peraltro, nei motivi di ricorso non si fa alcun cenno. Quanto al resto (pregressi e concomitanti tentativi di suicidio posti in essere dal IO, stato depressivo derivante dal fallimento del matrimonio e dalla perdita del posto di lavoro, assunzione di psicofarmaci e quant'altro richiamato nei motivi di ricorso), trattasi di elementi che non risultano affatto ignorati nella consulenza del prof. Ponti (per quanto di essa è dato sapere dai richiami contenuti nella sentenza). Che, sulla base di essi, la difesa del ricorrente abbia ritenuto e ritenga di dissentire dalle conclusioni alle quali il detto consulente è giunto, ovviamente, del tutto legittimo e naturale, ma, altrettanto ovviamente, ciò non può bastare a rendere configurabile, a carico della sentenza che quelle conclusioni ha motivatamente recepito, alcun vizio di legittimità, non risultando, in particolare, alcuna carenza o manifesta illogicità, sul punto, dell'apparato motivazionale, tale da rientrare nelle previsioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Dovendosi considerare così esaurita la trattazione del primo motivo di ricorso (e del motivo aggiunto ad esso riferibile), e passandosi quindi all'esame del secondo motivo, rileva la Corte che la motivazione sulla base della quale i giudici di merito sono pervenuti al convincimento in ordine alla esistenza, nel IO, della volontà omicida, appare, in sè e per sè, del tutto ineccepibile, facendo essa riferimento, nell'essenziale, all'inconfutato elemento oggettivo costituito - in concomitanza di accertamento medico legale secondo cui la morte era dovuta ad "asfissia meccanica" - dalla presenza di tracce evidenti di compressione manuale sul collo della vittima, pacificamente riconducibili all'azione dell'imputato e rivelatrici, quindi, della summenzionata volontà.
Sul punto, si prospetta anzitutto, da parte del ricorrente e dei difensori - come già accennato in narrativa - la possibilità che intento dell'imputato fosse stato solo quello di disarmare la moglie o comunque di renderla inoffensiva, mediante percosse, per poi suicidarsi. Trattasi però, ad avviso della Corte, di una prospettazione del tutto pretestuosa e gratuita (e, come tale, inidonea a costituire valida censura nei confronti dell'impugnata sentenza), non risultando in alcun modo dimostrato che la donna fosse "armata" del coltello rinvenuto nell'autovettura (del quale appare invece ragionevole presumere si fosse servito il IO per produrre alla moglie le leggere lesioni, appunto da coltello, di cui era stata, in sede di esame necrocespico, pure riscontrata la presenza), ne' vedendosi per quale ragione il IO, se veramente intenzionato a suicidarsi indipendentemente dalla soppressione della moglie, dovesse necessariamente ridurre quest'ultima, per senza ucciderla, all'impotenza, quasi che il proposito suicidario non potesse che essere realizzato in quel contesto e mediante superamento degli ostacoli che la donna potesse frapporvi: superamento che sarebbe stato realizzato peraltro, con modalità tali da rendere, se non certa, quanto meno probabile la produzione dell'evento letale poi in effetti verificatosi.
Si prospetta, poi, da parte del ricorrente e della difesa come pure si è accennato in narrativa - sulla scorta anche del parere medico legale del dott. Migliorini allegato ai motivi aggiunti, la possibilità che il prodursi dell'evento morte, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, avesse richiesto una pressione sul collo della vittima quantificabile non in due o tre minuti, ma in pochi secondi, e quindi compatibile con la presenza, nell'agente, di un intento non omicidiario;
prospettazione, questa, la quale - come emerge dalla lettura del suddetto parere - si fonda sull'assunto che la morte della LL non sarebbe derivata da "asfissia meccanica", come dato per accertato all'esito dell'esame necroscopico (giusta quanto riferito nell'impugnata sentenza e non contestato dal ricorrente), ma sarebbe derivata da un "riflesso neurogeno" suscettibile di prodursi in pochi secondi, quale conseguenza della "abnorme stimolazione diretta delle strutture....nervose presenti al livello del collo". Non risulta, peraltro, che un tale assunto sia stato a suo tempo rappresentato, con valido supporto argomentativo e documentale, ai giudici di merito, ne' risulta in alcun modo illustrata e dimostrata la sussistenza di elementi fattuali che dovessero indurre i detti giudici a confrontare criticamente con esso le diverse conclusioni alle quali era giunto il medico legale incaricato dell'esame necrospico. Già questo basterebbe a rendere inaccoglibile, in sede di legittimità, la censura in esame. A ciò aggiungasi che, comunque, per quanto valga, nello stesso parere medico legale prodotto dalla difesa del ricorrente ci si limita (nè si vede come avrebbe potuto essere diversamente, trattandosi di parere proveniente da persona che non risulta avesse partecipato alle operazioni necroscopiche), a rappresentare come "la più probabile" l'ipotesi che la morte della LL non sarebbe derivata da "asfissia meccanica", come dato per accertato all'esito dell'esame necroscopico (giusta quanto riferito nell'impugnata sentenza e non contestato dal ricorrente), ma sarebbe derivata da un "riflesso neurogeno" suscettibile di prodursi in pochi secondi, quale conseguenza della "abnorme stimolazione diretta delle strutture....nervose presenti al livello del collo".
Non risulta, peraltro, che un tale assunto sia stato a suo tempo rappresentato, con valido supporto argomentativo e documentale, ai giudici di merito, ne' risulta in alcun modo illustrata e dimostrata la sussistenza di elementi fattuali che dovessero indurre i detti giudici a confrontare criticamente con esso le diverse conclusioni alle quali era giunto il medico legale incaricato dell'esame necroscopico. Già questo basterebbe a rendere inaccoglibile , in sede di legittimità, la censura in esame. A ciò aggiungasi che, comunque, per quanto valga, nello stesso parere medico legale prodotto dalla difesa del ricorrente ci si limita (nè si vede come avrebbe potuto essere diversamente, trattandosi di parere proveniente da persona che non risulta avesse partecipato alle operazioni necroscopiche), a rappresentare come "la più probabile" l'ipotesi che la morte della LL fosse dovuta alla causa ivi indicata, e non all'asfissia meccanica;
il che, unito alla oggettiva impossibilità, in questa sede, di operare una qualsiasi valutazione di merito in rodine alla maggiore o minore fondatezza di tale giudizio probabilistico, escluse a maggior ragione ogni possibilità di trasformare quest'ultimo in un valido motivo di censura dell'impugnata sentenza.
Questo, poi, all'ulteriore elemento - che pure si è inteso valorizzare nei motivi di ricorso - costituito dall'asserita presenza di tracce di pressione manuale su uno solo dei lati del collo, non si vede quale decisivo rilievo esso potesse assumere, posto che, comunque, da quella pressione era derivata - ed era ragionevolmente prevedibile che derivasse - la morte per asfissia.
Nè maggior rilievo può attribuirsi al richiamo che, nel motivo di ricorso in esame, si fa, con riguardo all'elemento psicologico del reato, allo stato confusionale nel quale l'imputato si sarebbe trovato a causa dell'assunzione di psicofarmaci in dosi massicce, avendo ciò attinenza non all'elemento psicologico ma all'imputabilità, per cui vale quanto già osservato nella trattazione del primo motivo.
Per quanto riguarda, infine, la denunciata inutilizzabilità della prova costituita dallo scritto asseritamente proveniente dall'imputato (in cui quest'ultimo, in vista dell'attuazione dei propri propositi suicidari, si sarebbe riconosciuto responsabile della morte della moglie), ritiene la Corte sufficiente osservare che - a parte il rilievo assolutamente marginale che allo scritto in questione appare, giustamente, attribuito, nell'impugnata sentenza - di "inutilizzabilità", a rigore, può parlarsi solo in quanto si tratti di prova acquisita e, quindi, nel caso ai documenti, in quanto questi ultimi siano venuti a far parte degli atti processuali. Mancando tale condizione - come, secondo il ricorrente, si è verificato nel caso in esame - nulla vieta che dell'esistenza e del contenuto del documento (quale che sia stata la sua sorte), possa testimonialmente riferire chi è venuto con esso a contatto o ne ha avuto comunque conoscenza, per cui altro discorso non può farsi se non quello concernente il grado di rilevanza e di attendibilità di tali testimonianze, nella specie provenienti, a quanto è dato desumente dall'impugnata sentenza e dallo stesso ricorso, dai verbalizzanti. Sotto questo profilo, però, nessuna specifica censura risulta prospettata.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1998