Sentenza 9 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2002, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA COR ES0 5 0 2 / 0 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto ZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente - R.G.N. 16118/99 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Cron.11489 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 13/12/01 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: OL UI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA'2001 dagli avvocati 4981 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 107/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 20/05/99 R.G.N. 4800/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato FAVETA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 1° agosto 1996 IN PO propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Bologna, attraverso parere tecnico d'ufficio, aveva respinto la sua domanda diretta al riconoscimento, nei confronti dell'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) del diritto alla rendita per uca malattia professionale (ipoacusia). Attraverso nuovo parere tecnico d'ufficio, il Tribunale di Bologna ha L respinto l'appello. Afferma la sentenza che, in base al parere del consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado era da ritenere che, poiché i rumori nell'ambiente di lavoro erano di intensità ai limiti della pericolosità per l'udito ed i tempi di esposizione erano piuttosto modesti e l'ipoacusia era di particolare gravità e non audiometricamente compatibile con il lavoro, l'esistenza della connessione causale fra lavoro ed infermità era da escludersi. E le convincenti conclusioni del consulente, fondate su indagini accurate e complete, anche in relazione alla rumorosità delle specifiche lavorazioni ed al rumore di fondo dell'ambiente, e convergenti con le conclusioni del parere del consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado (entrambi specificamente esperti nella materia). non rendevano necessaria una nuova indagine tecnica d'ufficio. Per la cassazione di questa sentenza ricorre IN PO, percorrendo le linee d'un unico articolato motivo, coltivato con memoria: l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che 1. con l'atto introduttivo del giudizio e con l'appello ella aveva esposto di aver lavorato per 10 anni e per 8 ore al giorno, come addetta alle macchine orditrici. all'interno d'un capannone ove erano costantemente in funzione dieci telai (che provocavano intenso rumore. accertato in 88,9 decibels), e due compressori per la relativa pulizia;
e poiché la lavorazione cui ella era addetta e l'infermità contratta sono tabellate, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere una presunzione di rapporto causale fra lavoro e malattia, ed avrebbe dovuto porre a carico dell'I.N.A.I.L. l'onere di provare la natura extralavorativa del danno, anche nella sua prevalente misura;
2. non era stato accertato se il lavoro era stato la concausa dell'infermità:
3. non era "dato comprendere" da quali fonti il consulente tecnico d'ufficio aveva tratto le informazioni circa la collocazione delle macchine all'interno delle aziende ove il ricorrente aveva lavorato;
4. i rilievi fonometrici risalivano al 1992; "era possibile supporre che le stesse rilevazioni, se effettuate in epoca antecedente - in cui diverse erano le acquisizioni della scienza tecnica in materia avrebbero registrato valori sicuramente più elevati”. Con la memoria. la ricorrente, richiamando precedente pronuncia di questa Corte e segnalando che il superamento di 85 decibel nell'esposizione a rumore determina per il datore l'obbligo di adottare adeguati mezzi di protezione e l'assoggettamento del lavoratore a controlli sanitari, deduce che acquistavano rilevanza la prova testimoniale richiesta per stabilire la durata 0 1 dell'esposizione al rischio, e gli esami audiometrici del 1993 e del 1994 che 110 attestavano l'ipoacusia professionale. Il ricorso è infondato. La natura tabellata del lavoro e dell'infermità determina una presunzione di rapporto causale. che pone. a carico di colui che vi abbia interesse, l'onere di provare l'inesistenza del rapporto stesso. E tuttavia la presunzione della connessione causale emerge solo dopo dell'esistenza dell'infermità (appartenente alla categoria tabellata) laprova e dell'avvenuta esposizione al rischio (Cass. 15 gennaio 19187 n. 276). Nel caso in esame, le indagini tecniche d'ufficio, espletate l'una in primo e l'altra in secondo grado. escludono l'esistenza di questo presupposto. In particolare, il secondo consulente tecnico d'ufficio ha accertato che l'ipoacusia da cui la PO è affetta "non ha le caratteristiche audiometriche tipiche del danno da esposizione a rumori": è lesione idiopatica ed endogena "assolutamente non rapportabile alle energie sonore assorbite". L'indagine era stata effettuata anche in relazione alla rumorosità delle specifiche lavorazioni alle quali la ricorrente era addetta, ed al rumore di fondo dell'ambiente lavorativo. Ed attraverso quest'indagine il Tribunale ha accertato che i tempi d'esposizione ai rumori erano "piuttosto modesti". 5 : L'inesistenza d'una rilevante esposizione a rischio e di un'infermità compatibile con i caratteri della malattia tabellata rendono irrilevante l'accertamento dell'invocata natura tabellata del lavoro e delle infermità. Come questa Corte ha affermato, in tema di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova luce ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale. facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio" (Cass. 23 aprile 1997 n. 2523). Nel caso in esame, tuttavia, poiché le conclusioni dell'indagine tecnica d'ufficio hanno escluso il pur minimo contributo causale dell'attività lavorativa nella determinazione dell'infermità, e pertanto non solo la probabilità bensì la possibilità della connessione causale fra lavoro e malattia, l'indicata necessità istruttoria non sussiste. Ciò è a dirsi anche per la richiesta di prova testimoniale e per la documentazione richiamate con la memoria. Per mera esigenza di completezza è da aggiungere che, per le insufficienti indicazioni in ordine alla rilevanza di questi strumenti istruttori (quale potenziale idoneità degli 6 stessi a condurre ad una diversa decisione), la relativa censura (peraltro compiutamente formulata solo con la memoria) è inammissibile. Con la pronuncia (Cass. 7 aprile 1998 n. 3582) richiamata dalla ricorrente nella memoria, questa Corte ha affermato che "anche l'esposizione a rumorosità non eccedente il limite dei 90 decibels può essere reputata idonea a pregiudicare l'apparato uditivo - in relazione anche alla diversa capacità di resistenza di ciascun organismo e non è ostativa della configurabilità d'una malattia professionale indennizzabile (ipoacusia da rumore), e non esime il giudice dall'indagine in ordine alla sussistenza di questa malattia. Anche secondo questa pronuncia, pertanto, il superamento della soglia di 85 decibels non determina meccanicamente, com'è ovvio, l'insorgere dell'ipoacusia, bensi solo la necessità dell'accertamento. Il ricorso deve essere respinto. Ed in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001. Jietic Cuoco Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Pighin. mihumi Quae Alle IL CANCELLERE D Depositato in Cancelleria 2002 888 O L 0 1 O S oggi, . P A T L T R O C A N IL A K ' L T E 3 L S P E 7 O S - D P I 8 - I N M S I 1 G 7 1 N A O E D S E A I E G D T A E G N , E O E O L T S R T E T I A S R I I L G L D E E R O D