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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3149/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
PALLIGGIANO GIANMARIO, Relatore
SURIANO MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10505/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cercola - Piazza Libertà 6 80040 Cercola NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0030802390 000 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19871/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, notificato in data 10 maggio 2025, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato per l'annullamento la cartella di pagamento n.
07120250030802390000, dell'importo totale di € 50.653,88, avente ad oggetto l'Imposta Municipale Unica
(IMU), anno 2016, per il Comune di Cercola (NA).
La ricorrente ha eccepito la non debenza del credito per mancata notifica dell'atto prodromico, la prescrizione e decadenza;
ha altresì censurato vizi formali della pretesa creditoria.
Il comune di Cercola, ritualmente intimato, non si è costitituo in giudizio
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 17 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Pur risultando dagli atti della causa che la cartella impugnata sia stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 103/2016, asseritamente avvenuta in data 3 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate riscossione non ha esibito copia della relativa documentazione che possa dimostrare quanto affermato.
Peraltro, il comune di Cercola, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, quale ente impositore non ha potuto fornire elementi in grado di dare certezza a questa circostanza, essenziale ai fini della decisione.
Ne consegue, con rilievo assorbente, l'accoglimento del presente ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura e con le modalità indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di Cercola al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2000,00 (duemila), oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Napoli, il 17 novembre 2025.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
PALLIGGIANO GIANMARIO, Relatore
SURIANO MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10505/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cercola - Piazza Libertà 6 80040 Cercola NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0030802390 000 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19871/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, notificato in data 10 maggio 2025, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato per l'annullamento la cartella di pagamento n.
07120250030802390000, dell'importo totale di € 50.653,88, avente ad oggetto l'Imposta Municipale Unica
(IMU), anno 2016, per il Comune di Cercola (NA).
La ricorrente ha eccepito la non debenza del credito per mancata notifica dell'atto prodromico, la prescrizione e decadenza;
ha altresì censurato vizi formali della pretesa creditoria.
Il comune di Cercola, ritualmente intimato, non si è costitituo in giudizio
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 17 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Pur risultando dagli atti della causa che la cartella impugnata sia stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 103/2016, asseritamente avvenuta in data 3 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate riscossione non ha esibito copia della relativa documentazione che possa dimostrare quanto affermato.
Peraltro, il comune di Cercola, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, quale ente impositore non ha potuto fornire elementi in grado di dare certezza a questa circostanza, essenziale ai fini della decisione.
Ne consegue, con rilievo assorbente, l'accoglimento del presente ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura e con le modalità indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di Cercola al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2000,00 (duemila), oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Napoli, il 17 novembre 2025.