Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2016, n. 52903
CASS
Sentenza 7 novembre 2016

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L'indebita limitazione, ad opera del giudice, del diritto dell'imputato a controesaminare il consulente tecnico del pubblico ministero, non determina l' inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto l'acquisizione della prova non viola alcun divieto, ma integra una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata, atteso che il giudice, dopo aver ammesso il consulente tecnico in qualità di testimone, autorizzandolo a consultare documenti e note scritte di carattere tecnico, aveva negato ingresso alle domande tecniche poste dal difensore).

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  • 1Art. 501- Esame dei periti e dei consulenti tecnici
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    Rassegna giurisprudenziale Esame dei periti e dei consulenti tecnici (art. 501) Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l'art. 501 comma 1, in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro (Sez. 3, 29219/2017). L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del PM) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178 comma 1 lett. c), soggetta ai limiti di …

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  • 2Art. 225 - Nomina del consulente tecnico
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  • 3Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisite
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2016, n. 52903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52903
Data del deposito : 7 novembre 2016

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