Sentenza 7 novembre 2016
Massime • 1
L'indebita limitazione, ad opera del giudice, del diritto dell'imputato a controesaminare il consulente tecnico del pubblico ministero, non determina l' inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto l'acquisizione della prova non viola alcun divieto, ma integra una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata, atteso che il giudice, dopo aver ammesso il consulente tecnico in qualità di testimone, autorizzandolo a consultare documenti e note scritte di carattere tecnico, aveva negato ingresso alle domande tecniche poste dal difensore).
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Rassegna giurisprudenziale Esame dei periti e dei consulenti tecnici (art. 501) Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l'art. 501 comma 1, in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro (Sez. 3, 29219/2017). L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del PM) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178 comma 1 lett. c), soggetta ai limiti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2016, n. 52903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52903 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2016 |
Testo completo
529 03 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da N. sent. sez. 1697 Giovanni Conti - Presidente - Vincenzo Rotundo N. R.G. 29423/2016 UP 07/11/2016 Giacomo Paoloni Orlando Villoni Relatore - Emanuele Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Di GI FA, n. Lanciano (Ch) 21.10.1986 avverso la sentenza n. 1072/15 Corte d'Appello di L'Aquila del 14/05/2015 esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. S. Spinaci, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore del ricorrente, avv. Luigi Tòppeta, che ha insistito per l'acco- glimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Lanciano il 14/09/2011 con cui FA Di GI è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla illecita coltivazione di tre piante di marijuana del peso di gr. 265 e alla detenzione di gr. 38,50 di marijuana essiccata, rideterminando la pena nella misura finale di un anno di reclusione ed € 1.200,00 di multa, condizionalmente sospesa, in ragione del mutato quadro normativo conseguente alla sentenza Corte Cost. n. 32 del 2014 e alle modifi- che apportate all'art. 73 comma 5 dalle leggi n. 10 e n. 76 del 2014. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che deduce violazione di legge in riferimento all'art. 194, commi 1 e 3 ed agli artt. 222 lett. d) ult. parte e 255 cod. proc. pen. in relazione all'incompatibilità tra l'ufficio di consulente e quello di testimone. In particolare, il ricorrente deduce che il giudice di primo grado ha ammesso in qualità di testimone il Mar. CC Zizzi, autore delle analisi chimiche sulla sostanza stupefacente sequestrata per conto del PM, autorizzandolo a consultare gli atti a sua firma relativi agli accertamenti tecnici non ripetibili svolti, non ammettendo, peraltro, la produzione di detti elaborati;
ciò nondimeno, sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno respinto l'eccezione d'inutilizzabilità della deposizione per incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello di consulente, ritenendo il primo che fosse stato escusso come testimone e la seconda come consulente del PM, in ogni caso senza lesione alcuna dei diritti di difesa dell'imputato. Con un secondo motivo, il ricorrente ribadisce tale censura, sostenendo che tale anomalo modus procedendi gli ha impedito di indicare propri consulenti, in grado di rivolgere specifiche domande al suddetto testimone;
questi non è stato, infatti, escusso nel contraddittorio delle parti, al difensore dell'imputato essendo, anzi, stato impedito di rivolgergli domande di carattere tecnico. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce, infine, mancanza e illogicità della motivazione atta a dimostrare che gli elementi forniti dal consulente tecnico sia- no privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logi- che e convincenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. -2. Emerge dal ricorso che ha riportato brani estratti dal relativo verbale di udienza - che nel corso del giudizio di primo grado, il PM ha indicato quale pro- 2 Er d. prio consulente tecnico Maresciallo dei Carabinieri Zizzi, autore delle analisi chimiche demandategli dal reparto di appartenenza a seguito del sequestro di sostanza stupefacente eseguito nei confronti dell'imputato. Risulta, altresì, che il consulente è stato sentito in qualità di testimone, ve- nendo, però, dal giudice autorizzato a consultare gli elaborati tecnici riferiti alle analisi da lui condotte e che, tuttavia, contraddittoriamente lo stesso giudice abbia poi negato l'acquisizione di detti elaborati agli atti del processo. Risulta, infine, che il giudice abbia negato ingresso alle domande di carattere tecnico poste dal difensore al predetto militare, con la motivazione che trattan- dosi di un testimone, era vietata ogni interlocuzione difensiva che implicasse l'espressione di valutazioni da parte del medesimo. La Corte d'appello ha, a sua volta, respinto l'eccezione di nullità / inutilizzabi- lità delle sue dichiarazioni, richiamando l'applicazione dell'art. 501 cod. proc. pen. e l'assimilazione della figura del consulente tecnico a quella del testimone, concludendo nel senso che la precisione del contributo offerto dal teste, l'asso- luta carenza di incertezze (anche all'esito del controesame effettuato dal difen- sore), la correttezza scientifica delle sue affermazioni, escludevano ed escludono, conseguentemente, la necessità di disporre una perizia sulla sostanza in seque- stro (pag. 4 sentenza impugnata). Tanto premesso, va rilevato che il tema che viene in rilievo nella fattispecie non è quello della equiparazione della figura del consulente tecnico a quello del testimone riguardo alla modalità di esame in dibattimento. Ciò costituisce, infatti, dato pacifico ai sensi dell'art. 501 cod. proc. pen., il quale stabilisce che per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili. A differenza dei testimoni, tali soggetti hanno, però, in ogni caso la facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche d'ufficio, da cui la ricordata contraddittorietà della decisione del Tribunale di negare ingresso a quei documenti di cui aveva già autorizzato la consultazio- ne. La vera questione, invece, posta dal ricorrente, sia pure in maniera impropria mediante allegazione d'incompatibilità tra ufficio di consulente tecnico e quello di testimone (cbn. disp. degli artt. 225, comma 3 e 222 lett. d] cod. proc. pen.) è quella del diritto alla prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., comprensivo del di- ritto della parte a contro esaminare il testimone o come nella specie il consu- lente tecnico indicato ex adverso. La violazione del principio del contraddittorio e quella conseguente del diritto di difesa derivata dall'indebita limitazione del diritto dell'imputato a contro esami- 3 дя d. nare in maniera piena ed appropriata il consulente tecnico del PM - ammesso dal giudice in qualità di testimone 'puro', come tale impossibilitato ad esprimere valutazioni tecniche e ciò nonostante autorizzato a compulsare documenti e note scritte di carattere tecnico non dà, tuttavia, luogo a inutilizzabilità ai sensi dello art. 191 cod. proc. pen. poiché l'acquisizione della prova non ha violato alcun di- vieto, ma integra nullità di carattere relativo ai sensi dell'art. 181 cod. pen. (conforme l'unico precedente pronunciatosi sul punto, v. Sez. 3, sent. n. 12991 del 09/01/2009, Osaigbovo, Rv. 24309401), che il ricorrente ha nella specie tempestivamente eccepito con l'impugnazione della sentenza di primo grado e che la Corte d'appello ha, per quanto detto, erroneamente disatteso.
3. All'accoglimento del ricorso deve, pertanto, seguire l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia (in assenza di altra Sezione penale in quella dell'Aquila) per nuovo giudizio.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia. Roma, 07/11/2016 Il consigliere estensore Il Presidente Orlando Vilori Giovanni Conti b uk DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 DIC 2016 ER IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 4