Sentenza 31 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2001, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
LIRE 1000 01 35 9 /0 1 CANCELLERIA LIRE 5000 CANCELLE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO AU138287 AT653957 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contrals' SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19571/98 - Presidente Dott. Mario SPADONE 2875 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Cron. 454 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Ud.25/10/00 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA -IL SOLE 24 ORE dal Sig. sui ricorso proposto da: 0003 GEN 2001 diritt SVIL INIZIATIVE ECONOMICHE SRL, in persona dell'Amm.re IL CANCELLIERE unico e legale rappresentante RUSSO SILVIO, LIRE 3000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 525, CANCELLES presso lo studio dell'avvocato CASCINO GIOVANNI, che lo difende unitamente all'avvocato RAMALLI ROLANDO, CG408066 giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INNOCENTI LUIGI;
Pedia legale intimato 2000+3 2000 avversO la sentenza n. 3014/97 del Tribunale di 22 5.91 # IL CANCELLIERE *1726 FIRENZE, depositata il 30/09/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Giovanni CASCINO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo, rigetto del terzo motivo del ricorso. -2- R.G.N.19571/98 Oggetto: Contratti-clausola penale-riduzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 2-12-1994 il pretore di Firenze revocava il decreto con cui era stato ingiunto a IN LU di pagare alla s.r.l. Italfactoring la somma di lire 2.080.000, oltre accessori e spese, pretesa dalla ricorrente, in via monitoria, in quanto cessionaria del credito vantato dalla s.p.a Cassa 21, in relazione alla scrittura stipulata da quest'ultima con l'IN in data 3-6-1987, in base alla quale costui, nel formulare proposta ai sensi dell'art. 1329 C.C. di "incarico oneroso" alla Casa 21 per la vendita della propria azienda commerciale, si era riservata. la facoltà di revocare la proposta stessa prima del tempo (30 giorni) per il quale si era obbligato a mantenerla ferma, pagando, contemporaneamente alla comunicazione della revoca, e а titolo di prezzo My per l'esercizio della facoltà di recesso, la somma di lire 1.000.000. Il pretore motivava la sua decisione, affermando che, nella fattispecie, l'IN non era stato posto in grado, per via della terminologia usata 2 nel testo negoziale, di capire che avrebbe dovuto pagare un prezzo per revocare la semplice proposta, per cui, in applicazione dell'art. 1370 c.c., doveva ritenersi che, "essendo intervenuta la revoca prima dell'accettazione della proposta, il proponente si era per ciò stesso liberato da ogni impegno". Proposto appello dalla s.r.l. Sviluppo Iniziative Economiche, già Factoring s.r.l., il tribunale di Firenze, con sentenza in data 30-9-1997, in riforma di quella impugnata, ha condannato l'appellato IN LU a pagare all'appellante lire 300.000 oltre interessi di legge dalla data della pronuncia al saldo, compensando per intero le spese del doppio grado del giudizio. Il tribunale è pervenuto a siffatta decisione sulla base delle argomentazioni che qui di seguito si riassumono: con la scrittura stipulata in data 3-6-1987 fu inequivocabilmente formulata dall'IN una Ally proposta irrevocabile (art.1329 c.c.) per il tempo di trenta giorni (termine di accettazione della controparte), convenendosi una penale per il caso, previsto, di deroga all'impegno assunto dal proponente. La clausola, sottoscritta dall'IN nel 3 rispetto dell'art. 1341, comma 2, c.c., risulta valida l'improprietàed operativa, а nulla rilevando tecnica del termine "recesso", usato in luogo di quello di "revoca". Trattandosi di penale, si rende applicabile l'art. 1384, ultima parte, C.C., con possibilità di una reductio ad aequitatem, che può e deve "1 considerarsi implicitamente contenuta, quanto a richiesta, nella contestazione del debitore di nulla dovere allo specifico titolo". Considerate, pertanto, le circostanze del caso oggettivamhete rilevante della sommaentità stabilita per la revoca delle proposta, brevità del tempo della irrevocabilità, comunicazione della revoca dopo soli due giorni dalla sottoscrizione della proposta si è ritenuto "equilibrato", da - parte del tribunale, determinare il quantum di debito dell'appellato in lire 300.000, comprensive di accessori alla data della pronuncia della sentenza di appello. Ricorre per la cassazione della sen, Enza la s ocietà Sviluppo Iniziative Economiche s.r.l., con sede in persona dell'amm.re unico e 1.r. inFirenze, in carica Dr.Russo Silvio, deducendo tre motivi di gravame. 4 attività difensiva è stata svoltaNessuna dell'IN. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Falsa ed erronea applicazione degli artt. 1382 e omessa motivazione in ordine alla segg. : sussistenza di clausola penale, per ritenuta avere, il tribunale, erroneamente ed inquadrato la clausola cheimmotivatamente prevedeva la revoca della proposta da parte dell'IN nello schema delineato dall'art.1382 c.c. ("penale" per inadempimento), laddove nella fattispecie si era prevista semplicemente una "penale" (corrispettivo) per il recesso ex art.1373 C.C., vale a dire per l'esercizio di una facoltà (diritto soggettivo potestativo) lecitamente attribuita ad un contraente (nel caso, al proponente) per liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale. 2) Falsa ed erronea applicazione dell'art. 1384 con conseguente pronuncia ultra petitum in C.C., 5 violazione del principio dell'art. 112 c.p.c. La ricorrente censura, con il motivo in esame, la statuizione del tribunale, relativa all'operata senza che reductio ad aequitatem ex art.1384 c.C., fosse stata avanzata dal proponente alcuna richiesta in merito e, quindi, senza che si fosse l'imprescindibile contraddittorio in sviluppato congruità ○ meno della pattuita ordine alla "penale", ed in carenza, inoltre, di qualsiaisi allegazione della parte, a dimostrazione della pretesa manifesta sproporzione della penale rispetto all'interesse del creditore, nonché della pretesa eccessività della sanzione convenzionalmente prevista. 3) Pronunzia ultra petitum circa il tasso di interessi e la loro decorrenza. Omessa motivazione. The Si duole, infine, la ricorrente, con tale ultima censura, che il tribunale abbia determinato immotivatamente, e senza che fosse stata formulata alcuna domanda al riguardo, il tasso di interessi dovuti dall'appellato e la decorrenza degli stessi da quelli convenzionalmente in termini difformi stabiliti dalle parti. 9 E' fondato il primo motivo del ricorso. Nella sentenza impugnata è riportata la clausola n.6, contenuta nel modulo utilizzato per il dell'incarico oneroso da parte diconferimento IN LU alla s.p.a. Casa 21 ed avente per oggetto la vendita dell'azienda commerciale del primo. Detta clausola, intitolata 'durata della proposta contrattuale ed eventuale recesso del sottoscritto" (cioè, dell'IN) è così formultata:" Il sottoscritto si impegna e si obbliga а mantenere ferma la presente proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1329 c.c., per il periodo di trenta giorni da oggi. L'accettazione della proposta da parte di Casa 21 s.p.a., а mezzo di lettera raccomandata, perfezionerà il vincolo tra il sottoscritto e la società incaricata. Il sottoscritto, in deroga a quanto precede, potrà comunque revocare la proposta contrattuale durante la pendenza del termine di cui sopra, pagando contemporaneamente alla comunicazione della revoca, quale prezzo per l'esercizio della facoltà di recesso, la somma di lire 1.000.000". Il tenore letterale della riportata clausola non 7 può dar luogo ad interpretazioni equivoche, essendo chiaro ed evidente che le parti intesero prevedere con la stessa la facoltà di recessO (rectius, di revoca della proposta) da parte del proponente IN LU, da esercitarsi "durante la pendenza del termine di cui sopra", con il pagamento, "quale prezzo per l'esercizio della facoltà di recesso ( di revoca)", della somma di lire 1.000.000. La clausola si inquadra senz'alcun dubbio nello schema delineato dall'art.1373 C.C., che prevede precisamente il recessO unilaterale della parte alla quale tale facoltà è attribuita, condizionandosi eventualmente l'efficacia dello stesso al pagamento di un corrispettivo da parte del recedente (comma 3) ( sent.n.8776/87). Ha, pertanto, errato il tribunale nell'affermare sic et simpliciter che si è trattato di "penale", che ha diversa natura e risponde, nella struttura e а ben altre nell'economia del contratto, esigenze (art.1382 c.c) non essendo stato dedotto, ' nella fattispecie, alcun inadempimento, che, come è noto, è presupposto per l'operatività della clausola con la quale viene dalle parti stabilita appunto la penale (sent.n.6561/91); essendosi, per 8 converso, richiesto dall'odierna ricorrente soltanto il pagamento del 'corrispettivo" dovuto dall'IN per il previsto ed esercitato recesso. Ne consegue che, avendo fatto, il tribunale, non corretta applicazione della legge, anche in 60000 relazione all'omessa motivazione in ordine alla 3/0000 ritenuta previsione della penale ed alla applicabilità ( ed all'applicazione conseguente fatta in concreto) dell'art. 384 c.C., la sentenza ( impugnata deve essere cassata per il primo motivo, rimanendo assorbiti il secondo ed il terzo, con rinvio alla corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
La corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr.Mario Spadone) If and othe IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA "GEN 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 FranceH