Sentenza 21 aprile 2004
Massime • 1
Il fatto di evasione dell'IVA all'importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ha natura penale soltanto nel caso che tale natura abbia la sanzione prevista dalle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine, così che, dopo la entrata in vigore del d.P.R. n. 507 del 1999, la sanzione penale è applicabile solo se il contrabbando riguardi tabacchi lavorati esteri, ovvero l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi la somma in euro corrispondente a sette milioni di lire o ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 295, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2004, n. 26101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26101 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 21/04/2004
Dott. ZUMBO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 503
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 39332/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS IO, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 5/7/2002 emessa dal Tribunale di Avellino quale giudice dell'esecuzione.
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- lette le conclusioni del P.G., con cui chiede il rigetto del ricorso;
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il provvedimento indicato in premessa, il Tribunale di Avellino, quale giudice dell'esecuzione, ex artt. 666 e 673 c.p.p., revocava parzialmente la sentenza di condanna n. 479/79 emessa nei confronti di RO AN dallo stesso Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 292 lett. f) D.P.R. n. 43/1973 (importazione di autovettura senza il relativo sdoganamento), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena per il residuo reato (artt. 1-67-70 D.P.R. n. 633/1972). Ricorre per Cassazione il RO, deducendo: 1) inosservanza e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 633/1972 (artt. 1-67-70) e del D.P.R. n. 43/1973 (artt. 282 e ss.), non avendo il Tribunale revocato la sentenza anche in relazione al reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione, in ordine al quale è egualmente intervenuta abolitio criminis, giacché l'art. 70 del decreto del 72 rimanda alle disposizioni sanzionatorie doganali, depenalizzate per effetto del D.L.vo n. 507/1999; 2) inosservanza di norme processuali (art. 125, comma 3^, c.p.p.) per vizio di motivazione sul punto.
Con memoria 7/4/2003, il difensore richiama, a sostegno del proprio assunto, una serie di decisioni di questa Corte Suprema, ribadendo che, essendo l'illecito de quo pacificamente punito con le sanzioni stabilite dalle norme doganali ed avendo queste ormai natura amministrativa, l'illecito è depenalizzato.
Con ulteriore memoria 8/4/2004, il ricorrente puntualizza che, a base del proprio assunto, è l'art. 25 D. L.vo n. 507/1999, che ha inserito l'art. 295-bis nel corpo del D.P.R. n. 43/1973, e non l'art. 25 D. L.vo n. 74/2000.
Il ricorso è fondato.
L'art. 295-bis D.P.R. n. 43/1973, introdotto dal decreto legislativo 507/1999, ha depenalizzato i reati di contrabbando doganale nei casi di lieve entità, e cioè quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera L. 7.000.000 (ora da convertire in euro) e non ricorrono le circostanze aggravanti indicate dall'art. 295, secondo comma, a meno che il contrabbando non abbia ad oggetto tabacchi lavorati esteri.
Per effetto di tale novazione normativa, il giudice dell'esecuzione, trattandosi nel caso di specie di contrabbando di autovettura, considerato che i diritti dovuti non superano l'ammontare indicato e non ricorrono le menzionate aggravanti speciali, ha correttamente revocato - ex art. 673 c.p.p. - la sentenza di condanna in relazione al reato di cui all'art. 292 lett. f) D.P.R. n. 43/1973. Con lo stesso provvedimento, però, il Tribunale ha ritenuto - del tutto apoditticamente - che l'altro fatto contestato, e cioè l'evasione di I.V.A. all'importazione, abbia conservato natura penale.
Tale statuizione, affatto immotivata, non è giuridicamente corretta. Rileva, invero, il Collegio che l'art. 70 D.P.R. n. 633/1972 (sostituito dall'art. 25 D.P.R. n. 897/1980) rinvia, per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, alle "disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine". Pertanto il trattamento sanzionatorio dell'evasione di I.V.A. all'importazione ha natura penale solo nel caso che tale natura abbia la sanzione prevista dalle suddette leggi doganali, e cioè - dopo l'entrata in vigore del D. L.vo n. 507/1999 - solo se il contrabbando, come si è detto, riguardi tabacchi lavorati esteri, ovvero l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi la somma in euro corrispondente a sette milioni di lire, o ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 295, comma 2^, D.P.R. n. 43/1973.
Del resto questa Corte Suprema ha sempre affermato che il trattamento dell'evasione dell'I.V.A. all'importazione "è omogeneo a quello della sottrazione ai diritti doganali, e in particolare ai diritti di confine" (Sez. 3^, 12 febbraio 2001, n. 13831, PM/Amoruso) e che "sussiste un collegamento logico e funzionale" tra le due menzionate fattispecie (Sez. 3^, 8 marzo 2002, n. 15966, PG/Faccitondo). La conclusione non può essere, dunque, che quella della depenalizzazione del fatto ascritto al prevenuto, essendo depenalizzato il corrispondente reato di contrabbando.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, con riferimento alla violazione degli artt. 1-67-70 D.P.R. n. 633/1972, disponendo, in relazione ad essa, la revoca della condanna inflitta dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 479/1979 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004