Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2004, n. 26101
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Sentenza 21 aprile 2004

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Il fatto di evasione dell'IVA all'importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ha natura penale soltanto nel caso che tale natura abbia la sanzione prevista dalle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine, così che, dopo la entrata in vigore del d.P.R. n. 507 del 1999, la sanzione penale è applicabile solo se il contrabbando riguardi tabacchi lavorati esteri, ovvero l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi la somma in euro corrispondente a sette milioni di lire o ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 295, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2004, n. 26101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26101
    Data del deposito : 21 aprile 2004

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