Articolo 4 della Legge 18 febbraio 1983, n. 47
Articolo 3
Versione
12 marzo 1983
Art. 4. Decorrenza della normativa
Le norme contenute nella presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1983, qualora non diversamente disposto dagli articoli precedenti.

Entrata in vigore il 12 marzo 1983
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