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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 5529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5529 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 15218/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15218 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 Parte_1
Parte_2
[...]
2 Parte_3
3 Controparte_2
4 Parte_4
5 Parte_5
6 Controparte_3
7 Persona_1
8 Controparte_4
9 Parte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. nata a [...] - BR) il Controparte_1 9.09.1947, C.P.F. 70822131153, residente in [...](Mato Grosso Do Sul - BR), Rua das Garças n. 565, app.to 801; 2. nata a [...] - BR) il Parte_3 25.08.1970, C.P.F. 76305856168, residente in [...](San Paolo - BR), Avenida Doutor Epitácio Pessoa n. 448, casa 45; 3. nata a [...] - BR) il Controparte_2 28.11.1968, C.P.F. 46643893100, residente in [...](Mato Grosso Do Sul - BR), Rua Doutor Abdalla Duailibi n. 264; 4. nata a [...] - BR) il Parte_4 12.02.1982, C.P.F. 00158074017, residente in [...](Rio ND Do Sul - BR), Rua Múcio Teixeira n. 1495, app.to 604; 5. , nata a [...] - BR) il 22.02.2012, Parte_7 C.P.F. 05757059060 e, per essa, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, nata a [...] - BR) il Parte_4 12.02.1982, C.P.F. 00158074017, entrambi residenti in [...](Rio ND Do Sul - BR), Rua Múcio Teixeira n. 1495, app.to 604 e , nato a Controparte_6 OR RE (Rio ND Do Sul - BR) il 19.03.1981, C.P.F. 82144702004, residente in [...](Rio ND Do Sul - BR), Rua Getúlio Vargas n. 159, app.to 410; 6. nato a [...] - BR) il Parte_8 13.03.2023, C.P.F. 07093666043 e, per esso, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, nata a [...] - Parte_4 BR) il 12.02.1982, C.P.F. 00158074017, entrambi residenti in [...](Rio ND Do Sul - BR), Rua Múcio Teixeira n. 1495, app.to 604 e Controparte_7
nato a [...] - BR) il 31.01.1982, C.P.F.
[...] 00051234025, residente in [...](Rio ND Do Sul - BR), Rua Arthur Fabiao Carneiro n. 287, app.to 201; 7. nato a [...] - BR) il Persona_1 Per_2 18.06.1991, C.P.F. , residente in [...](San Paolo - BR), Avenida C.F._1 Doutor Epitácio Pessoa n. 448, casa 45; 8. nato a [...] - BR) il 5.04.2021, C.P.F. 5929649400 Controparte_8 e, per esso, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore,
[...]
nato a [...] - BR) il 18.06.1991, C.P.F. Persona_1 41004419830 e nata a [...] - BR) il Controparte_9 30.11.1991, C.P.F. 38785496871, tutti residenti in [...](San Paolo - BR), Avenida Doutor Epitácio Pessoa n. 448, casa 45; 9. nata a [...] - Parte_6 BR) il 21.05.1996, C.P.F. , residente in [...](San Paolo - BR), C.F._2 Avenida Doutor Epitácio Pessoa n. 448, casa 45,
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_5 le seguenti conclusioni:
- … accertare e dichiarare che Controparte_1 Parte_3 [...]
, Controparte_2 Parte_4 Parte_7 Parte_8
e
[...] Persona_1 Controparte_8 Parte_6
come in epigrafe sopra generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla
[...] nascita o, in ogni caso, dal primo gennaio 1948, poiché discendenti da avo italiano, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e,
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente, e/o a ogni altra autorità amministrativa competente e, comunque, a ogni
Dott. Giovanni Calasso 2
pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA ex lege.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. , nato a [...] Persona_3 (VI) il 03.03.1874, figlio di e , emigrato in Brasile ove Persona_4 Parte_9 contraeva matrimonio, con , l'8.11.1902, senza mai rinunciare alla cittadinanza Persona_5 italiana e senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana. Dalla loro unione nasceva in Brasile:
• in data 08.03.1920, che sposava Persona_6 Persona_7 l'11.04.1944 e dalla loro unione nascevano:
➢ il 4.01.1945, il quale contraeva matrimonio, Parte_10 con il 23.02.1980 e dalla loro unione nasceva: Controparte_10
✓ il 12.02.1982, odierna ricorrente. Dalla Parte_4 relazione tra e Parte_4 Controparte_6 nasceva:
❖ , il 22.02.2012, odierna ricorrente;
Parte_7
Da una successiva relazione tra e Parte_4
nasceva: Controparte_7
il 13.03.2023, odierno Persona_8 ricorrente;
il 9.09.1947, odierna ricorrente che contraeva Persona_9 matrimonio con il 22.02.1968, dalla cui unione Persona_10 nascevano:
✓ il 28.11.1968, odierna ricorrente che Controparte_2 contraeva matrimonio con il 23.05.1997, Persona_11 assumendo il nome di Controparte_2
✓ il 25.08.1970, odierna ricorrente che Parte_3 contraeva matrimonio con Persona_12 il 6.12.1996 e dalla loro unione nascevano:
❖ il 18.06.1991, odierno Persona_1 ricorrente che sposava il Controparte_9 25.05.2019 e dalla loro unione nasceva:
▪ il 5.04.2021, odierno ricorrente;
Controparte_8
❖ il 21.05.1996, Parte_6 odierna
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
Dott. Giovanni Calasso 3
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. Persona_3
- mai naturalizzatosi brasiliano – nato a [...] il [...], il
[...] quale contraeva matrimonio, in Brasile, in data 08.11.1902, con la Sig.ra , Persona_5 trasmettendo la cittadinanza alla figlia nata l' 08.03.1920, che Persona_6 contraendo matrimonio, in data 11/04/1944, con il Sig. Persona_7 cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948 non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
Dott. Giovanni Calasso 4
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 13.11.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15218 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 Parte_1
Parte_2
[...]
2 Parte_3
3 Controparte_2
4 Parte_4
5 Parte_5
6 Controparte_3
7 Persona_1
8 Controparte_4
9 Parte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. nata a [...] - BR) il Controparte_1 9.09.1947, C.P.F. 70822131153, residente in [...](Mato Grosso Do Sul - BR), Rua das Garças n. 565, app.to 801; 2. nata a [...] - BR) il Parte_3 25.08.1970, C.P.F. 76305856168, residente in [...](San Paolo - BR), Avenida Doutor Epitácio Pessoa n. 448, casa 45; 3. nata a [...] - BR) il Controparte_2 28.11.1968, C.P.F. 46643893100, residente in [...](Mato Grosso Do Sul - BR), Rua Doutor Abdalla Duailibi n. 264; 4. nata a [...] - BR) il Parte_4 12.02.1982, C.P.F. 00158074017, residente in [...](Rio ND Do Sul - BR), Rua Múcio Teixeira n. 1495, app.to 604; 5. , nata a [...] - BR) il 22.02.2012, Parte_7 C.P.F. 05757059060 e, per essa, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, nata a [...] - BR) il Parte_4 12.02.1982, C.P.F. 00158074017, entrambi residenti in [...](Rio ND Do Sul - BR), Rua Múcio Teixeira n. 1495, app.to 604 e , nato a Controparte_6 OR RE (Rio ND Do Sul - BR) il 19.03.1981, C.P.F. 82144702004, residente in [...](Rio ND Do Sul - BR), Rua Getúlio Vargas n. 159, app.to 410; 6. nato a [...] - BR) il Parte_8 13.03.2023, C.P.F. 07093666043 e, per esso, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, nata a [...] - Parte_4 BR) il 12.02.1982, C.P.F. 00158074017, entrambi residenti in [...](Rio ND Do Sul - BR), Rua Múcio Teixeira n. 1495, app.to 604 e Controparte_7
nato a [...] - BR) il 31.01.1982, C.P.F.
[...] 00051234025, residente in [...](Rio ND Do Sul - BR), Rua Arthur Fabiao Carneiro n. 287, app.to 201; 7. nato a [...] - BR) il Persona_1 Per_2 18.06.1991, C.P.F. , residente in [...](San Paolo - BR), Avenida C.F._1 Doutor Epitácio Pessoa n. 448, casa 45; 8. nato a [...] - BR) il 5.04.2021, C.P.F. 5929649400 Controparte_8 e, per esso, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore,
[...]
nato a [...] - BR) il 18.06.1991, C.P.F. Persona_1 41004419830 e nata a [...] - BR) il Controparte_9 30.11.1991, C.P.F. 38785496871, tutti residenti in [...](San Paolo - BR), Avenida Doutor Epitácio Pessoa n. 448, casa 45; 9. nata a [...] - Parte_6 BR) il 21.05.1996, C.P.F. , residente in [...](San Paolo - BR), C.F._2 Avenida Doutor Epitácio Pessoa n. 448, casa 45,
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_5 le seguenti conclusioni:
- … accertare e dichiarare che Controparte_1 Parte_3 [...]
, Controparte_2 Parte_4 Parte_7 Parte_8
e
[...] Persona_1 Controparte_8 Parte_6
come in epigrafe sopra generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla
[...] nascita o, in ogni caso, dal primo gennaio 1948, poiché discendenti da avo italiano, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e,
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente, e/o a ogni altra autorità amministrativa competente e, comunque, a ogni
Dott. Giovanni Calasso 2
pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA ex lege.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. , nato a [...] Persona_3 (VI) il 03.03.1874, figlio di e , emigrato in Brasile ove Persona_4 Parte_9 contraeva matrimonio, con , l'8.11.1902, senza mai rinunciare alla cittadinanza Persona_5 italiana e senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana. Dalla loro unione nasceva in Brasile:
• in data 08.03.1920, che sposava Persona_6 Persona_7 l'11.04.1944 e dalla loro unione nascevano:
➢ il 4.01.1945, il quale contraeva matrimonio, Parte_10 con il 23.02.1980 e dalla loro unione nasceva: Controparte_10
✓ il 12.02.1982, odierna ricorrente. Dalla Parte_4 relazione tra e Parte_4 Controparte_6 nasceva:
❖ , il 22.02.2012, odierna ricorrente;
Parte_7
Da una successiva relazione tra e Parte_4
nasceva: Controparte_7
il 13.03.2023, odierno Persona_8 ricorrente;
il 9.09.1947, odierna ricorrente che contraeva Persona_9 matrimonio con il 22.02.1968, dalla cui unione Persona_10 nascevano:
✓ il 28.11.1968, odierna ricorrente che Controparte_2 contraeva matrimonio con il 23.05.1997, Persona_11 assumendo il nome di Controparte_2
✓ il 25.08.1970, odierna ricorrente che Parte_3 contraeva matrimonio con Persona_12 il 6.12.1996 e dalla loro unione nascevano:
❖ il 18.06.1991, odierno Persona_1 ricorrente che sposava il Controparte_9 25.05.2019 e dalla loro unione nasceva:
▪ il 5.04.2021, odierno ricorrente;
Controparte_8
❖ il 21.05.1996, Parte_6 odierna
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
Dott. Giovanni Calasso 3
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. Persona_3
- mai naturalizzatosi brasiliano – nato a [...] il [...], il
[...] quale contraeva matrimonio, in Brasile, in data 08.11.1902, con la Sig.ra , Persona_5 trasmettendo la cittadinanza alla figlia nata l' 08.03.1920, che Persona_6 contraendo matrimonio, in data 11/04/1944, con il Sig. Persona_7 cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948 non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
Dott. Giovanni Calasso 4
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 13.11.2025
IL GOP
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