Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 226
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notificazione dell'avviso di accertamento

    Il giudice rileva che la prova della notificazione dell'avviso di accertamento è mancante.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte, avendo accolto il motivo relativo alla mancata notifica dell'atto presupposto, dichiara assorbito il motivo relativo alla prescrizione.

  • Accolto
    Violazione normativa

    La Corte, avendo accolto il motivo relativo alla mancata notifica dell'atto presupposto, dichiara assorbito il motivo relativo alla violazione normativa.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    Le spese di lite vengono compensate per intero tra le parti, atteso che l'agente della riscossione ha denunciato la lite all'ente impositore e non risponde delle conseguenze negative della causa con riferimento ai vizi imputabili all'ente impositore, d'altra parte, non chiamato in giudizio dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 226
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 226
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo