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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 23/05/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
ZU AN, TO
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
in data 23/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1094/2022 depositato il 09/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 030201900104945121000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia l'Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale adita, ai sensi dell'art. 4 e ss. L. 546/92, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e previa discussione in pubblica udienza: • accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità, della cartella di pagamento 030201900104945121000 • accertare e dichiarare comunque l'intervenuta prescrizione;
• accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1 comma 163
L. 296/2006. • condannare le resistenti le resistenti in persona del loro legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese dei diritti e degli onorari di causa;
Resistente: In via preliminare e pregiudiziale - accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
- prova della notificazione via posta elettronica certificata del ricorso introduttivo e delle difese dell'agente della riscossione all'ente impositore. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali e accessori di legge da porre a carico di parte soccombente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione in data 11.3.2022, Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado la cartella di pagamento n.
030201900104945121000, notificatagli dal suddetto agente della riscossione il 24.2.2022 per conto del
Comune di Lamezia Terme ed avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 278,00, a titolo di Ta.ri per l'anno 2014 ed accessori di legge.
Lamentava il ricorrente, in particolare: 1) la mancata notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata;
2) la prescrizione del credito fatto valere con la cartella;
3) la decadenza e 4) il difetto di motivazione della cartella, in ordine al tributo, agli interessi e agli oneri di riscossione.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, come sopra trascritto (cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio tramite apposita comparsa e, dopo avere illustrato i limiti della sua responsabilità (circoscritta all'attività di riscossione dei crediti tributari, successivamente alla consegna del ruolo), affermava il proprio difetto di legittimazione passiva e la volontà di notificare (come, in effetti, avvenuto con posta elettronica certificata del 4.4.2023) la comparsa, unitamente al ricorso, al Comune
, quale ente impositore, al fine della litis denuntiatio e, comunque, ai sensi degli artt. 14 del decreto legislativo n. 546/1992 e 39 del decreto legislativo n. 112/1999.
Ribadiva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in ordine al motivo concernente la decadenza dall'azione di riscossione e sosteneva l'infondatezza di quelli concernente il difetto di motivazione della cartella. Contestava, inoltre, l'eccezione di decadenza e di prescrizione nel merito, giacché il termine era rimasto sospeso, ai sensi dell'art. del combinato disposto degli artt. 68 del decreto legge n. 18/2020 e 12 del decreto legislativo n. 159/2015. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, come trascritto in epigrafe (cfr. la comparsa citata).
Con memoria illustrativa, depositata in segreteria il 17.4.2023, il ricorrente ha replicato alle argomentazioni dell'agente della riscossione, ribadendo quelle poste a fondamento del ricorso.
All'udienza del 23.5.2023, alla quale nessuno compariva, la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, salve le precisazioni seguenti.
In primo luogo, deve osservarsi che quanto alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
Agenzia delle Entrate Riscossione - trattandosi di ricorso, sebbene notificato soltanto all'agente della riscossione, concernente anche il fondamento della pretesa tributaria, ossia volto a far valere sia vizi dell'attività di imposizione che di riscossione (tale deve considerarsi l'eccezione di mancata notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella, nonché quella di prescrizione del credito) - viene in rilievo la disciplina di cui agli artt. 40 del d.P.R. n. 43 del 1988 e 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, ai sensi della quale l'agente della riscossione ha l'onere di chiamare in causa l'ente titolare del credito, al fine di evitare di rispondere dell'esito sfavorevole della lite, senza che l'eventuale omissione determini l'inammissibilità della domanda o imponga al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Quanto alla natura ed agli effetti della chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione, è prevalso in giurisprudenza l'orientamento, secondo cui si tratta di una mera denuncia di lite, volta a consentire la partecipazione al giudizio dell'ente impositore e ad estendere, pertanto, gli effetti processuali della decisione nei suoi confronti. Con la conseguenza che tale chiamata non è riconducibile all'art. 106 c.p.c. e può intervenire senza particolari formalità né è soggetta a particolari preclusioni (cfr., ad esempio, Cass. n. 14566/2021), cosicché, salvi gli effetti processuali della chiamata di cui si tratta, deve escludersi che rilevi il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, giacché la ratio della norma sembra essere proprio quella di evitare che il ricorrente, lamentando vizi concernenti l'attività di riscossione e di imposizione, sia costretto a chiamare in causa sia l'ente impositore che l'agente della riscossione.
Ne consegue, quanto al caso in esame, che, avendo Agenzia delle Entrate Riscossione provveduto, il
4.4.2023, a notificare, a mezzo posta elettronica certificata, il ricorso e la propria comparsa al Comune di
Lamezia Terme, proprio al fine di denunciare la lite, non si tratta, tanto, di rilevare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, quanto, di escludere che l'agente della riscossione assuma su di sé la responsabilità per le conseguenze negative della lite, con riguardo ai motivi di ricorso che riguardano vizi dell'attività di imposizione imputabili all'ente impositore.
Con riguardo, poi, al merito del ricorso è fondato ed assorbente il motivo concernente il difetto di notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata, mancando la prova di tale notificazione.
Le spese di lite devono essere compensate per intero tra le parti, atteso che, avendo l'agente della riscossione denunciato la lite all'ente impositore, non risponde, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999, delle conseguenze negative della causa con riferimento ai vizi imputabili all'ente impositore, d'altra parte, non chiamato in giudizio dal ricorrente.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- annulla la cartella di pagamento impugnata;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 23.5.2023.
Il giudice relatore Il Presidente
NT IZ PE AR
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 23/05/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
ZU AN, TO
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
in data 23/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1094/2022 depositato il 09/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 030201900104945121000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia l'Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale adita, ai sensi dell'art. 4 e ss. L. 546/92, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e previa discussione in pubblica udienza: • accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità, della cartella di pagamento 030201900104945121000 • accertare e dichiarare comunque l'intervenuta prescrizione;
• accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1 comma 163
L. 296/2006. • condannare le resistenti le resistenti in persona del loro legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese dei diritti e degli onorari di causa;
Resistente: In via preliminare e pregiudiziale - accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
- prova della notificazione via posta elettronica certificata del ricorso introduttivo e delle difese dell'agente della riscossione all'ente impositore. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali e accessori di legge da porre a carico di parte soccombente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione in data 11.3.2022, Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado la cartella di pagamento n.
030201900104945121000, notificatagli dal suddetto agente della riscossione il 24.2.2022 per conto del
Comune di Lamezia Terme ed avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 278,00, a titolo di Ta.ri per l'anno 2014 ed accessori di legge.
Lamentava il ricorrente, in particolare: 1) la mancata notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata;
2) la prescrizione del credito fatto valere con la cartella;
3) la decadenza e 4) il difetto di motivazione della cartella, in ordine al tributo, agli interessi e agli oneri di riscossione.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, come sopra trascritto (cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio tramite apposita comparsa e, dopo avere illustrato i limiti della sua responsabilità (circoscritta all'attività di riscossione dei crediti tributari, successivamente alla consegna del ruolo), affermava il proprio difetto di legittimazione passiva e la volontà di notificare (come, in effetti, avvenuto con posta elettronica certificata del 4.4.2023) la comparsa, unitamente al ricorso, al Comune
, quale ente impositore, al fine della litis denuntiatio e, comunque, ai sensi degli artt. 14 del decreto legislativo n. 546/1992 e 39 del decreto legislativo n. 112/1999.
Ribadiva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in ordine al motivo concernente la decadenza dall'azione di riscossione e sosteneva l'infondatezza di quelli concernente il difetto di motivazione della cartella. Contestava, inoltre, l'eccezione di decadenza e di prescrizione nel merito, giacché il termine era rimasto sospeso, ai sensi dell'art. del combinato disposto degli artt. 68 del decreto legge n. 18/2020 e 12 del decreto legislativo n. 159/2015. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, come trascritto in epigrafe (cfr. la comparsa citata).
Con memoria illustrativa, depositata in segreteria il 17.4.2023, il ricorrente ha replicato alle argomentazioni dell'agente della riscossione, ribadendo quelle poste a fondamento del ricorso.
All'udienza del 23.5.2023, alla quale nessuno compariva, la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, salve le precisazioni seguenti.
In primo luogo, deve osservarsi che quanto alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
Agenzia delle Entrate Riscossione - trattandosi di ricorso, sebbene notificato soltanto all'agente della riscossione, concernente anche il fondamento della pretesa tributaria, ossia volto a far valere sia vizi dell'attività di imposizione che di riscossione (tale deve considerarsi l'eccezione di mancata notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella, nonché quella di prescrizione del credito) - viene in rilievo la disciplina di cui agli artt. 40 del d.P.R. n. 43 del 1988 e 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, ai sensi della quale l'agente della riscossione ha l'onere di chiamare in causa l'ente titolare del credito, al fine di evitare di rispondere dell'esito sfavorevole della lite, senza che l'eventuale omissione determini l'inammissibilità della domanda o imponga al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Quanto alla natura ed agli effetti della chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione, è prevalso in giurisprudenza l'orientamento, secondo cui si tratta di una mera denuncia di lite, volta a consentire la partecipazione al giudizio dell'ente impositore e ad estendere, pertanto, gli effetti processuali della decisione nei suoi confronti. Con la conseguenza che tale chiamata non è riconducibile all'art. 106 c.p.c. e può intervenire senza particolari formalità né è soggetta a particolari preclusioni (cfr., ad esempio, Cass. n. 14566/2021), cosicché, salvi gli effetti processuali della chiamata di cui si tratta, deve escludersi che rilevi il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, giacché la ratio della norma sembra essere proprio quella di evitare che il ricorrente, lamentando vizi concernenti l'attività di riscossione e di imposizione, sia costretto a chiamare in causa sia l'ente impositore che l'agente della riscossione.
Ne consegue, quanto al caso in esame, che, avendo Agenzia delle Entrate Riscossione provveduto, il
4.4.2023, a notificare, a mezzo posta elettronica certificata, il ricorso e la propria comparsa al Comune di
Lamezia Terme, proprio al fine di denunciare la lite, non si tratta, tanto, di rilevare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, quanto, di escludere che l'agente della riscossione assuma su di sé la responsabilità per le conseguenze negative della lite, con riguardo ai motivi di ricorso che riguardano vizi dell'attività di imposizione imputabili all'ente impositore.
Con riguardo, poi, al merito del ricorso è fondato ed assorbente il motivo concernente il difetto di notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata, mancando la prova di tale notificazione.
Le spese di lite devono essere compensate per intero tra le parti, atteso che, avendo l'agente della riscossione denunciato la lite all'ente impositore, non risponde, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999, delle conseguenze negative della causa con riferimento ai vizi imputabili all'ente impositore, d'altra parte, non chiamato in giudizio dal ricorrente.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- annulla la cartella di pagamento impugnata;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 23.5.2023.
Il giudice relatore Il Presidente
NT IZ PE AR