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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10311 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in Camera di Consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti -Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9938 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, avente per oggetto: separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ESPOSITO MARIA LUISA
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. MANTILE BARBARA , giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: i procuratori delle parti, all'udienza in presenza del 21.10.2025 chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimessione sul ruolo per prosieguo dell'istruttoria. Il PM, con parere del 22.10.2025, chiedeva accogliersi la domanda. Il GI riservava la causa al Collegio senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito, la possibilità di emettere sentenza non definitiva sulla domanda di divorzio è prevista dall'art. 473 bis 22 c.p.c.
Orbene è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza n. 9416/2024 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in data 27.06.2023.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato dal Presidente, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice istruttore, come da separata ordinanza.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pozzuoli il 4.10.1984 da nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
24/02/1956 ;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1/12/1970 n.898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n° 197, Parte II, serie A, registro atti matrimonio anno
1984);
c) rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo dell'istruttore;
d) spese al definitivo. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in Camera di Consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti -Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9938 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, avente per oggetto: separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ESPOSITO MARIA LUISA
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. MANTILE BARBARA , giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: i procuratori delle parti, all'udienza in presenza del 21.10.2025 chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimessione sul ruolo per prosieguo dell'istruttoria. Il PM, con parere del 22.10.2025, chiedeva accogliersi la domanda. Il GI riservava la causa al Collegio senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito, la possibilità di emettere sentenza non definitiva sulla domanda di divorzio è prevista dall'art. 473 bis 22 c.p.c.
Orbene è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza n. 9416/2024 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in data 27.06.2023.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato dal Presidente, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice istruttore, come da separata ordinanza.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pozzuoli il 4.10.1984 da nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
24/02/1956 ;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1/12/1970 n.898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n° 197, Parte II, serie A, registro atti matrimonio anno
1984);
c) rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo dell'istruttore;
d) spese al definitivo. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino