Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
Nelle zone soggette alla legge 25 novembre 1962, n. 1684 (legge sismica) non possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale contenute negli artt. 884, 874, 876 cod. civ. (che attribuiscono al proprietario del fondo finitimo il diritto, rispettivamente, di costruire in appoggio con innesto nel muro comune, di costruire in appoggio ottenendo la comunione forzosa del muro, di innestare il proprio muro in quello vicino), trattandosi di discipline inoperanti per la prevalenza della relativa, specifica legislazione, con la conseguente nullità di ogni contraria convenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/1999, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
Dott. Franco PONTORIERI Consigliere
Dott. US BOSELLI Cons. Relatore
Dott. Carlo CIOFFI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UC BA o IL, rappresentato e difeso dall'avv. Placido Guglielmo SIRACUSA giusta delega in atti, e dall'avv. La Rosa Rosario, con domicilio eletto in Roma, via Medaglie d'oro 232 c/o l'avv. Franca Vacca per proc. spec. del notaio Felice Spinella del 12/10/98 Rep. 52714
- ricorrente -
contro
RI AR NO, RI VA, RI IA, RI MI, RI IA TT, RI NC MI PI (le ultime tre quali eredi di RI AN), RI ED, RI VA, RI SO, LO AG (gli ultimi tre quali eredi di RI US) elettivamente domiciliati in Roma, via C. Morin, 12 presso l'avv. Certo US, rappresentati e difesi dall'avv. A. Teresio Correnti giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
nonché sul ricorso proposto da:
predetti controricorrenti ricorrenti incidentali, rappresentati e difesi come sopra,
- ricorrenti incidentali -
contro
UC BA o IL
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 121/96 del 30.11.95, 29/3/96 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Relatore Cons. US Boselli;
uditi l'avv. La Rosa Rosario, per procura speciale depositata in udienza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale e l'avv. Certo US, per delega, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri, assorbito il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ED, US, AR NO, VA, IA, MI e AN IC convenivano, avanti al tribunale di Messina, CC IL o BA, e premesso che questi aveva "incassato le strutture murarie" di una propria costruzione nel muro di edificio di proprietà di essi attori in Barcellona P. G., aveva realizzato una "verandina" senza osservare le prescritte distanze negli edifici ed una terrazza costituente veduta sul fondo attoreo, ne chiedevano la condanna alla riduzione in pristino.
Il convenuto, costituitosi, concludeva per il rigetto della domanda.
Con distinto atto di citazione il CC, premesso di essere comproprietario del muro in questione per atti 10.07.1923 e 4.01.1964, chiedeva, tra l'altro, fosse dichiarato che gli IC erano tenuti a consentire l'appoggio della costruzione di esso attore al muro comune.
Gli IC, costituitisi, concludevano per il rigetto della domanda.
Riunite le cause, il tribunale, con sentenza 6.06.1990, condannava il CC a demolire parte della costruzione, ad elevare parapetto di m. 2 e dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla veduta.
La corte d'appello di Messina, pronunciando sull'appello principale del CC e su quello incidentale degli IC, con sentenza 30.11.1995, "condannava il CC ad eliminare gli innesti della struttura del proprio immobile nel muro posto a confine dell'edificio IC" così da "rendere indipendente l'immobile" e al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. La corte del merito riteneva inoltre, riguardo alla 'verandina' realizzata dal CC, che dovesse essere osservata - in applicazione del "regolamento edilizio del Comune di Barcellona, entrato in vigore nel 1962" e della legge 25.11.1962 n. 1684 - la distanza di m. 6 dall'edificio di controparte e che a tale distanza dovesse quindi essere arretrata la costruzione;
rigettava l'eccezione di usucapione di parte convenuta sul rilievo del mancato decorso del termine e del "carattere imperativo" delle norme violate;
riteneva che l'"incasso di strutture" dell'edificio del CC in quello degli IC costituisse violazione dell'art. 9 della legge 25.11.1962 n. 1681 che rendeva ammissibile e fondata l'azione di riduzione in pristino, dovendosi ritenere nulla - per violazione della predetta norma imperativa la "convenzione del 1964" attributiva al CC del diritto di costruire in "appoggio" all'edificio degli IC. Contro la sentenza CC BA o IL ricorre per cassazione con cinque motivi che ha illustrato con memoria.
I soggetti indicati in epigrafe resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la stessa sentenza.
Con il primo e secondo motivo, intimamente connessi, del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 871, 872, 873 c.c., art. 9 legge 25.11.1962 n. 1684, il ricorrente lamenta che la corte d'appello non abbia ravvisato "quanto meno" una rinunzia di controparte ad ottenere l'isolamento del proprio edificio da quello di esso ricorrente nella "cessione della comunione del muro" al fine di consentire al ricorrente stesso di edificare in "appoggio", si duole inoltre della disposta eliminazione degli "innesti" di un edificio nell'altro benché l'art. 9 legge n. 1684 del 1962 non sia norma integrativa delle norme sulle distanze tra edifici. Entrambi i motivi non sono fondati.
Quanto al primo, va rilevato che nelle zone - quale, appunto, quella in oggetto - soggette alla legge 25.11.1962 n. 1684 (legge sismica) non possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale contenute negli artt. 884, 874 e 876 c.c. (che attribuiscono al proprietario del fondo finitimo il diritto, rispettivamente, di costruire in appoggio con innesto nel muro comune, di costruire in appoggio al muro del vicino ottenendo la comunione forzosa del muro, di innestare il proprio muro in quello vicino), trattandosi di discipline inoperanti per la prevalenza della relativa specifica legislazione, con la conseguente nullità di ogni contraria convenzione (v. sentenze nn. 1197/73, 8998/92). Di tali principi (non contraddetti da Cass. 21.07.1995 n. 7970 che, letta per esteso, attiene all'applicazione del principio della prevenzione nelle zone sismiche e non ha affermato - contrariamente a quanto emerge dalla massima che ne è stata tratta - la facoltà del prevenuto di costruire 'in appoggio', bensì "in aderenza" e pur sempre a condizione - come emerge dal contesto - che "siano osservate determinate norme tecniche e di sicurezza [quelle, appunto, imposte dalla legge sismica, art. 9] onde evitare pericolo all'incolumità pubblica") ha fatto corretta applicazione l'impugnata sentenza nel ritenere la nullità della convenzione che attribuiva al CC il diritto di costruire in appoggio al muro degli IC. Consegue che da un contratto nullo non può desumersi, come adduce il ricorrente, la rinunzia ad un diritto ed all'azione per farlo valere. Quanto al secondo motivo, in tema di edilizia nelle zone sismiche, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza - come appunto nella specie - senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 legge n. 1684 del 1962 (disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici) il proprietario dell'edificio contiguo ha il diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino. A detta conclusione - che si ritiene di condividere - è da ultimo pervenuta la Suprema Corte con indirizzo giurisprudenziale costante (oltre che con le sentenze 7.05.1991 n. 5024 e 21.02.1994 n. 1654, con la recente sentenza a S.U. 28.07.1998 n. 7396), così superando il precedente, datato, indirizzo contrario (sentenze nn. 2643/80 e 252/83). Merita pertanto conferma la sentenza impugnata che ai detti principi si è attenuta (disponendo "la riduzione in pristino in modo che si realizzino gli opportuni accorgimenti per consentire l'isolamento del fabbricato CC da quello degli IC e per renderlo indipendente) una volta accertato, in fatto, che la sopraelevazione del CC era stata realizzata "con incasso della struttura" nell'edificio degli IC, in violazione quindi della norma citata.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c., art. 873 c.c., art. 33 R.D.L. n. 206 del 1937 e "dei regolamenti edilizi del Comune di Barcellona P.G.", il ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere disposto la demolizione della 'verandinà fino alla distanza di m. 6 dall'edificio degli IC, ritenendo tale distanza imposta da regolamento edilizio del 1960 e dalla legge 25.11.1962 n. 1684, mentre il regolamento edilizio "non fu operativo dal 1960 e, comunque, all'art. 33 prescriveva la distanza di m. 4 nelle costruzioni e la legge n. 1634/1962 prescrive una distanza di m. 3."
Non è fondato.
La norma dell'art. 6 della legge antisismica 25.11.1962 n. 1684, che stabilisce una distanza di sei metri tra le costruzioni, ha carattere integrativo di quelle dettate dagli artt. 873 e segg. c.c.:
la violazione della disposizione medesima pertanto (al pari di ogni altra violazione delle norme sulle distanze integrative del codice civile) comporta il diritto a chiedere la riduzione in pristino
(oltre il risarcimento del danno) con il conseguente ordine di demolizione della parte di fabbricato realizzata a distanza minore di quella suddetta (v., fra altre, sentenze nn. 2949/78, 5036/83, 5024/91). Tale normativa, in quanto introdotta con legge speciale, costituisce fonte normativa gerarchicamente sovraordinata, che prevale sulla disciplina regolamentare ad essa contrastante (cfr. sentenza n. 1094/75). Nella corretta applicazione della norma citata, pertanto, la corte d'appello ha disposto la demolizione della parte di fabbricato realizzata dal CC a distanza minore di metri sei dalla costruzione di controparte.
Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 115 c.p.c., 1158 c.c., il ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere rigettato l'eccezione di usucapione sul duplice rilievo del mancato decorso del termine e del carattere imperativo della norma violata, benché "una cosa sia la costruzione ad incastro e altro sia la verandina" realizzata, "come si era chiesto di provare" nei primi mesi del 1960 e "quanto all'imperatività delle disposizioni è facile obiettare che tutto ciò non può essere obiettato per la inattività del privato".
Le censure non possono considerarsi utilmente proposte. La prima, infatti si appalesa inammissibile posto che non indica le prove, che asserisce disattese. onde consentire al giudice di legittimità di verificare, sulla base del solo ricorso e senza necessità di inammissibili indagini integrative, la decisività e la validità delle deduzioni che si assumono disattese. La seconda, a tacer d'altro, diviene irrilevante valendo a sorreggere la sentenza impugnata, sul punto, la distinta argomentazione (del mancato decorso del termine della prescrizione acquisitiva) non infirmata dalla generica censura del ricorrente. Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c., il ricorrente lamenta che le spese del giudizio siano state
"ingiustamente" poste a suo carico.
Non è fondato.
Le spese del giudizio sono infatti state ritualmente poste a carico del CC in applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Con l'unico motivo del ricorso incidentale i ricorrenti, denunciando "violazione di norme di diritto e omessa ed insufficiente motivazione", lamentano che non sia stata accolta la domanda di risarcimento danni conseguenti all'edificazione di controparte in violazione delle distanze legali e della disciplina delle vedute. È fondato.
L'impugnata sentenza ha omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria sulla quale pure il giudice di primo grado aveva omesso ogni pronuncia e che, proposta nel giudizio di primo grado, era stata riproposta dagli IC in appello.
Consegue che la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso incidentale accolto e la causa rinviata per un nuovo esame, nei detti limiti, ad altra sezione della stessa corte di appello che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Messina che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21.10.1998
Depositato in Cancelleria il 25 Marzo 1999