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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2023 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2023 /2025 , avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MASTELLONE Parte_1 C.F._1
SC NT e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. IANNONE MAURO CP_1 C.F._2
e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 30/05/2025 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con il coniuge , in Salerno il 04.08.2001 (come da estratto CP_1 per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2001, parte II, serie
A, n. 237 ), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole , nata il [...] a [...], SA) ed alle questioni Per_1 economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. conformemente alla proposta conciliativa, in quella sede avanzata.
Alla succitata udienza le parti, pertanto, hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.,
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto collegiale del 09.06.2021), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto pagina 2 di 6 contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
In seguito all'interlocuzione con il Giudice delegato, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo raggiunto all'udienza succitata e di seguito indicato:
- rinuncia all'assegno divorzile da parte;
Parte_2
- previsione di euro 200,00 mensili di mantenimento per la figlia minore a carico del padre, con conferma, sul punto, dei provvedimenti vigenti in ordine alle modalità di pagamento, fermo restando la rivalutazione ISTAT;
- il 50% delle spese straordinarie;
- la percezione del 100% dell'Assegno Unico in favore della madre, con espressa richiesta di prevederlo nel dispositivo;
- fermo restando l'affido condiviso ed il diritto di visita libero come già previsto in sede di separazione consensuale, nei giorni e negli orari ivi indicati;
- impegno delle parti a valorizzare il rapporto della figlia con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, pertanto, ritiene che dette condizioni possano essere poste alla base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori – anche tenuto conto del piano genitoriale, come ivi specificatamente indicato, nel superiore e prevalente interesse della prole minore – ed il mantenimento ordinario a carico del padre, fermo restando la ripartizione delle spese al 50%.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli impegni assunti dalle parti (a valorizzare il rapporto con gli ascendenti e la rinuncia all'assegno divorzile) si limiterà a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al pagina 3 di 6 presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che entrambe le parti siano provvisoriamente ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 15.03.2024 (per
[...]
) e del 04.11.2025 (per ). Parte_1 CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato a [...] il [...] in [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] in [...] CP_1 in Salerno il 04.08.2001 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2001, parte II, serie A, n. 237);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, dal numero al numero e, per l'effetto: affida in forma condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno entrambi la Per_1 responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima, con collocazione prevalente pagina 4 di 6 con la madre presso la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Mercato San
ER (SA) alla Via Carmine Amato - frazione S. Angelo n. 83; 3; il padre, pur mantenendo i1 più ampio diritto di incontrare liberamente la figlia nonché ospitarla presso il proprio domicilio, per trascorrere con lei periodi di vacanza, terrà con sé la minore:
a) nei giorni infrasettimanali di martedì e di giovedì dalle ore 17.30 fino alle ore 20.30; nonché, a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 17.30 fino alla domenica alle ore 20.30;
b) la figlia trascorrerà, ad anni alterni, le vacanze cli Natale o di con il. padre o Parte_3 con la madre, intendendosi come vacanze di Natale il periodo compreso dal giorno 23 dicembre al giorno 31 dicembre fino alle ore 20.00 e come vacanze di Capodanno il periodo compreso dal 31 dicembre dalle ore 20.00 fino al 6 gennaio, con inizio dal prossimo Natale;
c) la figlia trascorrerà, ad anni alterni, le vacanze pasquali con il padre o la madre, dovendosi intendere come vacanze pasquali il periodo compreso tra il Giovedì Santo e il Lunedì in Albis fino alle ore 20.00, con inizio da1la prossima Pasqua;
d) la figlia trascorrerà 15 giorni consecutivi con i1 padre nel periodo estivo. Tale periodo sarà predeterminato con la madre entro il 3l maggio di ogni anno;
e) la figlia trascorrerà i1 giorno del proprio onomastico e/o compleanno, ad anni alterni, con i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi;
f) i genitori trascorreranno con la figlia il giorno del proprio compleanno e onomastico, nonché le rispettive feste della mamma e del papà;
g) entrambi i genitori sono tenuti a comunicare il proprio recapito telefonico all'altro, ogni necessità di cambio di residenza e/o domicilio e con riferimento alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, la località di soggiorno della minore, l'indirizzo e il recapito telefonico;
h) entrambi i genitori s'impegnano a rispettare i giorni e gli orari concordati e a comunicare un eventuale ritardo nonché eventuali modifiche del piano di visita almeno 48 ore dall'incontro con la figlia;
- pone a carico di , a titolo di mantenimento della figlia la somma Parte_1 Per_1 di €. 200,00 (duecento/00) da versarsi alla madre, , a mezzo vaglia CP_1 postale e/o bonifico bancario o altra modalità concordata dalle parti, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, rivalutabili come di legge sulla base degli indici ISTAT;
- entrambi i coniugi contribuiranno in misura proporzionale alle proprie sostanze al mantenimento della figlia, gravando su entrambi nella misura del 50% il costo delle spese pagina 5 di 6 straordinarie che dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate, salvo il caso dell'urgenza per le sole spese mediche;
- pone la misura del 100% dell'Assegno Unico, percepito per la figlia minore a Per_1 vantaggio della madre, , domiciliataria della prole;
CP_1
- prendendo atto delle residue condizioni, di seguito riportate:
- rinuncia all'assegno divorzile da parte di;
CP_1
- impegno delle parti a valorizzare il rapporto della figlia con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2023 /2025 , avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MASTELLONE Parte_1 C.F._1
SC NT e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. IANNONE MAURO CP_1 C.F._2
e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 30/05/2025 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con il coniuge , in Salerno il 04.08.2001 (come da estratto CP_1 per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2001, parte II, serie
A, n. 237 ), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole , nata il [...] a [...], SA) ed alle questioni Per_1 economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. conformemente alla proposta conciliativa, in quella sede avanzata.
Alla succitata udienza le parti, pertanto, hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.,
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto collegiale del 09.06.2021), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto pagina 2 di 6 contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
In seguito all'interlocuzione con il Giudice delegato, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo raggiunto all'udienza succitata e di seguito indicato:
- rinuncia all'assegno divorzile da parte;
Parte_2
- previsione di euro 200,00 mensili di mantenimento per la figlia minore a carico del padre, con conferma, sul punto, dei provvedimenti vigenti in ordine alle modalità di pagamento, fermo restando la rivalutazione ISTAT;
- il 50% delle spese straordinarie;
- la percezione del 100% dell'Assegno Unico in favore della madre, con espressa richiesta di prevederlo nel dispositivo;
- fermo restando l'affido condiviso ed il diritto di visita libero come già previsto in sede di separazione consensuale, nei giorni e negli orari ivi indicati;
- impegno delle parti a valorizzare il rapporto della figlia con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, pertanto, ritiene che dette condizioni possano essere poste alla base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori – anche tenuto conto del piano genitoriale, come ivi specificatamente indicato, nel superiore e prevalente interesse della prole minore – ed il mantenimento ordinario a carico del padre, fermo restando la ripartizione delle spese al 50%.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli impegni assunti dalle parti (a valorizzare il rapporto con gli ascendenti e la rinuncia all'assegno divorzile) si limiterà a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al pagina 3 di 6 presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che entrambe le parti siano provvisoriamente ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 15.03.2024 (per
[...]
) e del 04.11.2025 (per ). Parte_1 CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato a [...] il [...] in [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] in [...] CP_1 in Salerno il 04.08.2001 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2001, parte II, serie A, n. 237);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, dal numero al numero e, per l'effetto: affida in forma condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno entrambi la Per_1 responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima, con collocazione prevalente pagina 4 di 6 con la madre presso la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Mercato San
ER (SA) alla Via Carmine Amato - frazione S. Angelo n. 83; 3; il padre, pur mantenendo i1 più ampio diritto di incontrare liberamente la figlia nonché ospitarla presso il proprio domicilio, per trascorrere con lei periodi di vacanza, terrà con sé la minore:
a) nei giorni infrasettimanali di martedì e di giovedì dalle ore 17.30 fino alle ore 20.30; nonché, a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 17.30 fino alla domenica alle ore 20.30;
b) la figlia trascorrerà, ad anni alterni, le vacanze cli Natale o di con il. padre o Parte_3 con la madre, intendendosi come vacanze di Natale il periodo compreso dal giorno 23 dicembre al giorno 31 dicembre fino alle ore 20.00 e come vacanze di Capodanno il periodo compreso dal 31 dicembre dalle ore 20.00 fino al 6 gennaio, con inizio dal prossimo Natale;
c) la figlia trascorrerà, ad anni alterni, le vacanze pasquali con il padre o la madre, dovendosi intendere come vacanze pasquali il periodo compreso tra il Giovedì Santo e il Lunedì in Albis fino alle ore 20.00, con inizio da1la prossima Pasqua;
d) la figlia trascorrerà 15 giorni consecutivi con i1 padre nel periodo estivo. Tale periodo sarà predeterminato con la madre entro il 3l maggio di ogni anno;
e) la figlia trascorrerà i1 giorno del proprio onomastico e/o compleanno, ad anni alterni, con i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi;
f) i genitori trascorreranno con la figlia il giorno del proprio compleanno e onomastico, nonché le rispettive feste della mamma e del papà;
g) entrambi i genitori sono tenuti a comunicare il proprio recapito telefonico all'altro, ogni necessità di cambio di residenza e/o domicilio e con riferimento alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, la località di soggiorno della minore, l'indirizzo e il recapito telefonico;
h) entrambi i genitori s'impegnano a rispettare i giorni e gli orari concordati e a comunicare un eventuale ritardo nonché eventuali modifiche del piano di visita almeno 48 ore dall'incontro con la figlia;
- pone a carico di , a titolo di mantenimento della figlia la somma Parte_1 Per_1 di €. 200,00 (duecento/00) da versarsi alla madre, , a mezzo vaglia CP_1 postale e/o bonifico bancario o altra modalità concordata dalle parti, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, rivalutabili come di legge sulla base degli indici ISTAT;
- entrambi i coniugi contribuiranno in misura proporzionale alle proprie sostanze al mantenimento della figlia, gravando su entrambi nella misura del 50% il costo delle spese pagina 5 di 6 straordinarie che dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate, salvo il caso dell'urgenza per le sole spese mediche;
- pone la misura del 100% dell'Assegno Unico, percepito per la figlia minore a Per_1 vantaggio della madre, , domiciliataria della prole;
CP_1
- prendendo atto delle residue condizioni, di seguito riportate:
- rinuncia all'assegno divorzile da parte di;
CP_1
- impegno delle parti a valorizzare il rapporto della figlia con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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