Sentenza 12 maggio 1998
Massime • 1
In tema di igiene del lavoro regolamentata dal D.P.R. 19 marzo 1956 n.303 la qualifica di dirigente tenuto all'osservanza delle disposizioni in questione va attribuita al direttore sanitario di un ospedale relativamente al rispetto delle norme nell'ambito della struttura ospedaliera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/1998, n. 7570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7570 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 12.5.1998
1. Dott. RAIMONDI Raffaele Consigliere SENTENZA
2. " RIZZO Aldo " N. 1687
3. " SC IN " REGISTRO GENERALE
4. " NI AN " N. 03712/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA EN, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza emessa il 21.10.97 dal Pretore di Pescara, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Sebastiano Rizzo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Renato Calderone che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 21-10-97 il Pretore di Pescara condannava PI EN alla pena di L. 800.000 di ammenda perché responsabile del reato di cui agli artt. 6 e 58 D.P.R. 303/56, per avere, quale direttore sanitario dell'Ospedale dello Spirito Santo di Pescara, destinato al personale addetto al servizio di disinfezione locali con altezza inferiore ai tre metri.
Contro la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto anzitutto che egli non poteva essere ritenuto responsabile del reato contestato dato che, per la sua qualità di direttore sanitario, non poteva essere considerato datore di lavoro e quindi il destinatario della norma di cui all'art. 58 D.P.R. 303/56. Ha poi sostenuto che il locale indicato in imputazione era stato destinato al personale addetto alla disinfezione dall'allora vice direttore sanitario e che in ogni caso andava riconosciuta la sua buona fede, dato che i locali erano con altezza di poco inferiore ai tre metri.
Quindi ha rilevato che i locali non erano stabilmente destinati ad ambienti di lavoro e che comunque l'accertamento effettuato dall'Ispettorato del lavoro era illegittimo, essendo venuta meno la competenza di un tale organo a svolgere funzioni di polizia giudiziaria, in tema di igiene e sicurezza del lavoro, a seguito della legge 332/81. Infine ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato assumendo che dal 1995 il locale non era stato più utilizzato da personale dell'ospedale.
Motivi della decisione
Il primo motivo di doglianza è infondato perché l'art. 58 D.P.R. 303/56, nel punire della disposizione di cui all'art. 6 dello stesso decreto, individua come responsabili del reato il datore di lavoro e i dirigenti e non v'è dubbio che tal'ultima qualifica è da attribuire al direttore sanitario di un ospedale per il rispetto della norma in tema di igiene del lavoro nell'ambito della struttura ospedaliera.
Nè ha rilievo che il ricorrente asserisca che fu il vice direttore sanitario a destinare il locale indicato in contestazione come luogo di lavoro poiché egli, essendo il diretto del destinatario del precetto penale, aveva in ogni caso l'obbligo giuridico di vigilare e di impedire il protrarsi della violazione.
È poi da escludere che nella specie ricorrano gli estremi di una buona fede dell'imputato dato che lo stato di illegittimità, come rileva la sentenza impugnata, ebbe a protrarsi anche dopo l'accertamento effettuato dall'Ispettorato del lavoro. In ordine a tale accertamento è da rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, è stato legittimamente effettuato dall'Ispettorato del lavoro poiché tale organo ha competenza a svolgere funzioni di polizia giudiziaria in materia di reati riguardanti l'igiene del lavoro, in considerazione di quanto disposto dall'art. 27 D.P.R. 24.7.77 n. 616. Parimenti infondato è il rilievo del ricorrente, secondo il quale il locale con altezza inferiore ai tre metri non era stabilmente adibito a luogo di lavoro, considerato che in esso, come mette in evidenza la sentenza impugnata, venivano eseguite le operazioni di carico e scarico nelle autoclavi di lavaggio e di dislocazione del materiale da lavoro già lavato.
Infine è da escludere che la contravvenzione rubricata sia prescritta. All'imputato è stata contestata la permanenza del reato oltre il mese di luglio 1994 ed essa perdurava allorché fu celebrato il processo di primo grado, come risulta dalla sentenza impugnata. Ne consegue che il ricorso va rigettato perché infondato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1998