Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
In tema di rimessione del processo, la semplice appartenenza dell'imputato all'ufficio giudiziario giudicante non è, di per sé, fattore che pregiudica, sul piano della terzietà, indipendenza e libertà di giudizio, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. (Fattispecie relativa a un dipendente del tribunale, con mansioni di autista, imputato innanzi il tribunale medesimo, del reato di truffa aggravata in danno dell'amministrazione della giustizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2015, n. 28849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28849 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 18/06/2015
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 1287
Dott. ALMA Marco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 13389/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
CH RI N. IL 31/10/1965;
avverso il provvedimento n. 238/2015 TRIBUNALE di PISA, del 11/03/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI M. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERRVA
CH MA ha proposto richiesta di rimessione del processo a norma dell'art. 45 c.p.p., in riferimento al processo promosso nei suoi confronti con decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa in data 29 gennaio 2015, quale imputato del delitto di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, perché, nella sua qualità di dipendente pubblico, in servizio presso il Tribunale di Pisa con mansioni di conducente di automezzi (area 2^ F 2), con artifici e raggiri consistenti nella esibizione di certificati medici attestanti una lombalgia tale da non consentirgli di svolgere la sua prestazione di lavoro, nei periodi in cui non avrebbe potuto fruire dei permessi o dei distacchi sindacali, induceva in errore l'Amministrazione di appartenenza che gli riconosceva il diritto di godere di periodi di congedo straordinario e di aspettativa, procurandosi l'ingiusto profitto di conservare lo status di dipendente statale e quindi di percepire la retribuzione, di beneficiare dei contributi assistenziali e pensionistici, nonché di fruire dei periodi di congedo ordinario, di aspettativa per motivi familiari e dei permessi previsti dalla L. n. 104 del 1992, senza mai svolgere la sua prestazione lavorativa.
In Pisa per gli interi anni 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e da gennaio a giugno 2014. Osserva l'istante che, da un lato, il Tribunale di Pisa, competente per il giudizio, è il luogo di lavoro dell'imputato e che il Presidente del Tribunale, nella sostanza suo datore di lavoro, è stato parte attiva nel denunciare i fatti alla locale Procura della Repubblica: il tutto acuito dalla realtà di una provincia, ove prelazioni interpersonali sono più strette che altrove. Li sostanza, non si discute del pregiudizio di singoli magistrati, ma della sede nel suo complesso come la meno idonea a giudicare in modo imparziale il fatto, il che parrebbe attagliarsi alla figura del "legittimo sospetto", introdotta come caso di rimessione nella L. n. 248 del 2002, art. 45. D'altra parte, la mitizzazione, come limite dell'istituto della rimessione, del principio del giudice naturale, non rappresenterebbe un ostacolo, dal momento che sarebbe contraddittorio che quel principio potesse costituire una remora allo spostamento delle competenze in tutti i casi in cui ricorressero valide ragioni per dubitare della imparzialità del magistrato. È ben nota - soggiunge l'istante - la rigidità della interpretazione data da questa corte al paramento della "gravità" delle situazioni locali, ma auspica - conclude la richiesta - "una interpretazione più duttile della norma che ne recuperi il rapporto strumentale rispetto all'esigenza di assicurare sempre e comunque l'imparzialità del giudice, quale precondizione irrinunciabile di ogni processo che possa definirsi giusto e dunque sensibile alla necessità di rimuovere ogni situazione in cui l'imparzialità non solo sia compromessa, ma possa anche ragionevolmente esserlo".
Il ricorso non è fondato. In linea generale, va infatti rammentato che questa Corte ha in più occasioni avuto modo di puntualizzare che l'istituto della rimessione del processo, costituendo deroga alla competenza per territorio determinata dal sospetto di condizionamenti del giudice in ordine alla sua imparzialità, pregiudicata da situazioni locali gravi, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, è regolato da norme che postulano una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, per cui il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dell'art. 45 c.p.p., comma 1, esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che la pluralità di procedimenti a carico dell'imputato trattati dallo stesso pubblico ministero e le locali campagne di stampa costituissero, in assenza di prova della loro incidenza sulla libera determinazione dei giudici, una grave situazione locale di turbativa dello svolgimento del processo). (Sez. 2^, n. 2565 del 19/12/2014 - dep. 21/01/2015, Sigmund, Rv. 262278). Si è anche affermato, a contrassegnare la eccezionalità dell'istituto della rimessione ed i rigorosi presupposti che di conseguenza ne devono assistere la applicabilità, che la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 c.p.p., va interpretata come fenomeno esterno di tale e manifesta abnormità da costituire fonte di reale rischio di parzialità dell'ufficio giudiziario procedente ovvero di reale lesione, o pericolo di lesione, della libera determinazione delle persone che vi partecipano, avendo l'istituto carattere eccezionale di deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e perciò implicando una stretta interpretazione delle relative disposizioni;
conseguentemente, non ricorrono gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi ne' dotati di intrinseca capacità dimostrativa. (Sez. 6^, n. 11499 del 21/10/2013 - dep. 10/03/2014, Guerra e altro, Rv. 260888). In tale cornice ben si comprende la ragione per la quale anche i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del P.M. e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell'ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale. (Sez. 6^, n. 15741 del 28/03/2013 - dep. 04/04/2013, Conte, Rv. 255844). Con riferimento, dunque, alle circostanze dedotte dal richiedente, del tutto eccentriche rispetto ad una anche soltanto ipotetica compromissione della libertà di giudizio del singolo organo giudiziario chiamato a celebrare il procedimento nei confronti del medesimo istante, può ripetersi che non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando l'istante si limiti a prospettare soltanto il probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull'adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti oggettivi ne' muniti di intrinseca capacità dimostrativa, senza indicare alcuna situazione locale di una tale gravita e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l'ordine processuale dell'ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente. (Sez. 6^, n. 22113 del 06/05/2013 - dep. 23/05/2013, Berlusconi e altri, Rv. 255375).
Va d'altra parte rammentato che la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 c.p.p., sollevata proprio nella parte in cui non prevede che la disciplina dettata in materia di competenza territoriale per i procedimenti in cui sia imputato o parte lesa un magistrato "si applichi anche ai procedimenti in cui tale veste sia assunta da un collaboratore di cancelleria, quantomeno quando questi presti servizio nello stesso ufficio giudiziario cui appartengono i magistrati giudicanti" (Corte cost. ordinanza n. 570 del 2000). Il che denota come la semplice frequentazione dell'ufficio giudicante non sia di per sè fattore che "inabilita", sul piano della terzietà ed indipendenza oltre che di libertà di giudizio, l'intero ufficio rispetto al corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Da ultimo, ma non per ultimo, può forse essere utile rammentare che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto non incompatibile con le garanzie della imparzialità e terzietà del giudice assicurate dalla Convenzione EDU, il sistema cosiddetto di autodichia, previsto dai regolamenti parlamentari per i dipendenti delle Camere (SA ed altri
contro
Italia, sentenza CEDU del 28 aprile 2009).
L'istanza deve pertanto essere respinta.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2015