Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1976, n. 864
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 gennaio 1977
Art. 2.
E' autorizzata, altresi', la partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 30.800.000, da corrispondersi in tre annualita', in ragione di dollari USA 10.266.666 per il 1976, dollari USA 10.266.666 per il 1977 e dollari USA 10.266.668 per il 1978.
I suddetti pagamenti devono effettuarsi in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 630,725 per dollaro USA, indicato nella risoluzione istitutiva della ricostituzione stessa.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977