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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOSCARINO MARIA STELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 963/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200010949486 BOLLO 2014
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'Ufficio ribadisce, che è stato emesso sgravio totale.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 298 2020 00109494 86 000 ricevuta in data 10.03.2025, recante la somma di € 371,40 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2014 relativa al veicolo targato Targa_1, lamentandone l'illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
1) Nullità della cartella per omessa notifica di atti prodromici;
2) Prescrizione del diritto azionato.
Costituendosi in giudizio, l'ADE, dopo aver premesso di non essere stata in grado di reperire la prova della notifica dell'avviso di accertamento entro il termine stabilito dalla legge, ha rappresentato di aver provveduto ad effettuare lo sgravio dell'iscrizione a ruolo delle imposte scaturite dalla citata tassa auto per l'anno 2014 e ha chiesto una pronuncia di estinzione del giudizio con compensazione delle spese e dei compensi di lite.
Si osserva che, nonostante la parte non sia comparsa e nulla abbia rappresentato in merito a quanto sopra rappresentato, l'Ufficio ha depositato in giudizio il provvedimento di sgravio.
Non rimane, quindi, che dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vengono compensate, alla stregua del comportamento processuale della parte ricorrente, sia per aver presentato la domanda sospensione in carenza dei presupposti di legge, data l'esiguità del debito, oltretutto suscettibile di ampia rateazione con importi estremamente ridotti, sia per non essere comparsa all'odierna udienza o avere anche con memoria rappresentato l'avvenuto sgravio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5 dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Siracusa il 23 gennaio
2026 Il Giudice monocratico Dott.ssa Maria Stella Boscarino
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOSCARINO MARIA STELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 963/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200010949486 BOLLO 2014
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'Ufficio ribadisce, che è stato emesso sgravio totale.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 298 2020 00109494 86 000 ricevuta in data 10.03.2025, recante la somma di € 371,40 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2014 relativa al veicolo targato Targa_1, lamentandone l'illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
1) Nullità della cartella per omessa notifica di atti prodromici;
2) Prescrizione del diritto azionato.
Costituendosi in giudizio, l'ADE, dopo aver premesso di non essere stata in grado di reperire la prova della notifica dell'avviso di accertamento entro il termine stabilito dalla legge, ha rappresentato di aver provveduto ad effettuare lo sgravio dell'iscrizione a ruolo delle imposte scaturite dalla citata tassa auto per l'anno 2014 e ha chiesto una pronuncia di estinzione del giudizio con compensazione delle spese e dei compensi di lite.
Si osserva che, nonostante la parte non sia comparsa e nulla abbia rappresentato in merito a quanto sopra rappresentato, l'Ufficio ha depositato in giudizio il provvedimento di sgravio.
Non rimane, quindi, che dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vengono compensate, alla stregua del comportamento processuale della parte ricorrente, sia per aver presentato la domanda sospensione in carenza dei presupposti di legge, data l'esiguità del debito, oltretutto suscettibile di ampia rateazione con importi estremamente ridotti, sia per non essere comparsa all'odierna udienza o avere anche con memoria rappresentato l'avvenuto sgravio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5 dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Siracusa il 23 gennaio
2026 Il Giudice monocratico Dott.ssa Maria Stella Boscarino