Sentenza 15 luglio 2011
Massime • 1
Integra il reato di violenza sessuale l'uso di uno stimolatore erotico sulla vittima al fine di provocare l'eccitazione sessuale dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2011, n. 30549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30549 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 15/07/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1736
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 7314/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.P.F. , nato (omesso) , deceduto il (omesso) ;
S.U. , nato il (omesso) ;
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Reggio Calabria, emessa il 10/12/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per Annullamento della sentenza senza rinvio, nei confronti di L.P.F. , per morte dell'imputato ed eliminazione delle statuizioni civili, relative a tale imputato. Annullamento con rinvio nei confronti del S. , limitatamente al diniego delle attenuanti generiche. Rigetto nel resto.
Uditi i difensori Avv. Nesi Loris Maria e Mazzacuva Nicola difensori di fiducia del ricorrente S.U. .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito del giudizio di 1 grado (Sent. Gup Tribunale di Parma in data 10/07/08) e di 2 grado (Sent. Corte di Appello di Bologna in data 10/12/09) L.P.F. veniva riconosciuto colpevole di molteplici violazioni di cui alla L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, artt. 609 bis, 610, 600
bis e 600 ter c.p. (come contestate in atti) e condannato alla pena di anni 13 di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa;
nonché al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, come costituite in atti. L.P.F. proponeva ricorso per Cassazione
deducendo censure varie. Nelle more del giudizio di legittimità L.P.F. (nato l'(omesso) ) decedeva in (omesso)
.
All'esito dei citati giudizi di 1 e 2 grado, S.U. , altro imputato, veniva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 609 octies c.p. in danno di J.M. (come contestato al capo A7
della rubrica in concorso con L.P.F. ) e condannato alla pena di anni tre di reclusione.
S.U. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata, quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato. La sentenza si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, J.M. , e delle altre donne, parti offese nei reati contestati a L.P.F. ; dichiarazioni che erano vaghe, contraddittorie e prive di riscontri obiettivi;
2. che erano inutilizzabili le dichiarazioni rese in data 22/11/07 da R.F. , perché effettuate in violazione della norma di cui all'art. 430 bis c.p.p.;
3. che non erano individuabili in modo certo i vari episodi di violenza di gruppo, ex art. 609 septies, contestati nel vincolo della continuazione;
4. che andavano concesse le attenuanti generiche;
5. che la pena inflitta era eccessiva non proporzionata all'entità dei fatti ed alla personalità dell'imputato.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La difesa del S. , presentava memoria difensiva, in data il 30/06/011, con la quale insisteva nelle sue richieste. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/07/011, ha chiesto l'annullamento senza rinvio, nei confronti di L.P.F. , per morte dell'imputato ed eliminazione delle statuizioni civili, relative a tale imputato.
Annullamento con rinvio nei confronti del S. , limitatamente al diniego delle attenuanti generiche. Rigetto nel resto. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, stante il decesso di L.P.F. ,
avvenuto il 17/04/011, vanno dichiarati estinti i reati contestati allo stesso per morte dell'imputato, con conseguente revoca delle statuizioni a favore delle costituite parti civili. Il ricorso di S.U. è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.
In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che S.U. - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva posto in essere (in concorso e congiuntamente a L.P.F. ) reiterate violenze sessuali in danno di J.M. . Violenze consistite nell'introdurre con forza nella vagina della donna - dopo avere immobilizzata J.M. con il concorso di L.P.F.
- un grande vibratore, il cui uso eccitava sessualmente il S. . J.M. tentava di opporsi all'introduzione del vibratore, ma non riusciva nell'intento, per cui era costretta a subire detta condotta violenta e libidinosa che le provocava forte dolore e, a volte, anche il sanguinamento della vagina (vedi sent. 1 grado pagg. 66, 67, 87; sent. 2 grado, pagg. 40, 41, 42, 43).
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di violenza di gruppo, ex art. 608 octies c.p., come contestato al capo A7 della rubrica a S.U. .
Per contro le censure dedotte sul punto in esame sono ripetitive di quanto già esposto in Appello. Sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito. Dette doglianze, peraltro - quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p.. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381). Ad abundantiam si osserva - quanto all'eccezione ex art. 430 bis c.p.p. in relazione alle dichiarazioni rese in data 22/12/07 alla PG
da R.F. - che la stessa è infondata. Trattasi non di informazioni assunte dalla PG in violazione del divieto di cui all'art. 430 bis c.p.p., ma di dichiarazioni rese autonomamente da R.F. in sede di integrazione della propria denuncia/querela già presentata in atti.
Dette dichiarazioni, pertanto, erano legittimamente utilizzabili ai fini della decisione. Parimenti vanno disattese le censure attinenti al trattamento sanzionatorio per le seguenti ragioni principali:
1. le attenuanti generiche non andavano concesse - come evidenziato dalla Corte Territoriale - tenuto conto della gravità dei fatti in esame e della negativa personalità di S.U. , soggetto privo di idonei freni inibitoli dei propri impulsi sessuali e del tutto insensibile alle sofferenze provocate alla parte offesa, mediante l'uso coatto e violento del vibratore. Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri ex art. 120 c.p. (vedi sent. 2 grado, pag. 47).
2. Il S. ha reiterato più volte - nel corso dei molteplici incontri avuti con la persona offesa - la violenza sessuale inerente all'introduzione del vibratore;
il tutto in esecuzione di un unico disegno criminoso, con conseguente sussistenza del vincolo della continuazione.
3. La pena inflitta risulta proporzionata ai fatti ed alla personalità di S.U. , nonché conforme ai parametri di cui agli artt. 133 e 81 c.p..
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di L.P.F. per essere i reati estinti per morte dell'imputato Rigetta il ricorso del S. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011