Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 2
CASS
Sentenza 2 gennaio 2002

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L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche di ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'istituto assicuratore convenuto, configurandosi non come "eccezione in senso proprio" ma come "mera difesa", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod.proc.civ. ed è perciò idonea anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme a sollecitare il potere-dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito. Ne consegue che qualora il giudice di primo grado non abbia verificato di ufficio la sussistenza del suddetto requisito può provvedervi il giudice del gravame pure se la relativa contestazione da parte dell'istituto assicuratore non sia contenuta nell'atto di appello (avente un diverso oggetto) ma venga effettuata successivamente. (Fattispecie in materia di assegno ordinario di invalidità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 2
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2
    Data del deposito : 2 gennaio 2002

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