Sentenza 2 gennaio 2002
Massime • 1
L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche di ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'istituto assicuratore convenuto, configurandosi non come "eccezione in senso proprio" ma come "mera difesa", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod.proc.civ. ed è perciò idonea anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme a sollecitare il potere-dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito. Ne consegue che qualora il giudice di primo grado non abbia verificato di ufficio la sussistenza del suddetto requisito può provvedervi il giudice del gravame pure se la relativa contestazione da parte dell'istituto assicuratore non sia contenuta nell'atto di appello (avente un diverso oggetto) ma venga effettuata successivamente. (Fattispecie in materia di assegno ordinario di invalidità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANOY - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI LI, elettivamente domiciliata in RO VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato CHIRIACO ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DLLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO, MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 6998/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/04/98 R.G.N. 68694/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il ricetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 19 giugno 1995, il RE di Roma, accogliendo la domanda proposta dalla sig. LI AN con ricorso del 6 marzo 1985, ha dichiarato il diritto della medesima a ricevere dall'INPS l'assegno ordinario di invalidità dal 1^ maggio 1985.
Su appello principale dell'INPS, che contestava il requisito sanitario e su separato appello, ancora in forma di impugnazione principale, della AN, che contestava la decorrenza dell'assegno stabilita dal RE (in relazione alla maturazione del requisito sanitario), e su appello incidentale dell'INPS che contestava il requisito contributivo, il Tribunale della stessa sede rigettava la domanda dell'assistita.
Ha ritenuto il Tribunale che la deduzione, da parte dell'Istituto, nell'appello incidentale, della mancanza del requisito contributivo costituiva mera difesa, concernendo un fatto che il giudice avrebbe dovuto verificare d'ufficio, quale condizione per l'accoglimento della domanda. A tale proposito non era perciò necessaria la proposizione dell'appello incidentale ed erano prive di pregio le eccezioni circa la sua inammissibilità.
Nel merito, era risultato che la domanda amministrativa per la pensione di invalidità era stata proposta il 30 maggio 1983; per il suo accoglimento era necessaria, secondo il giudice di merito, la sussistenza nel quinquennio precedente la stessa domanda amministrativa almeno n. 52 contributi settimanali (art. 9 n. 2 della legge 1272 del 1939 quale risultante a seguito dell'art. 60 della legge n. 153 del 1969). Dall'estratto contributivo prodotto dall'assicurata erano risultati versati solo 26 contributi settimanali e, anche aggiungendo n. 4 contributi settimanali, che secondo quanto dedotto nella memoria di costituzione in appello, sarebbero stati versati nel giugno 1983, dopo la domanda amministrativa, si sarebbe raggiunto solo l'insufficiente numero di trenta contributi.
Vero è che era possibile, ai sensi dell'art. 18 d.p.r. n. 488 del 1968, incrementare la contribuzione sino alla definizione della domanda amministrativa, ma doveva escludersi che tale norma fosse applicabile anche al requisito dei 52 contributi settimanali nel quinquennio antecedente la domanda amministrativa, risultando altrimenti del tutto snaturato tale requisito.
La possibilità di successiva maturazione atteneva soltanto al requisito complessivo, totale di cui all'art. 9, comma primo n. 2 lett. a r.d.l. n. 636 del 1939.
Diversamente opinando, risulterebbe praticamente abrogata la norma di cui all'art. 9, comma 1^, n. 2, lett. b), del citato r.d.l.. Restava assorbita la questione della sussistenza del requisito. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la AN con unico motivo.
L'Inps si è limitato a depositare procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col motivo di ricorso, la AN deduce violazione di legge, insufficienza di motivazione e distorta applicazione delle norme di legge regolanti la materia e si duole, anzitutto, A) che il giudice di appello non abbia esercitato i poteri ufficiosi ai fini dell'accertamento della maturazione del requisito contributivo, sia pure dopo la domanda e nello spazio di tempo intercorso sino alla decisione del ricorso amministrativo.
Ha anche dedotto B) che, essendosi ormai formato il giudicato, in assenza di rituale impugnazione dell'INPS in punto di sussistenza del requisito contributivo, il Tribunale aveva egualmente esaminato la questione ed era incorso nella omissione di cui alla prima censura.
La censura sub B), avente carattere preliminare, è infondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'Istituto assicuratore convenuto, configurandosi non come eccezione in senso proprio, ma come mera difesa, sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito (Cass. 25 febbraio 1999, n. 1655). D'altra parte, perché i fatti addotti da una parte possano Essere considerati incontroversi e non richiedano quindi una prova specifica, non basta che essi non siano contestati dalla controparte, ma è necessario che questa li ammetta espressamente o assuma una condotta processuale che presuppone la loro sussistenza, mancando nell'ordinamento processuale un principio che vincoli la parte alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dedotta ex adverso (Cass. 21 ottobre 1994, n. 8664; 9 giugno 1999, n. 5699; 12 maggio 1999, n. 4687). Pertanto, non è possibile ritenere che si sia formato il giudicato su un punto, quale la sussistenza del requisito contributivo necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale, non esaminato dal giudice di primo grado, pur tenuto a pronunciarsi su di esso anche di ufficio, sicché, pur in assenza di rituale appello da parte dell'INPS - che avendo consumato il proprio diritto di impugnazione con l'appello principale, concernente il requisito sanitario per il conseguimento del trattamento previdenziale, non avrebbe potuto proporre un secondo appello, in via incidentale, all'appello proposto, pure in forma di impugnazione principale, della AN - l'Istituto medesimo legittimamente si è difeso avanti al Tribunale contestando la sussistenza di un presupposto del diritto, quale il requisito contributivo. La censura sub A) deve essere giudicata inammissibile siccome non pertinente alla ratio decidendi adottata dal Tribunale. Il giudice di appello, infatti, ha ritenuto che non potevano essere conteggiati contributi versati successivamente alla domanda amministrativa in quanto il requisito, c.d. relativo, di cui alla lett. b) dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n.218, della sussistenza nel quinquennio precedente la domanda di pensione di un numero minimo (all'epoca 52) di contributi - settimanali doveva preesistere alla domanda amministrativa;
era incrementabile, invece, anche dopo la domanda amministrativa, nel corso del successivo procedimento amministrativo, il requisito contributivo c.d. assoluto di cui alla lettera a) dell'art. 9 sub art. 2 della legge n. 218/1952 cit..
Orbene, la ricorrente, la quale denunzia difetto di attività del giudice di merito nella ricerca del dato attinente ai contributi versati successivamente alla domanda di trattamento pensionistico, non ha mosso alcuna argomentata contestazione in ordine al giudizio del Tribunale di irrilevanza di tale elemento di fatto, attinente al requisito contributivo assoluto, essendo, invece, rilevante il requisito contributivo relativo dei 52 contributi settimanali nel quinquennio decorrente a ritroso dalla data di presentazione della domanda e non incrementabili successivamente.
La ricorrente si è limitata, infatti, a contrapporre a tale pronuncia del Tribunale la semplice affermazione che il requisito contributivo dell'anno nel quinquennio avrebbe potuto integrarsi anche con contribuzione successiva alla data di presentazione della domanda ma comunque pienamente rientrante nei tempi di legge della successiva procedura amministrativa.
Rileva, comunque, la Corte che il fondamento di tale, non argomentata enunciazione è smentito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 21 marzo 2001, n. 118, v. in particolare in motivazione) le quali hanno affermato che la materia, per quanto concerne l'individuazione del termine, ai fini del computo, a ritroso, del quinquennio, continua ad essere disciplinata dall'art. 9, n. 2 del r.d.l 14 aprile 1939 n. 636 sub art. 2 legge 4 aprile 1952, n. 218,.... secondo cui i contributi, nel numero indicato,
debbono sussistere nel quinquennio precedente la domanda di pensione (v. la norma modificatrice inserita nel suddetto art. 2 della legge n. 218 del 1952, che ha solo mutato la dizione, ma non la sostanza,
della norma originaria contenuta nel r.d.l. del 1939). Questa disposizione, pur essendo stata introdotta nell'ordinamento previdenziale oltre sessant'anni fa, non è stata, successivamente, mai sostituita ne' modificata, dal momento che la modificazione, poi effettuata mediante l'art. 4, secondo comma, della legge n. 222 del 1984, ha riguardato....solamente la seconda parte della lettera b)
del n. 2 inerente al numero dei contributi, ma non ha toccato la prima parte, contenente la locuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di concreta attività difensiva dell'intimato.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2002