Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 11/05/2026, n. 8605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8605 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08605/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12140/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12140 del 2024, proposto da
DA AD, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 41442 del 14 ottobre 2024, a firma del Direttore Generale Antonella Tozza, con il quale è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna da parte ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
e la condanna dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di un nuovo provvedimento inerente il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna dall’odierna parte ricorrente, successivo a un corretto riesercizio del potere amministrativo che sia rispettoso dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
Con ordinanza n. 554 del 27 gennaio 2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
All’esito dell’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 è stata emanata ordinanza collegiale istruttoria per l’acquisizione di tutti gli atti concernenti la domanda di riconoscimento, incombente adempiuto dal Ministero in data 23 dicembre 2025.
In data 20 marzo 2026 parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a., ha depositato atto di rinuncia rituale al ricorso, notificato nello stesso giorno all’amministrazione resistente a mezzo pec.
All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Atteso che risultano integrati i presupposti di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia al ricorso, così dichiarando l’estinzione dell’odierno giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c) c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NC, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco RI, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | NA NC |
IL SEGRETARIO