Articolo 1 della Legge 5 giugno 1939, n. 973
Versione
15 luglio 1939
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, riguardante la riforma delle leggi sul lotto pubblico, con le seguenti modificazioni:

L'art. 14 e' sostituito dal seguente:

«Qualora tanto sulla matrice che sulla figlia, oppure soltanto sulla matrice sia omessa l'indicazione della ruota, la giocata s'intende fatta per la ruota di Roma.

«Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giocata s'intende fatta per la ruota indicata in matrice».

All'art. 49, primo comma, n. 1, dopo la lettera e) e' aggiunto:

«d) non supera L. 45.000 L. 350 » la lettera d) diventa c).

Allo stesso art. 49, secondo comma, n. 2, dopo la lettera e) e' aggiunta:

«f) non supera L. 50.000 L. 1100» la lettera f diventa g).

All'art. 54, primo comma, lettera b) dopo le parole: «generi alimentari», sono aggiunte le altre: «e generi».

All'art. 85 in fine del quarto comma, sono aggiunte le parole: «per meta'; l'altra meta' di dette spese sara' a carico dell'aiuto ricevitore».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Lantini

Visto, il Guardasigilli: Solmi
Entrata in vigore il 15 luglio 1939