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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/10/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 334/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 334/2025 R.G. avente ad oggetto separazione congiunta ex art. 473- bis.51 giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CAPPELLO MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. AZZARO LOREDANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025.
Con l'intervento del PM in sede che ha apposto il visto in data 17/10/2025.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ISPICA in data 02/07/2016, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di ISPICA al Numero 15, Parte II, Serie A, dell'anno 2016. Da tale unione è nato il figlio , in data 22/12/2019. Per_1
ha presentato ricorso per separazione giudiziale e si è Parte_1 Controparte_1 costituito con memoria difensiva. All'esito dell'udienza del 8/05/2025, tentata inutilmente la conciliazione, il Giudice delegato ha affidato il minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del Per_1 padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva;
ha disposto che
[...]
contribuisca al mantenimento del figlio versando alla , entro il giorno cinque di CP_1 Parte_1 ogni mese, l'assegno di € 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza da maggio 2025. All'udienza del 28/10/2025, sostituita da note scritte, i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione della separazione da giudiziale a congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., alle condizioni indicate nelle note del 15/10/2025. Le condizioni indicate sono le seguenti: a) pronuncia della separazione personale dei coniugi senza addebito alcuno di responsabilità in capo alle parti;
b) assegnazione della casa familiare in Ispica, via Sicilia n. 62, alla sig.ra che continuerà ad Parte_1 abitarvi con il figlio minore;
c) affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
d) diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio minore alle condizioni di cui all'ordinanza del 12/05/2025: “due pomeriggi settimanali, martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle 20:00; a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; due settimana a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni”; impegnandosi comunque le parti a consentire che il minore possa trascorrere il proprio tempo liberamente con la mamma o con il papà compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi; e) contributo al mantenimento del figlio minore nella misura mensile di € 400,00, oltre pagamento della metà delle spese straordinarie nell'interesse di quest'ultimo previamente concordate dalle parti, con rinuncia del sig. all'assegno unico che sarà integralmente percepito dalla sig.ra ; CP_1 Parte_1 f) nessuna previsione di reciproco mantenimento tra i coniugi, non sussistendone i presupposti di legge, né richiedendolo le condizioni economiche e reddituali delle parti;
g) prestazione del reciproco consenso al rinnovo del passaporto e prestazione del consenso reciproco ad eventuali viaggi di vacanza all'estero insieme all'latro genitore, previamente comunicati e concordati. Con l'ulteriore precisazione che ogni diversa questione di natura economica e patrimoniale è stata dalle stesse parti definita e che nessun'altra pretesa di natura economica potrà essere dalle stesse reciprocamente avanzata. In data 17/10/2025 il Pubblico ministero ha apposto il visto. Il Collegio rileva che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse del figlio e con diritti indisponibili. Prende atto, inoltre, delle pattuizioni collaterali intervenute tra i coniugi. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c. la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 334/2025 R.G.: pagina 2 di 3 omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che contrassero matrimonio a ISPICA, in data 02/07/2016, trascritto nel registro dello CP_1 stato civile degli atti di matrimonio del Comune di ISPICA al Numero 15, Parte II, Serie A, dell'anno 2016, alle condizioni indicate in motivazione;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 28/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 334/2025 R.G. avente ad oggetto separazione congiunta ex art. 473- bis.51 giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CAPPELLO MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. AZZARO LOREDANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025.
Con l'intervento del PM in sede che ha apposto il visto in data 17/10/2025.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ISPICA in data 02/07/2016, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di ISPICA al Numero 15, Parte II, Serie A, dell'anno 2016. Da tale unione è nato il figlio , in data 22/12/2019. Per_1
ha presentato ricorso per separazione giudiziale e si è Parte_1 Controparte_1 costituito con memoria difensiva. All'esito dell'udienza del 8/05/2025, tentata inutilmente la conciliazione, il Giudice delegato ha affidato il minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del Per_1 padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva;
ha disposto che
[...]
contribuisca al mantenimento del figlio versando alla , entro il giorno cinque di CP_1 Parte_1 ogni mese, l'assegno di € 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza da maggio 2025. All'udienza del 28/10/2025, sostituita da note scritte, i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione della separazione da giudiziale a congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., alle condizioni indicate nelle note del 15/10/2025. Le condizioni indicate sono le seguenti: a) pronuncia della separazione personale dei coniugi senza addebito alcuno di responsabilità in capo alle parti;
b) assegnazione della casa familiare in Ispica, via Sicilia n. 62, alla sig.ra che continuerà ad Parte_1 abitarvi con il figlio minore;
c) affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
d) diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio minore alle condizioni di cui all'ordinanza del 12/05/2025: “due pomeriggi settimanali, martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle 20:00; a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; due settimana a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni”; impegnandosi comunque le parti a consentire che il minore possa trascorrere il proprio tempo liberamente con la mamma o con il papà compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi; e) contributo al mantenimento del figlio minore nella misura mensile di € 400,00, oltre pagamento della metà delle spese straordinarie nell'interesse di quest'ultimo previamente concordate dalle parti, con rinuncia del sig. all'assegno unico che sarà integralmente percepito dalla sig.ra ; CP_1 Parte_1 f) nessuna previsione di reciproco mantenimento tra i coniugi, non sussistendone i presupposti di legge, né richiedendolo le condizioni economiche e reddituali delle parti;
g) prestazione del reciproco consenso al rinnovo del passaporto e prestazione del consenso reciproco ad eventuali viaggi di vacanza all'estero insieme all'latro genitore, previamente comunicati e concordati. Con l'ulteriore precisazione che ogni diversa questione di natura economica e patrimoniale è stata dalle stesse parti definita e che nessun'altra pretesa di natura economica potrà essere dalle stesse reciprocamente avanzata. In data 17/10/2025 il Pubblico ministero ha apposto il visto. Il Collegio rileva che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse del figlio e con diritti indisponibili. Prende atto, inoltre, delle pattuizioni collaterali intervenute tra i coniugi. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c. la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 334/2025 R.G.: pagina 2 di 3 omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che contrassero matrimonio a ISPICA, in data 02/07/2016, trascritto nel registro dello CP_1 stato civile degli atti di matrimonio del Comune di ISPICA al Numero 15, Parte II, Serie A, dell'anno 2016, alle condizioni indicate in motivazione;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 28/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3