CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
Massime • 1
Non integra il delitto di ricettazione la condotta di chi si accorda per la ricezione di somme derivanti dalla futura commissione di delitti di estorsione, riguardando l'accordo un bene non ancora pervenuto nel patrimonio dell'autore del delitto presupposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2023, n. 30494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30494 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO IN nato a [...] il [...] D'MI SA nato a [...] il [...] DA LO nato a [...] il [...] AS RG nato a [...] il [...] NO ON nato a [...] A CREMANO il 30/11/1982 NO LA nato a [...] il [...] AL IO nato a [...] il [...] SC GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per AL IO, e l'inammissibilità per gli altri ricorsi. udito i difensori, Avvocati IMPRADICE SA, PERONE LEOPOLDO e MONTONE STEFANO che chiedono l'accoglimento ei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30494 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 16 dicembre 2021 la Corte d'Appello di Napoli, parzialmente riformava la pronuncia del GUP di Napoli del 19 novembre 2020. Le imputazioni si riferivano in generale ad ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso ed a reati fine costituiti da usure, ricettazioni ed estorsioni aggravate. In relazione agli odierni ricorrenti la Corte così decideva. LO NC: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, riduceva la pena ad 8 anni di reclusone e € 10.000,00 di multa. D'AM OR: confermava la condanna. IO LO: confermava la condanna. AS RG: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, riduceva la pena ad anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusone e C 4.000,00 di multa. AR ON: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, riduceva la pena ad anni 3, mesi I e giorni 10 di reclusone e C 4.000,00 di multa. AR AN: conferma la condanna. Reale Mario: conferma la condanna. IO AR: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, riduceva la pena ad anni 7 e mesi 4 di reclusone e C 3.000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa degli imputati sopra indicati per i motivi qui riassunti ex art. 17:3 bis disp.att. cod.proc.pen.. LO IN: lamenta mancanza di motivazione in ordine all'eccessivo aumento a titolo di continuazione nonché violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. D'MI SA: con il primo motivo lamenta il difetto assoluto di motivazione sulla richiesta di applicazione della continuazione in relazione ai fatti giudicati con sentenza 16 marzo 2021 della Corte d'Appello di Napoli;
con il secondo motivo lamenta difetto di motivazione in relazione alla carenza di correlazione tra imputazione e sentenza;
con il terzo motivo si lamenta difetto di motivazione per difetto dell'elemento materiale della fattispecie contestata;
il vizio di motivazione viene altresì denunciato nel quarto motivo, in relazione all'applicazione dell'aggravante ex art. 416 bis 1 cod. pen.; con il quinto motivo si lamenta il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
con il sesto motivo si lamenta il difetto di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena. DA LO: con unico motivo (riferito tanto alla violazione di legge che alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) contesta la ricostruzione dei fatti ed il ruolo di estortore assegnato all'imputato dalle due sentenze di merito. Inoltre, non possono ritenersi raggiunti gli indici per la configurabilità del delitto di estorsione tentata né dell'aggravante del metodo mafioso contestata all'imputato. r'"". AS RG: lamenta (i) vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva nonché (ii) mancanza della motivazione in ordine alla entità della pena. NO ON: con un primo ricorso lamenta (i) vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva nonché (il) mancanza della motivazione in ordine alla entità della pena. Con un secondo ricorso contesta nuovamente la mancata esclusione della recidiva, sotto tutti i profili del vizio di motivazione (mancanza illogicità e contraddittorietà) oltre che per violazione di legge. NO LA: con il primo motivo denuncia violazione di legge e mancanza, contraddittorietà nonché illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato per il delitto di ricettazione giacché, si sostiene, numerosi sono gli indici dimostrativi dell'inconsapevolezza da parte di AN AR che il denaro ricevuto per conto del figlio ON fosse frutto di illecito. Con il secondo motivo si lamenta vizio di legge e di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. Infine il terzo motivo, tutto incentrato sul vizio motivazionale, concerne il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. AL IO: con unico motivo contesta la sussistenza della ricettazione poiché, come già precisato in sede cautelare dalla sent. 30202/2020, non essendovi stato alcun passaggio di denaro, il mero accordo su una prestazione futura ed eventuale non poteva ritenersi sufficiente. SC GE: con il primo motivo si lamenta il vizio di motivazione per l'illogica affermazione della sussistenza della aggravante delle più persone riunite. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione deducono violazione di legge e carenze o aporie motivazionali in relazione al calcolo della pena. Nel secondo motivo, si evidenzia che la Corte, escludendo dal giudizio di equivalenza conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche l'aggravante dell'art.629 comma 2 cod. pen., è partita dalla pena prevista per l'ipotesi aggravata e non dalla pena del primo comma, per poi effettuare l'aumento per l'ulteriore aggravante - ex art.7 1.203/91. Nel terzo motivo si lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine all'aumento della pena per la continuazione interna per il capo 3 della rubrica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'oggetto dei motivi induce ad alcune considerazioni preliminari traversali a più ricorsi. Ancora una volta la Corte deve sottolineare che in relazione alla applicazione della continuazione così come per il lamentato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tanto il giudizio inerente la sussistenza ed i contorni del disegno criminoso che innerva e fornisce la base razionale dell'istituto della continuazione, quanto quello sulle condizioni per la circostanza attenuante, appartengono alla fase del merito. Al giudizio di legittimità pertiene solamente la valutazione della correttezza delle motivazioni espresse dal giudice di merito nel concedere o respingere gli istituti di volta in volta evocati. Anche in relazione ai ricorsi ove si contesti la sussistenza della responsabilità (D'AM OR;
IO LO;
AR AN), non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differenl:e comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Il mero tentativo di fornirne una rilettura della vicenda o degli aspetti circostanziali rappresenta solamente il tentativo (consapevole o meno) di sottoporre nuovamente al giudice di legittimità quanto appartiene al primo e secondo grado di giudizio, nella speranza di ottenerne un terzo. Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. 2. Sulla base dei principi ora esposti, l'esame dei ricorsi è destinato prevalentemente a decretarne l'inammissibilità, vuoi perché formulati sulla bas•sle di motivi non ammissibili, vuoi perché manifestamente infondati, vuoi perché generici, non confrontandosi con la impugnata sentenza. Seguendo l'ordine di esposizione dei ricorsi, la Corte osserva quanto segue: - RI IN. Quanto alla lamentata insussistenza della motivazione sulla continuazione, il motivo risulta manifestamente infondato: in appello la richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato unificato per il vincolo della continuazione era stata formulata in forma telegrafica e del tutto generica, come una sorta di implorazione, senza nessun collegamento al trattamento concreto. Ne deriva la aspecificità del motivo in appello e la conseguente applicazione del canone ermeneutico per cui <
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per AL IO, e l'inammissibilità per gli altri ricorsi. udito i difensori, Avvocati IMPRADICE SA, PERONE LEOPOLDO e MONTONE STEFANO che chiedono l'accoglimento ei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30494 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 16 dicembre 2021 la Corte d'Appello di Napoli, parzialmente riformava la pronuncia del GUP di Napoli del 19 novembre 2020. Le imputazioni si riferivano in generale ad ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso ed a reati fine costituiti da usure, ricettazioni ed estorsioni aggravate. In relazione agli odierni ricorrenti la Corte così decideva. LO NC: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, riduceva la pena ad 8 anni di reclusone e € 10.000,00 di multa. D'AM OR: confermava la condanna. IO LO: confermava la condanna. AS RG: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, riduceva la pena ad anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusone e C 4.000,00 di multa. AR ON: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, riduceva la pena ad anni 3, mesi I e giorni 10 di reclusone e C 4.000,00 di multa. AR AN: conferma la condanna. Reale Mario: conferma la condanna. IO AR: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, riduceva la pena ad anni 7 e mesi 4 di reclusone e C 3.000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa degli imputati sopra indicati per i motivi qui riassunti ex art. 17:3 bis disp.att. cod.proc.pen.. LO IN: lamenta mancanza di motivazione in ordine all'eccessivo aumento a titolo di continuazione nonché violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. D'MI SA: con il primo motivo lamenta il difetto assoluto di motivazione sulla richiesta di applicazione della continuazione in relazione ai fatti giudicati con sentenza 16 marzo 2021 della Corte d'Appello di Napoli;
con il secondo motivo lamenta difetto di motivazione in relazione alla carenza di correlazione tra imputazione e sentenza;
con il terzo motivo si lamenta difetto di motivazione per difetto dell'elemento materiale della fattispecie contestata;
il vizio di motivazione viene altresì denunciato nel quarto motivo, in relazione all'applicazione dell'aggravante ex art. 416 bis 1 cod. pen.; con il quinto motivo si lamenta il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
con il sesto motivo si lamenta il difetto di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena. DA LO: con unico motivo (riferito tanto alla violazione di legge che alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) contesta la ricostruzione dei fatti ed il ruolo di estortore assegnato all'imputato dalle due sentenze di merito. Inoltre, non possono ritenersi raggiunti gli indici per la configurabilità del delitto di estorsione tentata né dell'aggravante del metodo mafioso contestata all'imputato. r'"". AS RG: lamenta (i) vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva nonché (ii) mancanza della motivazione in ordine alla entità della pena. NO ON: con un primo ricorso lamenta (i) vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva nonché (il) mancanza della motivazione in ordine alla entità della pena. Con un secondo ricorso contesta nuovamente la mancata esclusione della recidiva, sotto tutti i profili del vizio di motivazione (mancanza illogicità e contraddittorietà) oltre che per violazione di legge. NO LA: con il primo motivo denuncia violazione di legge e mancanza, contraddittorietà nonché illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato per il delitto di ricettazione giacché, si sostiene, numerosi sono gli indici dimostrativi dell'inconsapevolezza da parte di AN AR che il denaro ricevuto per conto del figlio ON fosse frutto di illecito. Con il secondo motivo si lamenta vizio di legge e di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. Infine il terzo motivo, tutto incentrato sul vizio motivazionale, concerne il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. AL IO: con unico motivo contesta la sussistenza della ricettazione poiché, come già precisato in sede cautelare dalla sent. 30202/2020, non essendovi stato alcun passaggio di denaro, il mero accordo su una prestazione futura ed eventuale non poteva ritenersi sufficiente. SC GE: con il primo motivo si lamenta il vizio di motivazione per l'illogica affermazione della sussistenza della aggravante delle più persone riunite. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione deducono violazione di legge e carenze o aporie motivazionali in relazione al calcolo della pena. Nel secondo motivo, si evidenzia che la Corte, escludendo dal giudizio di equivalenza conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche l'aggravante dell'art.629 comma 2 cod. pen., è partita dalla pena prevista per l'ipotesi aggravata e non dalla pena del primo comma, per poi effettuare l'aumento per l'ulteriore aggravante - ex art.7 1.203/91. Nel terzo motivo si lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine all'aumento della pena per la continuazione interna per il capo 3 della rubrica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'oggetto dei motivi induce ad alcune considerazioni preliminari traversali a più ricorsi. Ancora una volta la Corte deve sottolineare che in relazione alla applicazione della continuazione così come per il lamentato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tanto il giudizio inerente la sussistenza ed i contorni del disegno criminoso che innerva e fornisce la base razionale dell'istituto della continuazione, quanto quello sulle condizioni per la circostanza attenuante, appartengono alla fase del merito. Al giudizio di legittimità pertiene solamente la valutazione della correttezza delle motivazioni espresse dal giudice di merito nel concedere o respingere gli istituti di volta in volta evocati. Anche in relazione ai ricorsi ove si contesti la sussistenza della responsabilità (D'AM OR;
IO LO;
AR AN), non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differenl:e comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Il mero tentativo di fornirne una rilettura della vicenda o degli aspetti circostanziali rappresenta solamente il tentativo (consapevole o meno) di sottoporre nuovamente al giudice di legittimità quanto appartiene al primo e secondo grado di giudizio, nella speranza di ottenerne un terzo. Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. 2. Sulla base dei principi ora esposti, l'esame dei ricorsi è destinato prevalentemente a decretarne l'inammissibilità, vuoi perché formulati sulla bas•sle di motivi non ammissibili, vuoi perché manifestamente infondati, vuoi perché generici, non confrontandosi con la impugnata sentenza. Seguendo l'ordine di esposizione dei ricorsi, la Corte osserva quanto segue: - RI IN. Quanto alla lamentata insussistenza della motivazione sulla continuazione, il motivo risulta manifestamente infondato: in appello la richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato unificato per il vincolo della continuazione era stata formulata in forma telegrafica e del tutto generica, come una sorta di implorazione, senza nessun collegamento al trattamento concreto. Ne deriva la aspecificità del motivo in appello e la conseguente applicazione del canone ermeneutico per cui <