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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/11/2025, n. 4923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4923 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6818/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. BE TA Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa IE CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r. g. 6818/2025 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Bruno Anna, in forza di procura speciale in atti;
parti ricorrenti contro
Controparte_1
parte resistente non costituita
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti: come da note scritte d'udienza del 09.10.2025
Per il PM: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.03.2025 le parti ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'inabilitazione o altra forma di tutela più adeguata nei confronti della loro madre, sig.ra
Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti. Venivano altresì acquisite le dichiarazioni di non opposizione al procedimento di altri congiunti (cfr. doc. dep. il 23.5.25).
Parte resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva e dev'esserne perciò dichiarata la contumacia.
pagina 1 di 3 In data 04.06.2025 davanti al GOP si svolgeva l'esame della resistente alla presenza dei suoi tre figli, , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
Con ordinanza del 04.10.2025 il Giudice Relatore invitava i ricorrenti a precisare il tenore delle conclusioni e con le note scritte d'udienza depositate nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato le parti precisavano le domande. All'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la domanda.
Il P.M. nulla opponeva.
***
Le parti ricorrenti hanno precisato la domanda, instando per la declaratoria di interdizione della resistente loro madre. Controparte_1
La domanda di interdizione è fondata per i motivi che seguono.
Dai documenti in atti risulta che ultra-ottantenne, è affetta da “Disturbo Controparte_1 Neurocognitivo Maggiore (possibile Bftd) di grado moderato con disturbi del comportamento (continum Depressione-Demenza)”, patologia che la rende “non più autonoma” e bisognosa di assistenza (cfr. doc. 2 ricorso). La stessa è stata dichiarata invalida civile con necessità di assistenza continua nel dicembre 2024 su diagnosi di “deterioramento cognitivo moderato-severo, sindrome depressiva”, oltre ad altre patologie fisiche (cfr. doc. n. 1 all. al ricorso).
L'interdicenda è attualmente ospite presso la struttura residenziale “Casa di Riposo Il Glicine” di Piossasco (TO), con riconoscimento di un progetto residenziale con livello di intensità assistenziale medio-alta (cfr. doc. 4 all. al ricorso).
Le risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale è apparsa disorientata spazio-temporalmente e non in grado di fornire risposte congrue alle domande che le sono state rivolte, evidenziata peraltro l'estrema difficoltà nelle risposte, dietro ausilio del figlio che ripeteva all'interdicenda i quesiti (v. verbale di udienza del Per_1 10.09.2025).
In udienza, i figli ricorrenti, sigg.ri e , hanno confermato Parte_3 Parte_2 lo stato di incapacità della madre, così dichiarando: “[…] la situazione di nostra madre sta peggiorando dal punto di vista cognitivo, non si ricorda nulla, nella vestizione non è più autonoma, nell'igiene neanche, riesce solo ad alimentarsi da sola;
non esce dalla struttura;
ci riconosce, anche se scambia i nomi tra noi fratelli;
a rotazione noi fratelli la andiamo a trovare quotidianamente”
É stato altresì sentito l'altro figlio, che ha così dichiarato: “confermo le Persona_1 dichiarazioni dei miei fratelli, anch'io vado a trovare mia madre regolarmente, sono d'accordo, come già espresso in atti, circa la nomina di un tutore per mia madre;
sono inoltre d'accordo che sia nominata tutore mia sorella, ”. Parte_1
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta contumace.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] Controparte_1 (TP) il 04/05/1943.
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
IE CU BE TA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. BE TA Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa IE CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r. g. 6818/2025 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Bruno Anna, in forza di procura speciale in atti;
parti ricorrenti contro
Controparte_1
parte resistente non costituita
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti: come da note scritte d'udienza del 09.10.2025
Per il PM: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.03.2025 le parti ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'inabilitazione o altra forma di tutela più adeguata nei confronti della loro madre, sig.ra
Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti. Venivano altresì acquisite le dichiarazioni di non opposizione al procedimento di altri congiunti (cfr. doc. dep. il 23.5.25).
Parte resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva e dev'esserne perciò dichiarata la contumacia.
pagina 1 di 3 In data 04.06.2025 davanti al GOP si svolgeva l'esame della resistente alla presenza dei suoi tre figli, , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
Con ordinanza del 04.10.2025 il Giudice Relatore invitava i ricorrenti a precisare il tenore delle conclusioni e con le note scritte d'udienza depositate nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato le parti precisavano le domande. All'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la domanda.
Il P.M. nulla opponeva.
***
Le parti ricorrenti hanno precisato la domanda, instando per la declaratoria di interdizione della resistente loro madre. Controparte_1
La domanda di interdizione è fondata per i motivi che seguono.
Dai documenti in atti risulta che ultra-ottantenne, è affetta da “Disturbo Controparte_1 Neurocognitivo Maggiore (possibile Bftd) di grado moderato con disturbi del comportamento (continum Depressione-Demenza)”, patologia che la rende “non più autonoma” e bisognosa di assistenza (cfr. doc. 2 ricorso). La stessa è stata dichiarata invalida civile con necessità di assistenza continua nel dicembre 2024 su diagnosi di “deterioramento cognitivo moderato-severo, sindrome depressiva”, oltre ad altre patologie fisiche (cfr. doc. n. 1 all. al ricorso).
L'interdicenda è attualmente ospite presso la struttura residenziale “Casa di Riposo Il Glicine” di Piossasco (TO), con riconoscimento di un progetto residenziale con livello di intensità assistenziale medio-alta (cfr. doc. 4 all. al ricorso).
Le risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale è apparsa disorientata spazio-temporalmente e non in grado di fornire risposte congrue alle domande che le sono state rivolte, evidenziata peraltro l'estrema difficoltà nelle risposte, dietro ausilio del figlio che ripeteva all'interdicenda i quesiti (v. verbale di udienza del Per_1 10.09.2025).
In udienza, i figli ricorrenti, sigg.ri e , hanno confermato Parte_3 Parte_2 lo stato di incapacità della madre, così dichiarando: “[…] la situazione di nostra madre sta peggiorando dal punto di vista cognitivo, non si ricorda nulla, nella vestizione non è più autonoma, nell'igiene neanche, riesce solo ad alimentarsi da sola;
non esce dalla struttura;
ci riconosce, anche se scambia i nomi tra noi fratelli;
a rotazione noi fratelli la andiamo a trovare quotidianamente”
É stato altresì sentito l'altro figlio, che ha così dichiarato: “confermo le Persona_1 dichiarazioni dei miei fratelli, anch'io vado a trovare mia madre regolarmente, sono d'accordo, come già espresso in atti, circa la nomina di un tutore per mia madre;
sono inoltre d'accordo che sia nominata tutore mia sorella, ”. Parte_1
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta contumace.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] Controparte_1 (TP) il 04/05/1943.
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
IE CU BE TA
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