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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9504 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35158/2025
EPVBBLICA ITALIA
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 35158/2025
tra
Parte_1 C.F. C.F. 1 ], C.F. 2 ], Parte_2 [C.F.
entrambi con l'avv. DELLA BELLA FRANCESCA
ATTORE
e
Controparte_1 [C.F. C.F. 3 ],
CP_2 [C.F. C.F._4 ], CP_3 [C.F. C.F._5 ],
CONVENUTO
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 11.08 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Carenini in sostituzione dell'avv. DELLA BELLA FRANCESCA, che chiede accertarsi l'intervenuta cessazione degli effetti del contrattocon Parte_2 و
alla data del 31/01/2026;
per parte resistente nessuno.
Il giudice
Attesa la regolarità della notifica Dichiara la contumacia di Controparte_1 [C.F. C.F. 3 ],
CP_2 [C.F. C.F._4 ], CP_3 [C.F. C.F._5 ],
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati RE A PUB BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35158/2025 promossa da:
[C.F. C.F. 1 ], Parte_1 C.F. 2 ],
[C.F. Parte_2
entrambi con l'avv. DELLA BELLA FRANCESCA
ATTORE
contro
Controparte_1 [C.F. C.F. 3 ],
[C.F. C.F._4 ], CP_2
[C.F. C.F._5 ], CP_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida regolarmente notificato alla controparte i ricorrenti adivano questo Tribunale esponendo: di avere concesso in locazione agli intimati l'unità immobiliare sita in Milano, via Franchetti 2, con contratto avente decorrenza dal 01/02/2022;
di avere inviato disdetta per la scadenza contrattuale del 31/01/2026, regolarmente ricevute dagli intimati.
Chiedevano quindi che il Tribunale convalidasse l'intimata licenza.
All'udienza di convalida non si costituiva la parte intimata.
Con ordinanza del 24/09/2025 il Giudice rilevato che il locatore ha intimato lo sfratto per finita locazione per la prima scadenza contrattuale e che l'art. 3, comma 4, L. 431/1998 prevede che per la procedura di diniego del rinnovo alla prima scadenza si applica l'art. 30 L. 392/1978t disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nei termini assegnati, il deposito delle memorie integrative non veniva effettuato.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate a verbale, il Giudice decide ex art. 429
c.p.c.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione e la missiva di disdetta ricevuta dagli intimati, nel pieno rispetto (della durata minima e) del termine di cui all'art. 2 della 1. 431/98 con le motivazioni di cui all'art. 3 c.1 lett.a 1.
431/1998..
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale deve dichiarare che il contratto di locazione tra le parti locatrici e le parti conduttrici relativo all'unità immobiliare sita in
Milano, via Franchetti 2 cesserà i propri effetti alla data di scadenza del 31/01/2026
per effetto di tempestivo diniego di rinnovo ex art. 3 c.1 lett. a 1. 431/1998.
Le spese di lite, attesa l'insussistenza di profili di soccombenza dei conduttori, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 35158/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: dichiara che il contratto di locazione stipulato tra1) Parte_3
[...] e i conduttori ' CP_2 e CP_3 Controparte_1
relativo all'unità immobiliare sita in Milano, Franchetti 2 cesserà i propri effetti alla data di scadenza contrattuale del 31/01/2026, per effetto di diniego di rinnovo alla prima scadenza,
a rilasciare 2) condanna CP_3
, CP_2 e Controparte_1
l'immobile de quo libero da persone e cose immediatamente alla data del 01/03/2026;
3) dichiara irripetibili le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
EPVBBLICA ITALIA
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 35158/2025
tra
Parte_1 C.F. C.F. 1 ], C.F. 2 ], Parte_2 [C.F.
entrambi con l'avv. DELLA BELLA FRANCESCA
ATTORE
e
Controparte_1 [C.F. C.F. 3 ],
CP_2 [C.F. C.F._4 ], CP_3 [C.F. C.F._5 ],
CONVENUTO
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 11.08 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Carenini in sostituzione dell'avv. DELLA BELLA FRANCESCA, che chiede accertarsi l'intervenuta cessazione degli effetti del contrattocon Parte_2 و
alla data del 31/01/2026;
per parte resistente nessuno.
Il giudice
Attesa la regolarità della notifica Dichiara la contumacia di Controparte_1 [C.F. C.F. 3 ],
CP_2 [C.F. C.F._4 ], CP_3 [C.F. C.F._5 ],
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati RE A PUB BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35158/2025 promossa da:
[C.F. C.F. 1 ], Parte_1 C.F. 2 ],
[C.F. Parte_2
entrambi con l'avv. DELLA BELLA FRANCESCA
ATTORE
contro
Controparte_1 [C.F. C.F. 3 ],
[C.F. C.F._4 ], CP_2
[C.F. C.F._5 ], CP_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida regolarmente notificato alla controparte i ricorrenti adivano questo Tribunale esponendo: di avere concesso in locazione agli intimati l'unità immobiliare sita in Milano, via Franchetti 2, con contratto avente decorrenza dal 01/02/2022;
di avere inviato disdetta per la scadenza contrattuale del 31/01/2026, regolarmente ricevute dagli intimati.
Chiedevano quindi che il Tribunale convalidasse l'intimata licenza.
All'udienza di convalida non si costituiva la parte intimata.
Con ordinanza del 24/09/2025 il Giudice rilevato che il locatore ha intimato lo sfratto per finita locazione per la prima scadenza contrattuale e che l'art. 3, comma 4, L. 431/1998 prevede che per la procedura di diniego del rinnovo alla prima scadenza si applica l'art. 30 L. 392/1978t disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nei termini assegnati, il deposito delle memorie integrative non veniva effettuato.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate a verbale, il Giudice decide ex art. 429
c.p.c.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione e la missiva di disdetta ricevuta dagli intimati, nel pieno rispetto (della durata minima e) del termine di cui all'art. 2 della 1. 431/98 con le motivazioni di cui all'art. 3 c.1 lett.a 1.
431/1998..
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale deve dichiarare che il contratto di locazione tra le parti locatrici e le parti conduttrici relativo all'unità immobiliare sita in
Milano, via Franchetti 2 cesserà i propri effetti alla data di scadenza del 31/01/2026
per effetto di tempestivo diniego di rinnovo ex art. 3 c.1 lett. a 1. 431/1998.
Le spese di lite, attesa l'insussistenza di profili di soccombenza dei conduttori, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 35158/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: dichiara che il contratto di locazione stipulato tra1) Parte_3
[...] e i conduttori ' CP_2 e CP_3 Controparte_1
relativo all'unità immobiliare sita in Milano, Franchetti 2 cesserà i propri effetti alla data di scadenza contrattuale del 31/01/2026, per effetto di diniego di rinnovo alla prima scadenza,
a rilasciare 2) condanna CP_3
, CP_2 e Controparte_1
l'immobile de quo libero da persone e cose immediatamente alla data del 01/03/2026;
3) dichiara irripetibili le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati