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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/11/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1741/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 1741/2019 promosso da:
c.f. e c.f. , entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Cioffi ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Sora
(FR) alla Via XX Settembre n.42.…………………………….……………………...….Attori opponenti contro
c.f. e per essa c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ferrari con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
Luigi Lilio n. 95 ……………………………………………………………...............Convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 28 maggio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 235/2019 emesso dal Tribunale di
Cassino, gli attori hanno esposto che la quale presunta mandataria della CP_3 [...]
chiese ed ottenne nei loro confronti, in qualità di fideiussori della società Controparte_1 [...]
un decreto ingiuntivo per l'importo di euro Parte_3 pagina 1 di 12 208.054,77, oltre interessi di mora al tasso contrattuale, nei limiti della soglia di usura, a decorrere dal 2
ottobre 2015 e sino al soddisfo, nonché euro 379,50 per spese, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, C.P.A., spese forfettarie di legge e successive occorrenze. Gli opponenti hanno anche riferito che la stessa società ricorrente dedusse di vantare un credito verso la C.R.C. S.r.l.
per la somma suddetta, in virtù di due contratti di conto corrente di corrispondenza stipulati con la
Banca di Roma S.p.A. – poi divenuta Unicredit S.p.A. – contraddistinti dai numeri 400664149 del 29
maggio 2013 e 3981452 (successivamente rinumerato 400664147) del 13 maggio 2004. Inoltre, gli attori hanno riferito che la società sostenne inoltre che essi si fossero obbligati in solido con la C.R.C.
S.r.l., mediante la sottoscrizione di una fideiussione omnibus in data 14 novembre 2013, rilasciata in favore di Unicredit S.p.A. per un importo massimo di euro 395.000,00. Tuttavia, parte attrice ha riferito che l'opposta produsse unicamente una fotocopia del documento di sintesi relativo alla suddetta fideiussione ed espose i fatti in maniera parziale e strumentale, omettendo di rappresentare la reale complessità dei rapporti intercorsi con la C.R.C. S.r.l. Essa fece infatti riferimento a “contratti di conto corrente di corrispondenza” risalenti agli anni 2013-2014, quando risultò evidente che la banca intrattenne con la società un unico rapporto originato nel 2004, concernente un conto corrente e un'apertura di credito poi divenuta in sofferenza. Su tale rapporto si innestarono successivamente un anticipo su fatture – imprese n. 400664149 e un ulteriore fido n. 400664147. Gli opponenti hanno perciò dedotto che dal punto di vista cronologico apparve chiaro che la grave situazione debitoria della
C.R.C. S.r.l. maturò nel corso del decennio di rapporti intrattenuti con la Banca di Roma S.p.A., poi
Unicredit, in epoca antecedente alla stipula della fideiussione. Pertanto, per gli attori è verosimile che la banca disattese gli obblighi di buona fede, correttezza e prudenza, concedendo nuovo credito a un'impresa ormai in evidente stato di difficoltà e pretendendo, per di più, garanzie personali in un contesto economico già compromesso. Inoltre, gli opponenti hanno riferito che nel giugno 2014, la banca, in un atteggiamento che apparve improntato a mala fede, consentì alla C.R.C. S.r.l., sebbene già
ampiamente esposta, due nuove aperture di credito, rispettivamente di euro 150.000,00 (rapporto n. pagina 2 di 12 400664147) e di euro 138.000,00 (rapporto n. 400664149). Nel novembre dello stesso anno fece sottoscrivere la fideiussione omnibus oggi azionata nei confronti dei sigg. e Tuttavia, Pt_1 Parte_2
già al 2 dicembre 2014, l'esposizione debitoria relativa al conto n. 400664147 ammontava a euro
145.878,68, circostanza che dimostrò la consapevolezza dell'istituto circa la precaria situazione finanziaria della società garantita. Al riguardo gli opponenti hanno dedotto che è plausibile che la banca, anziché revocare gli affidamenti, ottenne dalla C.R.C. S.r.l., forse anche sotto la minaccia di una revoca, la sottoscrizione di ulteriori fideiussioni, destinate non a garantire nuove e legittime obbligazioni, ma piuttosto a coprire debiti pregressi maturati nel corso di un lungo rapporto decennale.
Infine, gli attori hanno rilevato che le firme apposte in data 29 maggio 2013 alle pagine 23 e 24 del documento di sintesi relativo al conto n. 400664149 differirono in modo evidente da quella datata 30
maggio 2013, riportata sul documento autonomamente intestato dalla banca e recante l'oggetto
“informazione precontrattuale”. Tali firme, apparentemente attribuibili al legale rappresentante
[...]
, risultarono prive del timbro societario e accompagnate dalla sigla “C.R.C. S.r.l.” vergata a Parte_1
mano, senza che fosse identificabile l'autore materiale. L'odierno opponente, dichiarò Parte_1
pertanto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di non riconoscere né il documento nel suo complesso né le firme ivi apposte. Sul fondamento di tali presupposti gli opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“…accogliere la presente opposizione, con declaratoria di difetto di legittimazione attiva nonché delle
nullità, totali o parziali, degli atti e contratti posti a sostegno del decreto ingiuntivo e della relativa
pretesa creditoria, come più precisamente eccepite nel testo;
• In subordine, accertare e dichiarare la
nullità/inammissibilità e/o la infondatezza nel merito del decreto ingiuntivo opposto e della pretesa
creditoria avanzata da controparte e, per l'effetto, disporne la revoca, totale o, solo in estremo
subordine, parziale, unitamente alla declaratoria di inammissibilità/improcedibilità e/o comunque
insussistenza e/o infondatezza della pretesa economica in esso azionata, all'esito della: I) accertata e
dichiarata invalidità e nullità parziali dei rapporti di conto corrente (anche collegati) intrattenuti dalla
C.R.C. S.r.l. con la Banca di Roma, nella parte contenente la pattuizione dell'anatocismo trimestrale pagina 3 di 12 e/o comunque la illegittimità e nullità della avvenuta applicazione della medesima capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi, non dovendosi applicare alcuna capitalizzazione;
II) accertata e
dichiarata nullità e/o invalidità e/o illegittimità della applicazione e/o determinazione e calcolo, nei
stessi rapporti di conto corrente, di un tasso di interesse ultra legale per difetto di pattuizione per
iscritto e quindi per violazione dell'art. 1284 c.c, salvo altri, e comunque, in subordine, la nullità
(anche ex art.117 – comma 6° - D.Lvo n.385/1993) di una eventuale clausola di rinvio, per la
determinazione degli interessi, agli usi su piazza o altra generica espressione, nonché dichiarare non
dovuti gli interessi nel caso e laddove vi sia un superamento del tasso soglia ex L. 108/1996, e quindi
procedere al ricalcolo degli interessi applicando quelli al tasso legale pro tempore vigente ovvero, in
subordine (in caso di esistenza di clausola scritta, ma nulla), quelli al tasso legale sino al 1993 ed al
tasso sostitutivo di cui all'art.117 d.lgs. 385/93, determinato anno per anno, dal 1993 in poi;
III)
accertata e dichiarata nullità e/o invalidità e/o illegittimità della applicazione e/o determinazione e
calcolo, negli stessi rapporti di conto corrente, degli importi addebitati per capitalizzazione trimestrale
degli interessi debitori (e comunque la nullità della clausola di pattuizione del c.d. anatocismo
trimestrale, per violazione degli artt.1283 e 1418 c.c., salvo altri), procedere al calcolo del saldo dei
conti correnti per cui è causa eliminando del tutto gli importi addebitati per la c.d. capitalizzazione
trimestrale (o a qualsiasi diversa cadenza temporale) degli interessi;
IV) accertata e dichiarata nullità
e/o invalidità e/o illegittimità della applicazione e/o determinazione e calcolo, negli stessi rapporti di
conto corrente, degli importi addebitati sotto la voce “commissione di massimo scoperto”, e
comunque, in subordine, la nullità di una eventuale clausola (scritta) contenente la previsione del
pagamento della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa, o comunque per
indeterminatezza e/o indeterminabilità, e quindi procedere al calcolo del saldo dei conti correnti per
cui è causa eliminando del tutto gli importi addebitati a tal titolo;
V) accertata e dichiarata nullità e/o
invalidità e/o illegittimità della applicazione e/o determinazione e calcolo, nei rapporti di conto
corrente di cui è causa, degli importi addebitati per errata determinazione delle valute, dichiarando pagina 4 di 12 che la valuta va determinata per ciò che concerne i prelevamenti, al giorno in cui l'istituto di credito
ha perso effettivamente la disponibilità del denaro, mentre per quanto concerne i versamenti al giorno
in cui ha acquistato effettivamente la disponibilità del denaro, e quindi procedere al calcolo del saldo
dei conti correnti per cui è causa con l'adozione di detti criteri;
VI) accertata e dichiarata nullità e/o
invalidità e/o illegittimità della applicazione e/o determinazione e calcolo, nei rapporti bancari di
conto corrente, degli importi dovuti per spese di tenuta conto non pattuite, e quindi procedere al
calcolo del saldo dei conti correnti per cui è causa eliminando del tutto gli importi addebitati per spese
non pattuite o comunque non conformi alla pattuizione, se esistente;
VII) accertata e dichiarata nullità
e/o invalidità e/o illegittimità della applicazione di tassi di interessi sopra soglia e comunque la
applicazione di costi del denaro superiori al limite di tollerabilità di cui al TEG.; VIII)
rideterminazione dell'esatto saldo dare – avere tra le parti in più o in meno, a mezzo di CTU contabile,
sulle somme illegittimamente percepite dall'Istituto convenuto a titolo di illegittima capitalizzazione
trimestrale, di interessi ultra-legali non dovuti, per illegittima applicazione delle commissioni di
massimo scoperto, per errata determinazione delle valute e per spese non pattuite e non dovute, per
l'applicazione di tassi usurari o addebiti del costo del denaro superiori al TEG, a far data
dall'attivazione dei rapporti bancari o dei conti in questione ovvero, ma solo in subordine, tenendo
conto di un saldo iniziale uguale a “zero” (ove non risultasse disponibile la documentazione contabile
sin dalla iniziale attivazione); • In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si è costituita l'opposta che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e avverso il disconoscimento delle firme da parte degli opponenti ha proposto istanza di verificazione e ha così
concluso: “… in via preliminare e/o pregiudiziale, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., primo
comma, prima parte, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 235/2019, emesso dal
Tribunale Civile di Cassino in data 13/03/2019; 2) nel merito, respingere l'opposizione proposta dai
Sig.ri e poiché le domande in essa contenute sono inammissibile Parte_1 Parte_2
e/o indimostrate oltreché totalmente infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il pagina 5 di 12 suddetto decreto ingiuntivo opposto n. 235/2019, emesso dal Tribunale Civile di Civile di Cassino in
data 13/03/2019; 3) sempre nel merito, e comunque ed in ogni caso, condannare i Sig.ri
[...]
e a pagare a in persona del legale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, e per essa la complessiva somma di Euro 208.054,77 CP_2
oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia decorrenti dal 02/10/2015 e sino al soddisfo, o
la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di legge o di giustizia. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio”.
Instauratosi il giudizio, il Giudice con ordinanza del 19 settembre 2020 non ha concesso la provvisoria esecuzione ha disposto l'esperimento del tentativo di mediazione: in seguito ha assegnato i termini per il deposito delle memorie istruttorie e ha disposto CTU grafologica nominando il prof.
[...]
. Per_1
All'udienza del 28 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'opposizione merita il rigetto.
Preliminarmente circa l'eccezione del difetto di rappresentanza processuale nel procedimento monitorio come rilevato dagli opponenti dall'esame della procura speciale del 20/07/2017 per atto
Notar rep 60850 e racc 11358 rilasciata da a (già Persona_2 Controparte_4 CP_2
) occorre precisare che con l'instaurarsi del presente procedimento l'opposta ha allegato CP_3
un'altra procura speciale del 20.07.2017 per atto Notar rep 60852 e racc 11359 Persona_2
rilasciata da a (già ). Il suddetto vizio di rappresentanza Controparte_1 CP_2 CP_3
processuale, risulta essere stato superato nel corso dell'odierno giudizio di opposizione: è pur vero che il vizio della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, ma nel caso che occupa l'opposto ha prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, pertanto, la relativa eccezione è
stata superata (Cass. n. 32792/2021; Cass. n. 4780/2013). pagina 6 di 12 Circa la contestazione sul difetto di legittimazione della convenuta deve essere evidenziato che l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II,
T.U.B., può essere sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito a condizione che l'avviso rechi “l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” ( Cass., n. 31188 del 2017). Il legislatore ha voluto prevedere, per la cessione di crediti in blocco, una normativa speciale (di cui all'art. 58 T.U.B.) proprio in ragione della natura di questo tipo di cessione che, riguardando un numero significativo di rapporti giuridici, necessita di regole di agevole circolazione del credito. Ciò posto, la finalità perseguita dalla norma verrebbe vanificata se si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché tanto equivarrebbe a metterlo nelle condizioni di produrre tutti i contratti che riguardano eventuali cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente.
Nel merito il disconoscimento delle sottoscrizioni da parte degli opponenti si sono rivelate infondate:
il CTU ha accertato che la verifica delle firme riportate con il nome nel contratto di Parte_1
apertura del conto corrente Unicredit n. 400664149, datato 29.5.2013, nonché delle firme attribuite ad e nella fideiussione sottoscritta a Sora il 14.11.2013, sono autografe. Parte_1 Parte_2
Egli ha inoltre, considerato autentiche le cinque firme attribuite ad e Parte_1 Parte_2
rispettivamente vergate dagli opponenti in calce alla fideiussione del 14.11.2013, esaminata nel
[...]
suo unico originale, sono quindi da rigettare le relative eccezioni svolte dagli opponenti al riguardo.
Pertanto, nello specifico, la è divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal Controparte_1
giorno 14 luglio 2017, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati come da avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 08.08.2017, Parte Seconda, Foglio delle
Inserzioni (depositato dalla convenuta con la comparsa di costituzione). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.p.c. sono stati perciò trasferiti con efficacia dal 14.7.2017, i crediti deteriorati con tutte pagina 7 di 12 le garanzie che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti o ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia reale o persone le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia rilasciate o formatesi in capo a in relazione ai contratti di Controparte_1
Credito). Infine, nel caso in esame più che una fideiussione in senso proprio ricorre un contratto autonomo di garanzia, come emerge dall'art. 7 del contratto stesso (v. doc. 8 allegato al ricorso monitorio), quando si stabilisce che il fideiussore è tenuto a pagare “immediatamente” alla Banca e ciò
rende superata la massima parte degli argomenti degli opponenti al riguardo.
Gli opponenti si dolgono della incompleta comunicazione ai debitori della cessione, ma ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30.4.1999 n.130 e dell'art. 58 del D.Lgs.
1.9.1993 n. 385 (T.U.B) e dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n.196, si deve ritenere necessaria e sufficiente per la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo pubblicazione sulla citata G.U. del giorno 8
agosto 2017. Al riguardo la Suprema Corte ha anche precisato che è sufficiente, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti – rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto delle cessioni (Cass. Civ., Sez. I, n. 31188 del 29.12.2017). Nel caso di specie l'indicazione delle categorie di crediti ceduti (tra i quali quello degli opponenti - con la relativa garanzia prestata e la banca cedente) si evince dalla citata Gazzetta, nella quale i crediti vengono così
individuati “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”. Al riguardo occorre precisare che non hanno fondamento le osservazioni degli opponenti circa il riferimento nella Gazzetta Ufficiale alle sole attività “deteriorate” e non a quelle “in sofferenza” che secondo il loro punto di vista era il caso di pagina 8 di 12 specie riguardante il loro debito, oggetto di questo giudizio. In realtà le attività in sofferenza sono comprese nel genus più ampio delle attività deteriorate. Queste ultime sono infatti, quei rapporti di finanziamento, quei titoli di debito, quelle garanzie e altri impegni verso debitori relativi a soggetti verso cui la riscossione è incerta in termini di tempi e importi. (Circolare n. 272/2008, aggiornamento del 20-1-2015; le attività finanziarie deteriorate vengono ripartite nelle tre categorie delle
“inadempienze probabili”, delle “sofferenze” e delle “esposizioni scadute-deteriorate). Nel caso in esame, inoltre, il tenore delle difese svolte dagli opponenti esclude una patologia come quella appena lamentata.
Quanto alla ricomprensione del rapporto dedotto in giudizio nell'ambito di quelli oggetto della cessione non può francamente esservi alcun ragionevole dubbio, in quanto l'indicazione di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo … concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016” è di tale latitudine da riguardare certamente anche il rapporto in oggetto stipulato nel 2004.
Anche in questo caso il comportamento processuale tenuto dagli opponenti esclude tale disfunzione.
Circa l'eccezione della non idoneità del saldaconto sulla prova dell'esistenza del credito, deve essere evidenziato che in linea generale, la certificazione prodotta attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti, la cui conformità ed autenticità è attestata ai sensi art. 50 D. Lgs. n. 385/1993, integra prova scritta del credito idonea a valere nell'ambito di un procedimento monitorio e validamente valutabile ai fini della emissione del decreto ingiuntivo. Tale documento, nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito della proposizione dell'opposizione, può assumere mero valore indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, nel contesto degli altri elementi significativi. La
opposta , attrice in senso sostanziale, è invece onerata di depositare gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti, la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c. (Cass. 14357/2019; Cass. 21092/2016). Nel caso di specie, il credito azionato in via monitoria trova fondamento nel contratto di conto corrente conto pagina 9 di 12 corrente n. 400664147 del 13 maggio 2004, fra l'altro, nel fascicolo monitorio già furono allegati tutti i contratti e gli estratti conto sono stati depositati nel giudizio ordinario. Tale documentazione sotto il profilo contabile solo genericamente. In merito alle eccezioni formulate sui vizi propri del rapporto di conto corrente è pacifico che l'invio degli estratti conto non comporta per il correntista, che non li abbia contestati nei termini di cui all'art. 1832 c.c., alcuna preclusione ad eccepire l'illegittimità degli interessi, delle commissioni e delle spese applicati, la illiceità per anatocismo e superamento del tasso soglia, coinvolgendo profili che attengono alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori relativi alle operazioni contestate. Le contestazioni debbono tuttavia, essere specifiche e circostanziate, devono fare riferimento alle clausole contrattuali censurate e devono vertere sulle specifiche poste passive del conto corrente individuando quali siano i periodi in cui sono state conteggiate e gli importi addebitati illegittimamente offrendo, nei limiti del possibile, il ricalcolo sulla base delle disposizioni ritenute applicabili. Il giudice deve infatti decidere sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti nell'ambito delle barriere preclusive assertive ed istruttorie (artt. 183, VI comma c.p.c.). Il richiamo alla normativa applicabile, accompagnata da lunghe digressioni o ricostruzioni giurisprudenziali, poste a sostegno delle tesi difensive degli opponenti , non ancorate specificatamente alla fattispecie oggetto del giudizio, ha reso l'azione proposta meramente esplorativa. Gli opponenti si sono limitati ad un elenco generale ed astratto di invalidità ma non hanno allegato e provato in concreto l'effettiva ricorrenza sui presupposti delle eccezioni sollevate nel rapporto in esame. Nella fattispecie le doglianze in ordine al superamento del tasso soglia sono state formulate in maniera del tutto generica,
senza alcun riferimento al tasso pattuito (risultante dal contratto già prodotto nella fase monitoria).
Nessuna precisazione è stata formulata prima delle preclusioni assertive a riguardo (memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.), neppure a seguito della produzione integrale degli estratti conto da parte della banca, avvenuta in sede di costituzione. Gli opponenti non hanno allegato alcuna perizia di parte intesa a confutare i conteggi effettuati dalla banca, per tale motivo non poteva assecondarsi la richiesta di espletamento di c.t.u., poiché la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova in pagina 10 di 12 senso proprio, perché è destinata ad assistere il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti o nella risoluzione di questioni che richiedano competenze specialistiche. Ne deriva che tale strumento non può essere impiegato per sollevare la parte dall'onere di provare i fatti posti a fondamento delle proprie domande o eccezioni. È stato pertanto, legittimo il diniego della consulenza perché gli opponenti miravano ad utilizzarla per colmare carenze nelle proprie allegazioni o nelle prove offerte, o comunque per svolgere un'indagine meramente esplorativa volta a ricercare elementi, fatti o circostanze non adeguatamente dimostrati (Cass. 30218/17; Cass. 3130/11).
A soluzioni dissimili non può giungersi nemmeno con riferimento alle contestazioni concernenti la difforme applicazione della clausola recante la commissione di massimo scoperto, ovvero del sistema delle valute come pattuite, atteso che, al di là di ogni altro aspetto, la dedotta applicazione in violazione del contratto non ha ricevuto alcuna specifica allegazione e/o correlazione con determinate e concretamente individuate annotazioni passive corrispondenti.
Quanto poi alla dedotta usurarietà degli interessi pattuiti, del pari insuscettibili di vaglio si ritengono le contestazioni di cui all'opposizione. La parte che agisce in giudizio deducendo l'invalidità delle condizioni contrattuali, o che eccepisca l'invalidità del titolo ex adverso azionato, è tenuta comunque a dar specifica allegazione e compiuta prova della fondatezza delle proprie deduzioni e, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi
(Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018). Tali principi sono valevoli per ogni richiesta di ricalcolo del dovuto, anche in questo caso non poteva ammettersi CTU in difetto di precisa indicazione degli elementi probatori da cui desumere l'asserita erroneità dei conteggi proposti dalla Banca creditrice,
CTU che sarebbe stata esplorativa.
Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta e alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le altre questioni devono essere assorbite. pagina 11 di 12 Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del
D.M.55/2014 in conformità al valore dichiarato.
PQM
-definitivamente pronunciando;
CONFERMA
il decreto ingiuntivo n.235/2019 (ruolo n. 869/2019 R.G.), emesso il 12.03.2019 dal Tribunale di
Cassino
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di quantificate in € 14.103,00
oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge. Pone definitivamente a carico degli opponenti le spese di Ctu, già poste provvisoriamente a carico delle parti.
Cassino, 17 novembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 1741/2019 promosso da:
c.f. e c.f. , entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Cioffi ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Sora
(FR) alla Via XX Settembre n.42.…………………………….……………………...….Attori opponenti contro
c.f. e per essa c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ferrari con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
Luigi Lilio n. 95 ……………………………………………………………...............Convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 28 maggio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 235/2019 emesso dal Tribunale di
Cassino, gli attori hanno esposto che la quale presunta mandataria della CP_3 [...]
chiese ed ottenne nei loro confronti, in qualità di fideiussori della società Controparte_1 [...]
un decreto ingiuntivo per l'importo di euro Parte_3 pagina 1 di 12 208.054,77, oltre interessi di mora al tasso contrattuale, nei limiti della soglia di usura, a decorrere dal 2
ottobre 2015 e sino al soddisfo, nonché euro 379,50 per spese, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, C.P.A., spese forfettarie di legge e successive occorrenze. Gli opponenti hanno anche riferito che la stessa società ricorrente dedusse di vantare un credito verso la C.R.C. S.r.l.
per la somma suddetta, in virtù di due contratti di conto corrente di corrispondenza stipulati con la
Banca di Roma S.p.A. – poi divenuta Unicredit S.p.A. – contraddistinti dai numeri 400664149 del 29
maggio 2013 e 3981452 (successivamente rinumerato 400664147) del 13 maggio 2004. Inoltre, gli attori hanno riferito che la società sostenne inoltre che essi si fossero obbligati in solido con la C.R.C.
S.r.l., mediante la sottoscrizione di una fideiussione omnibus in data 14 novembre 2013, rilasciata in favore di Unicredit S.p.A. per un importo massimo di euro 395.000,00. Tuttavia, parte attrice ha riferito che l'opposta produsse unicamente una fotocopia del documento di sintesi relativo alla suddetta fideiussione ed espose i fatti in maniera parziale e strumentale, omettendo di rappresentare la reale complessità dei rapporti intercorsi con la C.R.C. S.r.l. Essa fece infatti riferimento a “contratti di conto corrente di corrispondenza” risalenti agli anni 2013-2014, quando risultò evidente che la banca intrattenne con la società un unico rapporto originato nel 2004, concernente un conto corrente e un'apertura di credito poi divenuta in sofferenza. Su tale rapporto si innestarono successivamente un anticipo su fatture – imprese n. 400664149 e un ulteriore fido n. 400664147. Gli opponenti hanno perciò dedotto che dal punto di vista cronologico apparve chiaro che la grave situazione debitoria della
C.R.C. S.r.l. maturò nel corso del decennio di rapporti intrattenuti con la Banca di Roma S.p.A., poi
Unicredit, in epoca antecedente alla stipula della fideiussione. Pertanto, per gli attori è verosimile che la banca disattese gli obblighi di buona fede, correttezza e prudenza, concedendo nuovo credito a un'impresa ormai in evidente stato di difficoltà e pretendendo, per di più, garanzie personali in un contesto economico già compromesso. Inoltre, gli opponenti hanno riferito che nel giugno 2014, la banca, in un atteggiamento che apparve improntato a mala fede, consentì alla C.R.C. S.r.l., sebbene già
ampiamente esposta, due nuove aperture di credito, rispettivamente di euro 150.000,00 (rapporto n. pagina 2 di 12 400664147) e di euro 138.000,00 (rapporto n. 400664149). Nel novembre dello stesso anno fece sottoscrivere la fideiussione omnibus oggi azionata nei confronti dei sigg. e Tuttavia, Pt_1 Parte_2
già al 2 dicembre 2014, l'esposizione debitoria relativa al conto n. 400664147 ammontava a euro
145.878,68, circostanza che dimostrò la consapevolezza dell'istituto circa la precaria situazione finanziaria della società garantita. Al riguardo gli opponenti hanno dedotto che è plausibile che la banca, anziché revocare gli affidamenti, ottenne dalla C.R.C. S.r.l., forse anche sotto la minaccia di una revoca, la sottoscrizione di ulteriori fideiussioni, destinate non a garantire nuove e legittime obbligazioni, ma piuttosto a coprire debiti pregressi maturati nel corso di un lungo rapporto decennale.
Infine, gli attori hanno rilevato che le firme apposte in data 29 maggio 2013 alle pagine 23 e 24 del documento di sintesi relativo al conto n. 400664149 differirono in modo evidente da quella datata 30
maggio 2013, riportata sul documento autonomamente intestato dalla banca e recante l'oggetto
“informazione precontrattuale”. Tali firme, apparentemente attribuibili al legale rappresentante
[...]
, risultarono prive del timbro societario e accompagnate dalla sigla “C.R.C. S.r.l.” vergata a Parte_1
mano, senza che fosse identificabile l'autore materiale. L'odierno opponente, dichiarò Parte_1
pertanto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di non riconoscere né il documento nel suo complesso né le firme ivi apposte. Sul fondamento di tali presupposti gli opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“…accogliere la presente opposizione, con declaratoria di difetto di legittimazione attiva nonché delle
nullità, totali o parziali, degli atti e contratti posti a sostegno del decreto ingiuntivo e della relativa
pretesa creditoria, come più precisamente eccepite nel testo;
• In subordine, accertare e dichiarare la
nullità/inammissibilità e/o la infondatezza nel merito del decreto ingiuntivo opposto e della pretesa
creditoria avanzata da controparte e, per l'effetto, disporne la revoca, totale o, solo in estremo
subordine, parziale, unitamente alla declaratoria di inammissibilità/improcedibilità e/o comunque
insussistenza e/o infondatezza della pretesa economica in esso azionata, all'esito della: I) accertata e
dichiarata invalidità e nullità parziali dei rapporti di conto corrente (anche collegati) intrattenuti dalla
C.R.C. S.r.l. con la Banca di Roma, nella parte contenente la pattuizione dell'anatocismo trimestrale pagina 3 di 12 e/o comunque la illegittimità e nullità della avvenuta applicazione della medesima capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi, non dovendosi applicare alcuna capitalizzazione;
II) accertata e
dichiarata nullità e/o invalidità e/o illegittimità della applicazione e/o determinazione e calcolo, nei
stessi rapporti di conto corrente, di un tasso di interesse ultra legale per difetto di pattuizione per
iscritto e quindi per violazione dell'art. 1284 c.c, salvo altri, e comunque, in subordine, la nullità
(anche ex art.117 – comma 6° - D.Lvo n.385/1993) di una eventuale clausola di rinvio, per la
determinazione degli interessi, agli usi su piazza o altra generica espressione, nonché dichiarare non
dovuti gli interessi nel caso e laddove vi sia un superamento del tasso soglia ex L. 108/1996, e quindi
procedere al ricalcolo degli interessi applicando quelli al tasso legale pro tempore vigente ovvero, in
subordine (in caso di esistenza di clausola scritta, ma nulla), quelli al tasso legale sino al 1993 ed al
tasso sostitutivo di cui all'art.117 d.lgs. 385/93, determinato anno per anno, dal 1993 in poi;
III)
accertata e dichiarata nullità e/o invalidità e/o illegittimità della applicazione e/o determinazione e
calcolo, negli stessi rapporti di conto corrente, degli importi addebitati per capitalizzazione trimestrale
degli interessi debitori (e comunque la nullità della clausola di pattuizione del c.d. anatocismo
trimestrale, per violazione degli artt.1283 e 1418 c.c., salvo altri), procedere al calcolo del saldo dei
conti correnti per cui è causa eliminando del tutto gli importi addebitati per la c.d. capitalizzazione
trimestrale (o a qualsiasi diversa cadenza temporale) degli interessi;
IV) accertata e dichiarata nullità
e/o invalidità e/o illegittimità della applicazione e/o determinazione e calcolo, negli stessi rapporti di
conto corrente, degli importi addebitati sotto la voce “commissione di massimo scoperto”, e
comunque, in subordine, la nullità di una eventuale clausola (scritta) contenente la previsione del
pagamento della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa, o comunque per
indeterminatezza e/o indeterminabilità, e quindi procedere al calcolo del saldo dei conti correnti per
cui è causa eliminando del tutto gli importi addebitati a tal titolo;
V) accertata e dichiarata nullità e/o
invalidità e/o illegittimità della applicazione e/o determinazione e calcolo, nei rapporti di conto
corrente di cui è causa, degli importi addebitati per errata determinazione delle valute, dichiarando pagina 4 di 12 che la valuta va determinata per ciò che concerne i prelevamenti, al giorno in cui l'istituto di credito
ha perso effettivamente la disponibilità del denaro, mentre per quanto concerne i versamenti al giorno
in cui ha acquistato effettivamente la disponibilità del denaro, e quindi procedere al calcolo del saldo
dei conti correnti per cui è causa con l'adozione di detti criteri;
VI) accertata e dichiarata nullità e/o
invalidità e/o illegittimità della applicazione e/o determinazione e calcolo, nei rapporti bancari di
conto corrente, degli importi dovuti per spese di tenuta conto non pattuite, e quindi procedere al
calcolo del saldo dei conti correnti per cui è causa eliminando del tutto gli importi addebitati per spese
non pattuite o comunque non conformi alla pattuizione, se esistente;
VII) accertata e dichiarata nullità
e/o invalidità e/o illegittimità della applicazione di tassi di interessi sopra soglia e comunque la
applicazione di costi del denaro superiori al limite di tollerabilità di cui al TEG.; VIII)
rideterminazione dell'esatto saldo dare – avere tra le parti in più o in meno, a mezzo di CTU contabile,
sulle somme illegittimamente percepite dall'Istituto convenuto a titolo di illegittima capitalizzazione
trimestrale, di interessi ultra-legali non dovuti, per illegittima applicazione delle commissioni di
massimo scoperto, per errata determinazione delle valute e per spese non pattuite e non dovute, per
l'applicazione di tassi usurari o addebiti del costo del denaro superiori al TEG, a far data
dall'attivazione dei rapporti bancari o dei conti in questione ovvero, ma solo in subordine, tenendo
conto di un saldo iniziale uguale a “zero” (ove non risultasse disponibile la documentazione contabile
sin dalla iniziale attivazione); • In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si è costituita l'opposta che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e avverso il disconoscimento delle firme da parte degli opponenti ha proposto istanza di verificazione e ha così
concluso: “… in via preliminare e/o pregiudiziale, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., primo
comma, prima parte, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 235/2019, emesso dal
Tribunale Civile di Cassino in data 13/03/2019; 2) nel merito, respingere l'opposizione proposta dai
Sig.ri e poiché le domande in essa contenute sono inammissibile Parte_1 Parte_2
e/o indimostrate oltreché totalmente infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il pagina 5 di 12 suddetto decreto ingiuntivo opposto n. 235/2019, emesso dal Tribunale Civile di Civile di Cassino in
data 13/03/2019; 3) sempre nel merito, e comunque ed in ogni caso, condannare i Sig.ri
[...]
e a pagare a in persona del legale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, e per essa la complessiva somma di Euro 208.054,77 CP_2
oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia decorrenti dal 02/10/2015 e sino al soddisfo, o
la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di legge o di giustizia. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio”.
Instauratosi il giudizio, il Giudice con ordinanza del 19 settembre 2020 non ha concesso la provvisoria esecuzione ha disposto l'esperimento del tentativo di mediazione: in seguito ha assegnato i termini per il deposito delle memorie istruttorie e ha disposto CTU grafologica nominando il prof.
[...]
. Per_1
All'udienza del 28 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'opposizione merita il rigetto.
Preliminarmente circa l'eccezione del difetto di rappresentanza processuale nel procedimento monitorio come rilevato dagli opponenti dall'esame della procura speciale del 20/07/2017 per atto
Notar rep 60850 e racc 11358 rilasciata da a (già Persona_2 Controparte_4 CP_2
) occorre precisare che con l'instaurarsi del presente procedimento l'opposta ha allegato CP_3
un'altra procura speciale del 20.07.2017 per atto Notar rep 60852 e racc 11359 Persona_2
rilasciata da a (già ). Il suddetto vizio di rappresentanza Controparte_1 CP_2 CP_3
processuale, risulta essere stato superato nel corso dell'odierno giudizio di opposizione: è pur vero che il vizio della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, ma nel caso che occupa l'opposto ha prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, pertanto, la relativa eccezione è
stata superata (Cass. n. 32792/2021; Cass. n. 4780/2013). pagina 6 di 12 Circa la contestazione sul difetto di legittimazione della convenuta deve essere evidenziato che l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II,
T.U.B., può essere sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito a condizione che l'avviso rechi “l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” ( Cass., n. 31188 del 2017). Il legislatore ha voluto prevedere, per la cessione di crediti in blocco, una normativa speciale (di cui all'art. 58 T.U.B.) proprio in ragione della natura di questo tipo di cessione che, riguardando un numero significativo di rapporti giuridici, necessita di regole di agevole circolazione del credito. Ciò posto, la finalità perseguita dalla norma verrebbe vanificata se si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché tanto equivarrebbe a metterlo nelle condizioni di produrre tutti i contratti che riguardano eventuali cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente.
Nel merito il disconoscimento delle sottoscrizioni da parte degli opponenti si sono rivelate infondate:
il CTU ha accertato che la verifica delle firme riportate con il nome nel contratto di Parte_1
apertura del conto corrente Unicredit n. 400664149, datato 29.5.2013, nonché delle firme attribuite ad e nella fideiussione sottoscritta a Sora il 14.11.2013, sono autografe. Parte_1 Parte_2
Egli ha inoltre, considerato autentiche le cinque firme attribuite ad e Parte_1 Parte_2
rispettivamente vergate dagli opponenti in calce alla fideiussione del 14.11.2013, esaminata nel
[...]
suo unico originale, sono quindi da rigettare le relative eccezioni svolte dagli opponenti al riguardo.
Pertanto, nello specifico, la è divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal Controparte_1
giorno 14 luglio 2017, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati come da avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 08.08.2017, Parte Seconda, Foglio delle
Inserzioni (depositato dalla convenuta con la comparsa di costituzione). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.p.c. sono stati perciò trasferiti con efficacia dal 14.7.2017, i crediti deteriorati con tutte pagina 7 di 12 le garanzie che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti o ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia reale o persone le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia rilasciate o formatesi in capo a in relazione ai contratti di Controparte_1
Credito). Infine, nel caso in esame più che una fideiussione in senso proprio ricorre un contratto autonomo di garanzia, come emerge dall'art. 7 del contratto stesso (v. doc. 8 allegato al ricorso monitorio), quando si stabilisce che il fideiussore è tenuto a pagare “immediatamente” alla Banca e ciò
rende superata la massima parte degli argomenti degli opponenti al riguardo.
Gli opponenti si dolgono della incompleta comunicazione ai debitori della cessione, ma ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30.4.1999 n.130 e dell'art. 58 del D.Lgs.
1.9.1993 n. 385 (T.U.B) e dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n.196, si deve ritenere necessaria e sufficiente per la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo pubblicazione sulla citata G.U. del giorno 8
agosto 2017. Al riguardo la Suprema Corte ha anche precisato che è sufficiente, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti – rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto delle cessioni (Cass. Civ., Sez. I, n. 31188 del 29.12.2017). Nel caso di specie l'indicazione delle categorie di crediti ceduti (tra i quali quello degli opponenti - con la relativa garanzia prestata e la banca cedente) si evince dalla citata Gazzetta, nella quale i crediti vengono così
individuati “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”. Al riguardo occorre precisare che non hanno fondamento le osservazioni degli opponenti circa il riferimento nella Gazzetta Ufficiale alle sole attività “deteriorate” e non a quelle “in sofferenza” che secondo il loro punto di vista era il caso di pagina 8 di 12 specie riguardante il loro debito, oggetto di questo giudizio. In realtà le attività in sofferenza sono comprese nel genus più ampio delle attività deteriorate. Queste ultime sono infatti, quei rapporti di finanziamento, quei titoli di debito, quelle garanzie e altri impegni verso debitori relativi a soggetti verso cui la riscossione è incerta in termini di tempi e importi. (Circolare n. 272/2008, aggiornamento del 20-1-2015; le attività finanziarie deteriorate vengono ripartite nelle tre categorie delle
“inadempienze probabili”, delle “sofferenze” e delle “esposizioni scadute-deteriorate). Nel caso in esame, inoltre, il tenore delle difese svolte dagli opponenti esclude una patologia come quella appena lamentata.
Quanto alla ricomprensione del rapporto dedotto in giudizio nell'ambito di quelli oggetto della cessione non può francamente esservi alcun ragionevole dubbio, in quanto l'indicazione di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo … concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016” è di tale latitudine da riguardare certamente anche il rapporto in oggetto stipulato nel 2004.
Anche in questo caso il comportamento processuale tenuto dagli opponenti esclude tale disfunzione.
Circa l'eccezione della non idoneità del saldaconto sulla prova dell'esistenza del credito, deve essere evidenziato che in linea generale, la certificazione prodotta attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti, la cui conformità ed autenticità è attestata ai sensi art. 50 D. Lgs. n. 385/1993, integra prova scritta del credito idonea a valere nell'ambito di un procedimento monitorio e validamente valutabile ai fini della emissione del decreto ingiuntivo. Tale documento, nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito della proposizione dell'opposizione, può assumere mero valore indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, nel contesto degli altri elementi significativi. La
opposta , attrice in senso sostanziale, è invece onerata di depositare gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti, la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c. (Cass. 14357/2019; Cass. 21092/2016). Nel caso di specie, il credito azionato in via monitoria trova fondamento nel contratto di conto corrente conto pagina 9 di 12 corrente n. 400664147 del 13 maggio 2004, fra l'altro, nel fascicolo monitorio già furono allegati tutti i contratti e gli estratti conto sono stati depositati nel giudizio ordinario. Tale documentazione sotto il profilo contabile solo genericamente. In merito alle eccezioni formulate sui vizi propri del rapporto di conto corrente è pacifico che l'invio degli estratti conto non comporta per il correntista, che non li abbia contestati nei termini di cui all'art. 1832 c.c., alcuna preclusione ad eccepire l'illegittimità degli interessi, delle commissioni e delle spese applicati, la illiceità per anatocismo e superamento del tasso soglia, coinvolgendo profili che attengono alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori relativi alle operazioni contestate. Le contestazioni debbono tuttavia, essere specifiche e circostanziate, devono fare riferimento alle clausole contrattuali censurate e devono vertere sulle specifiche poste passive del conto corrente individuando quali siano i periodi in cui sono state conteggiate e gli importi addebitati illegittimamente offrendo, nei limiti del possibile, il ricalcolo sulla base delle disposizioni ritenute applicabili. Il giudice deve infatti decidere sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti nell'ambito delle barriere preclusive assertive ed istruttorie (artt. 183, VI comma c.p.c.). Il richiamo alla normativa applicabile, accompagnata da lunghe digressioni o ricostruzioni giurisprudenziali, poste a sostegno delle tesi difensive degli opponenti , non ancorate specificatamente alla fattispecie oggetto del giudizio, ha reso l'azione proposta meramente esplorativa. Gli opponenti si sono limitati ad un elenco generale ed astratto di invalidità ma non hanno allegato e provato in concreto l'effettiva ricorrenza sui presupposti delle eccezioni sollevate nel rapporto in esame. Nella fattispecie le doglianze in ordine al superamento del tasso soglia sono state formulate in maniera del tutto generica,
senza alcun riferimento al tasso pattuito (risultante dal contratto già prodotto nella fase monitoria).
Nessuna precisazione è stata formulata prima delle preclusioni assertive a riguardo (memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.), neppure a seguito della produzione integrale degli estratti conto da parte della banca, avvenuta in sede di costituzione. Gli opponenti non hanno allegato alcuna perizia di parte intesa a confutare i conteggi effettuati dalla banca, per tale motivo non poteva assecondarsi la richiesta di espletamento di c.t.u., poiché la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova in pagina 10 di 12 senso proprio, perché è destinata ad assistere il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti o nella risoluzione di questioni che richiedano competenze specialistiche. Ne deriva che tale strumento non può essere impiegato per sollevare la parte dall'onere di provare i fatti posti a fondamento delle proprie domande o eccezioni. È stato pertanto, legittimo il diniego della consulenza perché gli opponenti miravano ad utilizzarla per colmare carenze nelle proprie allegazioni o nelle prove offerte, o comunque per svolgere un'indagine meramente esplorativa volta a ricercare elementi, fatti o circostanze non adeguatamente dimostrati (Cass. 30218/17; Cass. 3130/11).
A soluzioni dissimili non può giungersi nemmeno con riferimento alle contestazioni concernenti la difforme applicazione della clausola recante la commissione di massimo scoperto, ovvero del sistema delle valute come pattuite, atteso che, al di là di ogni altro aspetto, la dedotta applicazione in violazione del contratto non ha ricevuto alcuna specifica allegazione e/o correlazione con determinate e concretamente individuate annotazioni passive corrispondenti.
Quanto poi alla dedotta usurarietà degli interessi pattuiti, del pari insuscettibili di vaglio si ritengono le contestazioni di cui all'opposizione. La parte che agisce in giudizio deducendo l'invalidità delle condizioni contrattuali, o che eccepisca l'invalidità del titolo ex adverso azionato, è tenuta comunque a dar specifica allegazione e compiuta prova della fondatezza delle proprie deduzioni e, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi
(Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018). Tali principi sono valevoli per ogni richiesta di ricalcolo del dovuto, anche in questo caso non poteva ammettersi CTU in difetto di precisa indicazione degli elementi probatori da cui desumere l'asserita erroneità dei conteggi proposti dalla Banca creditrice,
CTU che sarebbe stata esplorativa.
Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta e alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le altre questioni devono essere assorbite. pagina 11 di 12 Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del
D.M.55/2014 in conformità al valore dichiarato.
PQM
-definitivamente pronunciando;
CONFERMA
il decreto ingiuntivo n.235/2019 (ruolo n. 869/2019 R.G.), emesso il 12.03.2019 dal Tribunale di
Cassino
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di quantificate in € 14.103,00
oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge. Pone definitivamente a carico degli opponenti le spese di Ctu, già poste provvisoriamente a carico delle parti.
Cassino, 17 novembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 12 di 12