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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3976 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 664/2025 del Ruolo degli Affari Civili Contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 04.12.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Cristoforo Senatore, in uno al quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Cava de' Tirreni (Sa) alla Via G. Prezzolini n 3,;
RICORRENTE
E
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, ha chiesto la previsione di un Parte_1 assegno di mantenimento in favore della minore nata a [...] il Persona_1
01/11/2011, a carico del padre . Controparte_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con il resistente a l' nello Stato della Repubblica di Cuba. Dalla relazione è nata la piccola a Pt_2 Persona_1
l'BA (Cuba) il 01/11/2011, attualmente domiciliata in Cava de' Tirreni (Sa) alla Via G. Armenante n
5 presso la madre, con cittadinanza italiana e cubana. Le parti poi decidevano di divorziare, con procedimento definito a Cuba e secondo la Legge del luogo. Successivamente ella ricorrente decideva di trasferirsi in Italia, unitamente alla figlia minore. Tuttavia il padre si è mostrato da subito moralmente e materialmente inadempiente nei confronti della figlia minore, tanto che il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha pronunciato la decadenza dalla responsabilità genitoriale a carico del Sig. , con Decreto n. cron. 1448/23 depositato il 19/10/2023 nel fascicolo CP_1 avente n. 868/22 VG.
Di conseguenza, la ricorrente ha concluso per la previsione di un contributo al mantenimento della bambina, a carico del padre.
Non si è costituito in giudizio il resistente.
Instaurato il giudizio, il 04.12.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
*
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente , sul presupposto della Controparte_1 regolare notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Nel merito, è da ritenersi provato il rapporto di filiazione tra la minore nata a Persona_1
l'BA (Cuba) il 01/11/2011 (cfr. certificato di nascita in atti) e la circostanza della decadenza dalla responsabilità genitoriale a carico del resistente e ciò in conseguenza dell'abbandono morale e materiale della minore, come appunto acclarato dal Tribunale per i minorenni di Salerno.
La pronuncia di decadenza, esonera il Collegio dalla decisione in punto di affidamento.
Quanto poi alla regolamentazione dei rapporti padre-figlia, l'assenza di rapporti significativi ed il reiterato disinteresse del genitore, di fatto resosi irreperibile, induce il Collegio a subordinare la previsione di un diritto di visita, al proficuo espletamento di un percorso di riavvicinamento padre-figlia, mediato dai
Servizi Sociali.
Quanto poi al mantenimento, la pronuncia di decadenza non elide ovviamente il dovere - costituzionalmente imposto – del genitore di provvedere al mantenimento della prole minore d'età.
Considerando dunque l'età della minore e la ricostruzione fattuale per come emergente dagli atti di causa, il Collegio reputa equo prevedere un contributo al mantenimento della minore pari ad euro 300,00, a carico del resistente, oltre il 50% delle spese straordinarie, da versare alla controparte entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico o ricarica carta prepagata e con rivalutazione Istat come per legge.
L'assegno Unico eventualmente percepito da , sarà devoluto per l'intero alla Controparte_1 ricorrente, quale genitore collocatario della figlia minore.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
Dichiara la contumacia di;
Controparte_1 Pone a carico di ; l'assegno mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie, da versare alla controparte entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico o ricarica carta prepagata e con rivalutazione Istat come per legge;
Dispone che l'importo percepito dal resistente a titolo di assegno Unico sarà devoluto per l'intero alla ricorrente.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, Controparte_1 liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, in camera di consiglio, il 18-12-2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 664/2025 del Ruolo degli Affari Civili Contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 04.12.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Cristoforo Senatore, in uno al quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Cava de' Tirreni (Sa) alla Via G. Prezzolini n 3,;
RICORRENTE
E
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, ha chiesto la previsione di un Parte_1 assegno di mantenimento in favore della minore nata a [...] il Persona_1
01/11/2011, a carico del padre . Controparte_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con il resistente a l' nello Stato della Repubblica di Cuba. Dalla relazione è nata la piccola a Pt_2 Persona_1
l'BA (Cuba) il 01/11/2011, attualmente domiciliata in Cava de' Tirreni (Sa) alla Via G. Armenante n
5 presso la madre, con cittadinanza italiana e cubana. Le parti poi decidevano di divorziare, con procedimento definito a Cuba e secondo la Legge del luogo. Successivamente ella ricorrente decideva di trasferirsi in Italia, unitamente alla figlia minore. Tuttavia il padre si è mostrato da subito moralmente e materialmente inadempiente nei confronti della figlia minore, tanto che il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha pronunciato la decadenza dalla responsabilità genitoriale a carico del Sig. , con Decreto n. cron. 1448/23 depositato il 19/10/2023 nel fascicolo CP_1 avente n. 868/22 VG.
Di conseguenza, la ricorrente ha concluso per la previsione di un contributo al mantenimento della bambina, a carico del padre.
Non si è costituito in giudizio il resistente.
Instaurato il giudizio, il 04.12.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
*
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente , sul presupposto della Controparte_1 regolare notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Nel merito, è da ritenersi provato il rapporto di filiazione tra la minore nata a Persona_1
l'BA (Cuba) il 01/11/2011 (cfr. certificato di nascita in atti) e la circostanza della decadenza dalla responsabilità genitoriale a carico del resistente e ciò in conseguenza dell'abbandono morale e materiale della minore, come appunto acclarato dal Tribunale per i minorenni di Salerno.
La pronuncia di decadenza, esonera il Collegio dalla decisione in punto di affidamento.
Quanto poi alla regolamentazione dei rapporti padre-figlia, l'assenza di rapporti significativi ed il reiterato disinteresse del genitore, di fatto resosi irreperibile, induce il Collegio a subordinare la previsione di un diritto di visita, al proficuo espletamento di un percorso di riavvicinamento padre-figlia, mediato dai
Servizi Sociali.
Quanto poi al mantenimento, la pronuncia di decadenza non elide ovviamente il dovere - costituzionalmente imposto – del genitore di provvedere al mantenimento della prole minore d'età.
Considerando dunque l'età della minore e la ricostruzione fattuale per come emergente dagli atti di causa, il Collegio reputa equo prevedere un contributo al mantenimento della minore pari ad euro 300,00, a carico del resistente, oltre il 50% delle spese straordinarie, da versare alla controparte entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico o ricarica carta prepagata e con rivalutazione Istat come per legge.
L'assegno Unico eventualmente percepito da , sarà devoluto per l'intero alla Controparte_1 ricorrente, quale genitore collocatario della figlia minore.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
Dichiara la contumacia di;
Controparte_1 Pone a carico di ; l'assegno mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie, da versare alla controparte entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico o ricarica carta prepagata e con rivalutazione Istat come per legge;
Dispone che l'importo percepito dal resistente a titolo di assegno Unico sarà devoluto per l'intero alla ricorrente.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, Controparte_1 liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, in camera di consiglio, il 18-12-2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire