Sentenza 27 settembre 2019
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, ai fini della determinazione delle attività imprenditoriali confiscabili, occorre distinguere l'impresa mafiosa "originaria", incentrata sulla figura dominante del fondatore, soggetto intraneo all'organizzazione, che la gestisce direttamente con metodo mafioso, e quella "di proprietà del mafioso", diretta da un mafioso con identico metodo sia pure attraverso un formale prestanome - attività entrambe per le quali è irrilevante l'eventuale origine formalmente "pulita" dei beni aziendali perché esse praticano forme più o meno intense di intimidazione verso la concorrenza e devono la produzione del reddito a vantaggi di tipo illecito - da quella "a partecipazione mafiosa", nella quale il titolare non è un mero prestanome ma rappresenta anche i propri interessi e per la cui confisca è, invece, necessario accertare se (e da quale momento) il ciclo aziendale sia stato inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se, senza alterazione dello stesso, si sia realizzata solo un'immissione di capitali illeciti.
Commentario • 1
- 1. La confisca di prevenzione nelle imprese a partecipazione mafiosaFrancesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2019, n. 10983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10983 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2019 |
Testo completo
10983-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: SA PE - Presidente - Sent. n. sez. 1237/2019 CC 27/09/2019 BARBARA CALASELICE - Relatore - R.G.N. 14833/2019 ALESSANDRINA TUDINO MATILDE BRANCACCIO EP RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO FO FR nato a [...] il [...] LL RI nato a [...] il [...] LL NG nato a [...] il [...] LL IU nato a [...] il [...] DI RA SA nato a [...] il [...] NA RI nato a [...] il [...] LO FO LA nato a [...] il [...] LO FO ZA nato a [...] il [...] LO FO ER nato a [...] il [...] avverso il decreto del 29/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del PG, T. Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione alla misura di prevenzione patrimoniale, con declaratoria di inammissibilità nel resto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Il decreto impugnato, della Corte di appello di Palermo, emesso il 28 ottobre 2018, depositato in data 1 febbraio 2019, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale in sede Sezione Misure di Prevenzione, in data 13 ottobre 2016, ha disposto la revoca della misura di prevenzione personale imposta a IA AL, con restituzione della cauzione ove versata, nonché ha confermato, nel resto, il provvedimento impugnato, con il quale erano state applicate misure di prevenzione personale e reale, a IA AL e AN Lo RF e dei loro congiunti, terzi intervenienti nel procedimento di prevenzione.
1.1.La misura di prevenzione patrimoniale riguarda, tra l'altro, i beni aziendali della ditta AL IA, avente ad oggetto lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali, ritenuta di natura mafiosa, nonché i relativi cespiti prodotti nel corso degli anni e gli investimenti da questa derivati (assegni elencati negli all. n. 1 e2 al decreto di primo grado, libretto di risparmio intestato a RA Lo RF, immobile sito in Misilmeri, contrada Rigano, fl. 21, p.lla 1051). Inoltre la misura della confisca di beni aziendali riguarda anche la Green Line Ambiente s.r.l. costituita il 22 marzo 2012 da IA AL, unitamente ai figli ST ed AN, sorta a seguito del conferimento del compendio aziendale della ditta individuale intestata al medesimo AL (n.d.r.: conferimento per il quale IA AL e AN Lo RF hanno riportato condanna definitiva per reato di cui all'art. 12- quinquies, Legge n. 356 del 1992, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della L. n. 203 del 1991 per IA AL e delle condotte poste in essere in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della Legge n. 356 del 1992).
1.2. Quanto alla misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni quattro per AN Lo RF e di anni due mesi sei per IA AL, quest'ultima revocata dalla corte territoriale per mancanza di attualità) per Lo RF origina dalla condanna per favoreggiamento personale, aggravato dall'art. 7 della Legge n. 203 del 1991, per aver favorito la latitanza di TO BO, esponente mafioso, nonché dalla sottoposizione a misura custodiale per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quanto ritenuto responsabile, con ruolo di vertice, del mandamento e della famiglia mafiosa di Misilmeri, operante anche attraverso interferenze nell'attività della pubblica amministrazione locale. Si evidenzia, nel provvedimento di primo grado, confermato da quello impugnato, che Lo RF, per consentire all'impresa individuale del AL di ottenere vantaggi illeciti (ditta indicata dai giudici di prevenzione come gestita dal predetto come vero e proprio dominus, pur rivestendo la mera posizione di dipendente) 2 aveva interferito nell'attività della Pubblica amministrazione locale, ottenendo l'affidamento del servizio di smaltimento del comune di Misilmeri per diversi anni, senza gara di appalto.
2. Avverso il descritto provvedimento hanno presentato ricorso per cassazione il proposto, AN Lo RF, nonché ER IN, RA Lo RF, EN Lo RF e SE Lo RF, tramite difensore di fiducia, procuratore speciale degli intervenienti nel procedimento di prevenzione, Avv. M. T. Nascè, deducendo, nei motivi di seguito riassunti, quattro vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia errata applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, avendo la Corte di appello erroneamente confermato la confisca dei beni sul presupposto che questi siano frutto di attività illecite di cui costituiscono reimpiego.
2.1.1. Il provvedimento impugnato nulla espone in ordine alla ditta individuale AL, costituita in modo legittimo nel 1982, quale società di fatto tra IA AL e AN Lo RF, dunque in periodo anteriore all'introduzione del reato di cui all'art. 12-quinquies, Legge n. 356 del 7 agosto 1992, contestando che il AL fosse mero prestanome di Lo RF e che quest'ultimo avesse beneficiato della copertura di AL per dissimulare la titolarità dell'impresa esercente attività di raccolta rifiuti, come ritenuto dalla Corte di appello. Sul punto si richiamano le risultanze del procedimento di cognizione, definito con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 novembre 2015, relative al diretto interessamento di Lo RF nell'attività e circa l'intestazione, ad entrambi i proposti, del conto corrente aperto nel 1990, nonché del terreno sul quale insisteva la ditta individuale di smaltimento di rifiuti. Si tratta, peraltro, di provvedimento con il quale è stata confermata l'assoluzione di primo grado per il reato di cui al capo c), consistente nella condotta di cui all'art. 12-quinquies cit. Analoghe considerazioni, secondo i ricorrenti, sarebbero emerse dalla sentenza della Corte di cassazione, di annullamento con rinvio, del 5 ottobre 2012 e dall'ordinanza emessa dal tribunale di Palermo, con funzione di riesame.
2.1.2. Si denuncia violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., per avere, la corte territoriale, del tutto omesso la motivazione in merito alle deduzioni difensive, contenute nella memoria del 21 maggio 2018, rispetto alla sentenza della Corte di appello, Sez. 1 penale del 10 novembre 2015, della Corte di cassazione del 5 ottobre 2012, nonché all'ordinanza del Tribunale di Palermo in funzione di riesame, del 4 ottobre 2013 (documenti allegati all'atto di appello).
2.1.3. Si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per essere la motivazione apparente, quanto agli atti depositati, unitamente 3 all'appello in ordine alla confisca dell'immobile sito in Misilmeri, contrada Rigano, fl. 21, p.lla 1051 (attuale p.lla 223). Con riferimento alla data di costruzione dell'immobile si produce ordinanza di demolizione (n. 90 del 1999) dalla quale si evince che la consistenza delle opere edilizie realizzate era la medesima sin dal 1999, periodo in cui il proposto non era socialmente pericoloso.
2.1.4. Si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato utilizzo della consulenza tecnica di parte, redatta dal dott. Piazzese, evidenziata nei motivi di gravame, rispetto alla confisca dei libretti di risparmio intestati a RA Lo RF e agli assegni circolari emessi a favore di taluni componenti del nucleo familiare Lo RF, nonché circa l'origine delle somme degli assegni, da imputare, secondo i ricorrenti, ad incassi ottenuti dallo svolgimento dell'attività aziendale lecita della ditta AL (si tratterebbe di titoli che, in prossimità della scadenza, venivano rinegoziati, con rimessione di assegni circolari, di nuova scadenza, anche a nome delle figlie di Lo RF).
2.2. Con il secondo motivo si contesta la contraddittorietà dei provvedimenti di primo e secondo grado e la reformatio in peius contenuta in quello di appello, con violazione dell'art. 20 d. lgs. n. 159 del 2011, relativamente alla confisca disposta sia del patrimonio aziendale che dei beni individuali dei soci, nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati e correlato vizio di motivazione circa l'origine dell'impresa AL come frutto di attività illecita.
2.2.1. Mentre per il provvedimento di appello la ditta gestita da AL e Lo RF era mafiosa dalla costituzione (anno 1982) per il provvedimento di primo grado i beni della ditta andrebbero confiscati a partire dal 2001, anno in cui, secondo il Tribunale, si sarebbe manifestata la pericolosità di Lo RF. Si tratta di pronunce dal contenuto inconciliabile e, dunque, in mancanza di impugnazione della parte pubblica, il provvedimento di appello rappresenta violazione del divieto di reformatio in peius, avendo dilatato oltre l'anno 2001, l'illiceità della ditta individuale.
2.2.2. Si assume che l'impresa può ritenersi illecita laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della medesima al proposto e l'attività economica sia, dall'inizio, condotta con mezzi illeciti. Sul punto si evidenzia, comunque, come manchi del tutto la motivazione sia sull'illiceità dell'impresa, sin dalla sua costituzione, sia sulla circostanza che la ditta era stata costituita in un momento in cui i due non erano stati attinti da alcun procedimento o indizio di appartenenza a sodalizio mafioso.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia mancanza assoluta di motivazione circa le dichiarazioni, riportate nell'atto di appello, rese dal collaboratore AC EC, il quale aveva escluso la natura mafiosa della ditta AL. 4 La confisca di prevenzione non deve aggredire necessariamente tutti i beni di appartenente ad associazione mafiosa, ma solo quei beni che sono frutto di attività illecite e che ne costituiscono il reimpiego. Il collaboratore ha escluso che la ditta AL avesse collegamento con l'associazione mafiosa riferibile a Lo RF.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione circa il mancato utilizzo della consulenza di parte, resa dal tecnico dott. Piazzase. Gli appalti ricevuti dalla ditta AL non potevano circoscriversi a quelli ricevuti dal Comune di Misilmeri, avendo questa ricevuto incarichi da numerosi altri comuni e dalla locale prefettura di Palermo. La disponibilità delle provviste dalla ditta individuale era, dunque, del tutto giustificata posto che il consulente di parte ha ricostruito il complesso degli incarichi ricevuti e dei compensi percepiti.
3. Con separato ricorso, hanno proposto impugnazione il proposto IA AL, nonché RO Di IE, ST ed AN AL, tramite il difensore di fiducia, munito di procura speciale per i terzi interessati (allegate al ricorso), Avv. M. Clementi, deducendo nei motivi di seguito riassunti, sette vizi.
3.1. Con il primo motivo si denuncia l'errata applicazione dell'art. 4 lett. a), d. lgs. n. 159 del 2011 che individua nei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 12- quinquies cit. i destinatari della misura di prevenzione personale. La misura di prevenzione di cui al citato art. 4 può applicarsi soltanto al reale intestatario del bene, condannato per trasferimento fraudolento, a mente del comma 1 dell'art. 12-quinquies cit., cioè a soggetti che, pur essendo reali (ma occulti) proprietari della res, ne attribuiscono l'intestazione a terzi. Dunque erroneamente i giudici della prevenzione hanno attribuito al AL la pericolosità qualificata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 159 del 2011. La condanna per il delitto di cui all'art. 12-quinquies cit. non implica, di per sé, la sussistenza di indizi di appartenenza ad associazione mafiosa, annoverando il soggetto tra quelli di cui al capo a) della comma 1 dell'art. 4 cit. Si osserva che, invece, IA AL non è mai stato processato né condannato per il reato di appartenenza ad associazione mafiosa, dunque non rientra tra i soggetti pericolosi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 159 del 2011. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. in ordine al mancato esame della sentenza della Corte di cassazione che, nel procedimento di cognizione, in data 3 marzo 2017, aveva annullato le precedenti statuizioni a carico del ricorrente, nonché di AN Lo RF, ritenendo non sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 della Legge n. 203 del 1991; errata applicazione dell'art. 4 del d. lgs. n. 159 del 2011 per aver ritenuto la partecipazione del AL all'associazione soltanto in base al rapporto lavorativo 5 Б intercorso con Lo RF, essendo i due soci di fatto della ditta individuale AL, costituita agli inizi degli anni '80. La sentenza di cognizione indicata ha escluso che il rapporto lavorativo intercorso tra l'odierno ricorrente e il Lo RF, vertice del sodalizio criminale operante in Misilmeri, potesse essere tradotto nella contemporanea agevolazione dell'associazione di riferimento. La Corte di appello, nel provvedimento impugnato, disattendendo il principio di diritto ivi sancito ha, invece, ricavato l'appartenenza di AL all'associazione dal rapporto simbiotico, di tipo lavorativo, intercorrente con Lo RF, dunque facendo derivare da una mera vicinanza, non criminale, indizi di appartenenza ad associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.
3.3. Con il terzo motivo si denuncia errata applicazione dell'art. 20 del d. Igs. n. 159 del 2011, per avere la corte territoriale disposto la confisca dei beni della ditta individuale sul mero presupposto che si tratta di beni frutto di attività illecita e ne costituiscono reimpiego. (motivo comune corrispondente a quello sub 2.1.) 3.3.1. Il provvedimento impugnato nulla espone in ordine alla ditta individuale AL, costituita nel 1982, quale società di fatto tra IA AL e AN Lo RF, in modo assolutamente legittimo, in periodo anteriore all'introduzione del reato di cui all'art. 12-quinquies, Legge n. 356 del 7 agosto 1992, contestando che il AL fosse mero prestanome di Lo RF e che quest'ultimo avesse beneficiato della copertura di AL, per dissimulare la titolarità dell'impresa esercente attività di raccolta rifiuti, come ritenuto dalla Corte di appello. Sul punto si richiamano le risultanze del procedimento di cognizione, definito con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 novembre 2015, relative al diretto interessamento del Lo RF nell'attività e circa l'intestazione, risalente al 1990, ad entrambi i proposti del conto corrente e del terreno sul quale insisteva la ditta individuale di smaltimento di rifiuti. Si tratta, peraltro, di provvedimento con il quale è stata confermata l'assoluzione di primo grado per il reato di cui al capo c), consistente nella condotta di cui all'art. 12-quinquies cit. Analoghe considerazioni, secondo i ricorrenti, sarebbero emerse dalla sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio del 5 ottobre 2012 e dall'ordinanza emessa dal tribunale di Palermo, con funzione di riesame, nell'ambito del giudizio di rinvio.
3.3.2. Si sottolinea che il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione in ordine al contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese da AT NO, cognata di AL, in ordine al bene immobile sito in Misilmeri, depositate nel giudizio di appello.
3.4. Con il quarto motivo si denuncia contraddittorietà dei provvedimenti di primo e secondo grado e la reformatio in peius contenuta in quello emesso in grado di appello, con violazione dell'art. 20 d. lgs. n. 159 del 2011, relativamente alla 6 confisca disposta sia del patrimonio aziendale che dei beni individuali dei soci, nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati e correlato vizio di motivazione circa l'origine della ditta individuale AL come frutto di attività illecita. (motivo comune corrispondente a quello sub 2.2).
3.4.1. Mentre per il provvedimento di appello la ditta gestita da AL e Lo RF era mafiosa dalla costituzione (anno 1982) per il provvedimento di primo grado i beni della ditta andrebbero confiscati a partire dal 2001, anno in cui secondo il Tribunale, si sarebbe manifestata la pericolosità di Lo RF. Si tratta di pronunce dal contenuto inconciliabile e, dunque, in mancanza di impugnazione della parte pubblica, il provvedimento di appello rappresenta violazione del divieto di reformatio in peius avendo dilatato oltre l'anno 2001, l'illiceità della ditta individuale.
3.4.2. Si assume che l'impresa può ritenersi illecita laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della medesima al proposto e l'attività economica sia, dall'inizio, condotta con mezzi illeciti. Sul punto si evidenzia, comunque, come manchi del tutto la motivazione sia sull'illiceità dell'impresa, sin dalla sua costituzione, sia sulla circostanza che la ditta era stata costituita in un momento in cui AL e Lo RF non erano stati attinti da alcun procedimento o indizio di appartenenza a sodalizio mafioso.
3.5. Con il quinto motivo si denuncia mancanza assoluta di motivazione circa le dichiarazioni, riportate nell'atto di appello, rese dal collaboratore AC EC, il quale aveva escluso la natura mafiosa della ditta AL. La confisca di prevenzione non deve aggredire necessariamente tutti i beni di appartenente ad associazione mafiosa, ma solo quei beni che sono frutto di attività illecite e che ne costituiscono il reimpiego. Il collaboratore ha escluso che la ditta AL avesse collegamento con l'associazione mafiosa (motivo comune corrispondente a quello sub 2.3.).
3.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato utilizzo della consulenza tecnica del Dott. Piazzese, relativa agli appalti ricevuti dalla ditta AL. Gli appalti ricevuti dalla ditta AL non potevano circoscriversi a quelli ricevuti dal Comune di Misilmeri, avendo questa ricevuto incarichi da numerosi altri comuni e dalla locale prefettura di Palermo. La disponibilità delle provviste dalla ditta individuale era del tutto giustificata posto che il consulente di parte ha ricostruito il complesso degli incarichi ricevuti e dei compensi percepiti (motivo comune corrispondente a quello sub 2.4.).
3.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 20 d. lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alla disposta confisca della s.r.l. Green Line Ambiente, costituita nel 2012 tra il ricorrente e i figli ST ed AN.
3.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 20 d. lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alla disposta confisca della s.r.l. Green Line Ambiente, costituita nel 2012 tra il ricorrente e i figli ST ed AN. Il patrimonio aziendale secondo la Corte di appello corrisponde a quello della ditta individuale AL, transitato nella società. Tuttavia manca ogni motivazione circa la origine illecita della ditta AL.
4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla misura di prevenzione patrimoniale, con declaratoria di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi. Si ritiene non motivato il contestato profilo della mafiosità della ditta individuale e dell'impresa successivamente costituita, sottoposte a confisca. Si rileva che la compagine associativa e la consorteria criminale, secondo la giurisprudenza di legittimità, devono corrispondere e che l'impresa per essere mafiosa, deve essere strumento operativo dell'organizzazione, ovvero inquinata dall'ingresso, nelle casse sociali, di risorse economiche illecite, tale da non consentire di distinguere tra capitali leciti ed illeciti. La motivazione non si confronterebbe con le pronunce, rese in sede di cognizione, che hanno escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, ritenuta non sussistente anche se nell'impresa abbiano preso parte soggetti coinvolti nella compagine criminale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi, in quanto infondati, devono essere rigettati.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di AN Lo RF, ER IN, RA Lo RF, EN Lo RF e SE Lo RF, è infondato.
2.1. Il primo motivo è infondato. I provvedimenti di prevenzione individuano, in modo convergente, come risalenti i rapporti tra Lo RF e IA AL, pur nell'assenza di formale assunzione della qualità di socio o della intestazione formale a Lo RF, della ditta individuale facente capo al AL. La Corte territoriale evidenzia come tali rapporti non siano dimostrativi di una diretta assunzione della qualità di socio di fatto da parte del Lo RF, con riferimento alla ditta individuale intestata al AL. Si evidenzia, con un ragionamento non manifestamente illogico ed immune da censure rilevabili in questa sede, che alcun elemento consente di ritenere Lo RF socio di fatto della ditta individuale intestata al AL, rispetto alla quale, 8 invece, il Lo RF medesimo operava come vero e proprio dominus, a partire dalla sua costituzione, anche assumendo decisioni, di cui dava notizie al AL soltanto successivamente. Tanto si desume, secondo la motivazione corretta della Corte territoriale, anche dalla mancata liquidazione della sua quota, al momento del passaggio dell'intero patrimonio dell'originaria ditta individuale, alla s.r.l. Green Line Ambiente, costituita nel 2012 tra IA AL e i suoi due figli. Inoltre si valorizza il dato della costante presenza di Lo RF presso la ditta individuale, ove il predetto sarà poi assunto come dipendente dal 2007, al termine della sua carcerazione sofferta per il delitto di favoreggiamento. La diretta riferibilità dell'attività al predetto Lo RF, poi, viene tratta dalla Corte di appello da dichiarazioni del collaboratore EC, dai fatti narrati dal collaboratore RC, nonché da captazioni ambientali analiticamente riportate nel decreto. Il decreto impugnato è, dunque, corredato di motivazione adeguata, attinente alle questioni proposte con l'appello, e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi. Non ricorre, quindi, in concreto un caso di motivazione inesistente o puramente apparente, unico vizio rilevabile in sede di giudizio di prevenzione, dinanzi a questa Corte di legittimità. La diversa lettura proposta dalla Difesa, nel senso dell'esistenza di una società di fatto con il AL, nonché dell'esclusione di ogni cointeressenza del Lo RF con la s.r.l. successivamente costituita, implica invero, un esame di elementi di fatto (risultanze del procedimento di cognizione, definito con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 novembre 2015, l'intestazione, ad entrambi i proposti, del conto corrente aperto nel 1990, nonché del terreno sul quale insisteva la ditta individuale di smaltimento di rifiuti) inibito a questa Corte in sede di legittimità.
2.1.2. La denunciata violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., per avere, la corte territoriale, del tutto omesso la motivazione in merito alle deduzioni difensive, contenute nella memoria del 21 maggio 2018, risulta genericamente prospettata, in quanto si fa riferimento a tutte le deduzioni di cui alla citata memoria, cui opera rinvio, mentre nella motivazione del provvedimento impugnato diversi sono i riferimenti argomentativi ai provvedimenti giudiziari citati, che si assumono pretermessi.
2.1.3. In relazione alla confisca dell'immobile sito in Misilmeri, contrada Rigano, fl. 21, p.lla 1051 (attuale p.lla 223), si invita la Corte di legittimità ad esaminare un documento (ordinanza di demolizione, n. 90 del 1999) onde procedere ad un accertamento di fatto circa la consistenza delle opere edilizie 9 ذكر realizzate e la data in cui detta attività si è completata, inibito a questa Corte di legittimità.
2.1.4. Quanto al denunciato vizio di motivazione in ordine al mancato utilizzo della consulenza tecnica di parte, redatta dal dott. Piazzese, evidenziata nei motivi di gravame, rispetto alla confisca dei libretti di risparmio intestati a RA Lo RF e agli assegni circolari emessi a favore di taluni componenti del nucleo familiare Lo RF, si osserva che la critica è genericamente formulata posto che fa rinvio alla consulenza tecnica ed alle risultanze di questa, non specificamente indicate, né puntualmente riferite al presunto svolgimento di attività aziendale lecita della ditta AL. Inoltre a pag. 24 del decreto la Corte rende conto anche delle risultanze della consulenza tecnica depositata dalla Difesa, confutandole espressamente con ragionamento non illogico.
2.2. Il secondo motivo è infondato.
2.2.1. Alcuna violazione del divieto di reformatio in peius si ravvisa per avere la Corte di appello, ritenuto il carattere illecito dell'impresa, tanto nella forma della ditta individuale che in quella di società di capitali, dunque ampliando oltre l'anno 2001, soltanto il carattere di illiceità rivestito dell'impresa facente capo a Lo RF e formalmente intestata al AL. La delimitazione all'anno 2001, infatti, viene operata dal Tribunale con riferimento a condotte che consentono di attribuire la pericolosità qualificata ai proposti.
2.2.2. Va poi respinto il motivo di ricorso, nella parte in cui espone che l'impresa può ritenersi illecita, solo ove l'attività economica sia, dall'inizio, condotta con mezzi illeciti. In materia di misure di prevenzione reali, invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che è legittima la confisca di un'impresa mafiosa in quanto costituente strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio, a prescindere dall'eventuale origine formalmente lecita dei beni aziendali, trattandosi di un'attività imprenditoriale inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati sull'intimidazione mafiosa (Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225). In tal senso, dunque, sarebbe irrilevante l'eventuale origine formalmente 'pulita' dei beni aziendali, trattandosi di attività imprenditoriale inquinata in radice, dai vantaggi illeciti basati sull'intimidazione mafiosa. L'impresa mafiosa, infatti, non solo pratica forme più o meno intense di intimidazione verso la concorrenza, ma deve la produzione di reddito a vantaggi di origine illecita (disponibilità agevole di liquidità di fonte illecita, diffusa intimidazione esercitata sul territorio). In tal senso, giova richiamare la distinzione tra l'impresa mafiosa "originaria", caratterizzata da una forte individualizzazione intorno alla figura dominante del fondatore, che la gestisce direttamente con metodo mafioso, l'impresa di proprietà del mafioso, che non la gestisce direttamente, ma esercita 10 in modo mediato la funzione di direzione, avvalendosi di un prestanome, e l'impresa "a partecipazione mafiosa", nella quale il titolare non è un prestanome, ma rappresenta anche i propri interessi. Ai fini della determinazione dei patrimoni confiscabili e dell'individuazione dello stesso requisito della disponibilità dei beni, a prescindere dalla formale intestazione, mentre le prime due ipotesi non pongono particolari problemi interpretativi e valutativi, trattandosi di imprese create con capitali di origine illecita e gestite con metodo mafioso, nell'ipotesi dell'impresa "a partecipazione mafiosa" appare invece indispensabile distinguere se vi è stato un inquinamento del ciclo aziendale (e da quale momento), in quanto esercitato con metodi mafiosi, ovvero solo un'immissione di capitali illeciti, senza alterazione del ciclo aziendale. Secondo la descritta classificazione, è possibile affermare che gli enti riferibili al ricorrente, siano, in realtà, imprese mafiose originarie, in quanto gestite con metodo mafioso e mediante immissione di capitali di origine illecita, secondo quanto evidenziato sia nel decreto impugnato, sia, più diffusamente, nel decreto del Tribunale di Palermo (cfr. pagg. 29 e sgg. del decreto del Tribunale). Si espone, con motivazione ampia e non resistita da elementi contrari nemmeno illustrati nel ricorso, che l'impresa del AL ha operato spendendo l'illecita capacità di interferenza di Lo RF, per avvantaggiarsi nell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti che è riuscita ad ottenere per anni. Sono valorizzati, nel decreto di primo grado, diversi episodi attestanti interferenze e vere e proprie minacce allorché, dopo diverso tempo di gestione in monopolio, erano stati emanati atti, da soggetti pubblici, che escludevano l'impresa AL dalla lucrosa attività. Ampia e coerente è la descrizione dell'attività svolta da Lo RF, il quale per i giudici della prevenzione ha speso la propria caratura criminale nell'interesse dell'impresa in cui operava da vero e proprio dominus.
2.3. Il terzo motivo è privo di fondamento posto che non può essere rimessa alla valutazione del dichiarante l'attribuzione del carattere mafioso dell'impresa, qualificazione che resta, ovviamente, di appannaggio dell'autorità giudiziaria. Peraltro le dichiarazioni indicate dal ricorrente, condurrebbero a diversa conclusione, rispetto a quelle riportate nel decreto impugnato e riferite sempre allo stesso dichiarante che, invece, nell'ambito del procedimento n. 4605/2015 definito dal Tribunale di Palermo in data 17 luglio 2014, ha ritenuto esistente un consorzio di gestione rifiuti di proprietà del Lo RF " in Misilmeri, " presso il quale lavoravano anche due persone assassinate nel maggio 2009, in un agguato mafioso. Tanto a riprova, secondo il narrato del collaboratore, della commistione tra la condotta del Lo RF, indicato dai giudici della prevenzione quale capo mandamento di Misilmeri e l'attività imprenditoriale svolta in modo occulto, tramite l'intestazione formale a AL, anche assicurando a malavitosi l'assunzione presso la ditta, onde ottenere copertura. 11 2.4. Il quarto motivo è inammissibile. E' principio affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416) quello secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce un vizio indicare, a di pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio dedotto e chiarirne, altresì, la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. Tale decisività non risulta illustrata nel caso di specie.
3. Il ricorso proposto da IA AL, nonché RO Di IE, ST ed AN AL, è infondato.
3.1. Sia il primo che il secondo motivo di ricorso sono inammissibili per un duplice ordine di ragioni. Ciò, in primo luogo in quanto la misura di prevenzione personale, imposta a AL, è stata revocata dai giudici di appello con il decreto impugnato. In secondo luogo la critica è generica posto che non si specifica nel ricorso, in relazione alla disposta confisca, quali beni tra quelli confiscati, non potrebbero farsi rientrare nella permanenza della pericolosità sociale qualificata, manifestata dal AL in periodo risalente fino al marzo 2012. Sicché non è illustrato, sufficientemente l'interesse alle censure prospettate.
3.2. Quanto al terzo motivo, si richiamano le argomentazioni svolte al par.
2.1. trattandosi di identica censura proposta da AN Lo RF al par. citato. E' solo il caso di aggiungere che circa la denunciata omessa motivazione relativamente alle sommarie informazioni testimoniali rese da AT NO, cognata di AL, in ordine al bene immobile sito in Misilmeri, depositate nel giudizio di appello, la censura è genericamente prospettata, anche in relazione alla decisività del dato che si assume omesso, ai fini di una diversa, più favorevole soluzione per i ricorrenti.
3.3.Circa il quarto motivo si richiamano gli argomenti di cui al par. 2.2., per il quinto motivo si richiamano gli argomenti esposti al par. 2.3., per il sesto, quanto esposto al par. 2.4., trattandosi di identiche critiche già affrontate per la posizione di Lo RF.
3.4. Il settimo motivo è generico e non si confronta con la motivazione, nel complesso resa dai giudici di prevenzione, con specifico riferimento a quella del Tribunale che individua una diretta derivazione, dalla ditta individuale intestata al AL, della s.r.l. costituita dal AL e i suoi figli. Circa il carattere di "impresa mafiosa" della ditta individuale e in relazione alla motivazione del provvedimento di primo e di secondo grado, circa il carattere illecito della stessa, si rimanda al paragrafo 2.2.2. 12 4. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27/09/2019 Presidente Il consigliere estensore Barbara Calaselice RO PezzulloMaz Нос а CORTE SU DEPOSITATA IN LERA - 1 AIR 2000 IL FUNZIONARIO DIUDIZIARIO IL FUNZIONADIO GIUDIZI dott.ssa Maria Cristina D'Ange 13