Art. 4.
Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le modalita' per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi di cui agli articoli precedenti.
Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le modalita' per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi di cui agli articoli precedenti.