Articolo 19 della Legge 25 novembre 1971, n. 1079
Articolo 18
Versione
4 gennaio 1972
Art. 19. (Decorrenza delle norme)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
I lavoratori che hanno lasciato il servizio successivamente al 31 dicembre 1968 senza aver maturato il diritto a pensione, o i loro superstiti, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle disposizioni in essa contenute, qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per morte o per riconosciuta invalidita' oppure per raggiunti limiti di eta' e sempreche' da tale applicazione derivi per essi il diritto a pensione a carico del Fondo.
L'esercizio di detta facolta' comporta:
a) il trasferimento dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi riconosciuti utili agli effetti della pensione a carico del Fondo;
b) il conguaglio dei ratei di pensione che l'interessato abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria con quelli da liquidarsi a carico del Fondo;
c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennita' una tantum - maggiorato degli interessi legali - che abbia percepito ai sensi dell'articolo 27 o 30 della legge 31 marzo 1956, n. 293 .
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma, lettera a), e quinto comma dell'articolo 7 e agli articoli 9, 10 e 13 della presente legge si applicano anche nei confronti delle pensioni e delle posizioni in atto anteriormente al 1 gennaio 1969.
Tuttavia, i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo piu' elevato rispetto alla misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria, mantengono il maggiore trattamento, fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o della quota di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

Entrata in vigore il 4 gennaio 1972
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