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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8653 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 22590/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Valentina Di Peppe Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12/5/2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
29/9/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 1/12/1983, rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA PRUDENTE nel cui studio in MILANO,
VIA MANLIO E GIOACCHINO SAVARE' n.1 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. DAVIDE MONTANI nel cui studio in MILANO, VIA SOAVE n. 5 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 9/6/2021.
OGGETTO: Divorzio contenzioso.
1
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
• Disporre che la minore possa proseguire il percorso con lo psicologo di cui necessita e la Per_1 cui documentazione è a disposizione del sig. dal 1 dicembre 2021 avvalorata dalla relazione del.2 CP_1
.11.22
• Confermare e Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre con Persona_2 collocamento presso la stessa
• Confermare e Disporre che la minore trascorra le vacanze pasquali ad anni alterni con la Per_1 madre dalla mattina della domenica fino alla sera del lunedì, con il benestare della minore;
• Confermare e Disporre che la minore trascorra per le vacanze natalizie la settimana di Natale (dal
24 al 29 dicembre) di ogni anno con un genitore e l'altra settimana (dal 30 al 6 gennaio) con l'altro genitore, con il benestare della minore;
• Disporre che il sig. trascorra con la figlia le vacanze estive alternando annualmente il mese CP_1 di agosto ad altri periodi estivi di giugno e luglio disposti dal Tribunale, nei limiti dei trenta giorni ogni periodo estivo (giugno/agosto), con il benestare della minore;
• Disporre che il sig. versi un contributo al mantenimento della figlia di 300,00 euro ogni 15 CP_1 di ogni mese dell'anno
• Disporre che sia la Signora direttamente a ricevere l'assegno famigliare al 100% Pt_1
• Confermare e disporre che le spese straordinarie, “scolastiche, extra-scolastiche e sanitarie” vengano poste a carico esclusivo del sig CP_1
• Con vittoria di spese ed onorari
Per CP_1
1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori e collocate presso la madre, anche ai fini della residenza;
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) la minore trascorrerà le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre dalla mattina della domenica alla sera del lunedì
4) la minore trascorrerà le vacanze natalizie la settimana di Natale (dal 24 al 29 dicembre) di ogni anno con un genitore e l'altra settimana (dal 30 al 6 gennaio) con l'altro genitore
5) la figlia trascorrerà le vacanze estive dall'1 al 31 agosto di ogni anno con il padre, presso il suo domicilio
o un un'altra località in territorio italiano scelta dal resistente e previamente comunicata alla signora
; i costi necessari affinché la figlia raggiunga il padre resteranno a carico esclusivo di Pt_1
2 quest'ultimo, mentre la madre sarà tenuta ad accompagnare la minore sino all'aeroporto di Palermo a proprie spese;
6) Il sig. verserà alla sig.ra un contributo al mantenimento della figlia pari euro 300,00 CP_1 Pt_1 ogni 15 del mese dell'anno, escluso il mese di agosto, nel corso del quale la sig.ra verserà al sig. Pt_1 un contributo al mantenimento della figlia di euro 300,00 entro il giorno 15; CP_1
7) le spese straordinarie, “scolastiche, extrascolastiche e sanitarie” saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
GO (MI) il 17.5.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2008, atto n. 6 – Parte II, serie A.
Dal matrimonio è nata la figlia (il 27.6.2009). Per_1
Le parti si sono separate consensualmente, come da decreto di omologa del Tribunale di
Milano del 20.12.2016, prevedendo l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento unitamente alla madre in CA RA (AG), contributo di mantenimento a carico del padre pari ad € 300 mensili nei mesi in cui non si sarebbe recato in Sicilia a far visita alla bambina, e pari ad €
200 negli altri mesi, spese straordinarie al 100% a carico del padre.
Con ricorso, depositato in data 12.5.2021, deduceva come i rapporti con Parte_1
l'ex marito fossero sempre stati molto difficili, tanto che lo aveva denunciato sia per maltrattamenti in famiglia che per omesso versamento del contributo di mantenimento. Il resistente, difatti, spesso corrispondeva solo tardivamente il contributo dovuto o saltava alcune mensilità, laddove la ricorrente
– priva di occupazione e madre anche di un altro figlio avuto da una successiva relazione – necessitava di puntualità nella percezione del mantenimento. La ricorrente evidenziava, poi, come le spese di viaggio del resistente dovessero essere poste a suo carico, non essendo legittimo ridurre il mantenimento, così come previsto in separazione, nei mesi in cui il padre si fosse recato in Sicilia a trovare la figlia.
In merito al regime di visita della minore, la ricorrente si riportava alle condizioni stabilite dal
Tribunale di Agrigento, il quale - a seguito di ricorso ex art. 710 c.p.c. proposto dal sig. così CP_1 statuiva:
3 • “le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre dalla mattina della domenica fino alla sera del lunedì;
• Per le vacanze natalizie la settimana di Natale ( dal 24 al 29 dicembre) di ogni anno con un genitore
e l'altra settimana (dal 30 al 6 gennaio) con l'altro genitore;
• Un intero fine settimana al mese, da comunicare alla resistente con un preavviso di almeno una settimana ( in base alle possibilità economiche e agli impegni del ricorrente), dalla mattina del sabato alla sera della domenica presso il domicilio del ricorrente a Cassano d'Adda anche avvalendosi di servizi assistenza e accompagnamento ai minori forniti dalle principali compagnie aeree, oppure prelevando la minore presso il domicilio della madre dalle 10:00 del sabato e accompagnandola alle 19:30 della domenica
, • Le vacanze estive dal primo al 31 agosto di ogni anno presso il domicilio del ricorrente a Cassano d'Adda
o in un'altra località in territorio italiano scelta dal ricorrente”;
Rispetto a tale calendario determinato dal Tribunale di Agrigento, la ricorrente richiedeva modificarsi solo il periodo estivo, stabilendo che il mese di agosto fosse trascorso dalla minore ad anni alterni con entrambi i genitori, dichiarandosi disponibile a prevedere per il padre – laddove non gli fosse spettata la frequentazione nel mese di agosto – altri periodi di vacanza con la figlia.
La ricorrente evidenziava, poi, come il resistente cercasse di coinvolgere la minore nelle discussioni dei genitori e cercasse di condizionarla negativamente verso la madre.
Pertanto, la ricorrente richiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, conferma delle condizioni di visita di cui al decreto del Tribunale di
Agrigento tranne che per il periodo estivo, contributo di mantenimento a carico del padre pari ad €
300 mensili, spese straordinarie al 100% a carico del padre, condanna del resistente a corrispondere la somma di € 547,60 quali spese straordinarie arretrate.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.9.2021, si costituiva in giudizio il quale contestava quanto ex adverso dedotto, evidenziando come il matrimonio era CP_1 entrato in crisi a causa del comportamento della ricorrente, che era solita trascorrere la serata in compagnia di altre persone, uscendo di casa a tarda sera, per rientrarvi dopo avere passato la notte altrove;
pertanto, la cura della minore era rimessa, perlopiù, al padre, atteso che la madre era spesso fuori casa. Il resistente, quindi, negava fermamente l'accusa di maltrattamenti mossa da controparte, precisando come anche la ricorrente fosse, a sua volta, imputata in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Agrigento, per avergli impedito di esercitare regolarmente il proprio diritto di visita.
Quanto all'aspetto economico, il resistente acconsentiva alla determinazione del contributo di mantenimento per la minore in € 300 mensili, sia pure evidenziando i costi da lui sostenuti per i viaggi da e verso la Sicilia, e richiedendo che, per il mese di agosto, nel quale la figlia è con lui, non fosse disposto alcun contributo a suo carico e fosse, invece, disposto contributo a carico della ricorrente.
4 Il resistente, quanto al diritto di visita, richiedeva di trascorrere ogni agosto con la figlia, evidenziando che è l'unico periodo dell'anno in cui può prendere ferie per un periodo prolungato, mentre la madre, non avendo attività lavorativa, non ha l'esigenza di trascorrere agosto con la figlia, potendo organizzare anche altri periodi feriali. In punto di mantenimento, infine, il resistente contestava le spese straordinarie ex adverso richieste, e domandava porsi le spese straordinarie al 50% tra le parti.
Pertanto, il resistente richiedeva l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, la conferma di quanto statuito dal Tribunale di Agrigento sul diritto di visita con la precisazione che la madre avrebbe accompagnato la minore all'aeroporto di Palermo a proprie spese, contributo di mantenimento a carico del padre pari ad € 300 mensili tranne che per il mese di agosto quando sarà la ricorrente a corrispondere € 300 mensili, spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore.
In data 5.10.2021 si teneva l'udienza presidenziale, e il Presidente, attesa l'impossibilità di una soluzione transattiva, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1) Conferma l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre;
2) Conferma il vigente regime di frequentazione padre-figlia, con la precisazione che nel corso delle vacanze estive il terrà la figlia, oltre all'intero mese di agosto, altre due settimane (se concordate) o almeno CP_1 un'altra settimana, in periodo da concordare (in mancanza di accordo, ad anni alterni, la terza o la quarta settimana di giugno); la madre accompagnerà da CA RA a Palermo e viceversa e la Per_1 ragazzina si imbarcherà in aereo da sola, con l'assistenza di un assistente di volo;
le spese per i viaggi di
da Palermo a Milano e ritorno saranno a carico del Per_1 CP_1
3) Stima superfluo l'ascolto della minore da parte del Tribunale;
4) Conferma i provvedimenti economici vigenti, quanto al contributo mensile a carico del (contributo CP_1 da versare alla entro il giorno 20 di ogni mese); pone a carico del Billeci il 100% delle spese per Pt_1 tassa di iscrizione presso scuola pubblica e per i libri di testo e l'80% delle spese mediche relative alla figlia, non coperte dal S.S.N.; le restanti spese straordinarie (anche le spese scolastiche diverse dalla tassa di iscrizione in scuola pubblica e libri di testo) saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno;
si indicano di seguito le spese straordinarie, come sopra ripartite:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
5 Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero
e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Rigettate le istanze istruttorie, parte ricorrente richiedeva l'autorizzazione del padre per la prosecuzione di trattamento psicoterapico per la minore;
atteso il ritardo paterno nel prestare detto consenso e l'elevata conflittualità tra i genitori, il Giudice, con ordinanza del 22.12.2022, disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre e conferiva incarico di monitoraggio ai Servizi
Sociali.
6 Atteso il rifiuto manifestato dalla minore ad incontrare il padre, con ordinanza del 29.4.2024, venivano disposti incontri osservati padre/figlia, inizialmente a mezzo di videochiamate e in seguito presso il domicilio del padre.
A seguito di monitoraggio, la causa giungeva all'udienza del 29.9.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
La causa era decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
Pertanto, il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto sulle domande inerenti la genitorialità ed i tempi di permanenza della minore con i genitori, quanto sulle domande economiche. In particolare, con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate ed esplicitamente richieste dal giudice.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente giusto decreto di omologa di questo Tribunale del
20.12.2016, e pertanto, essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
7 La responsabilità genitoriale
Le parti hanno una figlia, di anni 16. Per_1
In sede di separazione consensuale, le parti prevedevano l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre in CA RA (AG).
In sede di ricorso, la ricorrente allegava alcune problematiche relative all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del resistente, evidenziando come quest'ultimo coinvolgesse nei conflitti genitoriali, cercando di denigrare, ai suoi occhi, la madre. Il resistente, dal canto Per_1 suo, in sede di comparsa, rilevava come fosse la madre a intromettersi nei rapporti padre/figlia, tentando di ostacolare il normale svolgersi della relazione genitoriale.
Tale coinvolgimento nel conflitto familiare ha comportato la necessità per la minore di intraprendere un percorso psicologico, avviato già nel 2018 e proseguito, sino al 2020, tramite sei incontri presso la Neuropsichiatria Infantile di Agrigento (cfr. doc. 5 allegato al ricorso). La prosecuzione di tale percorso appariva necessaria (cfr. certificato del dott. del Persona_3
1.12.2021, che prescriveva alla minore il percorso psicoterapico, in ragione di un “disturbo relazionale e fragilità psichica”), tanto che la madre richiedeva al resistente, tramite PEC del 7.2.2022 inoltrata al legale di quest'ultimo, di sottoscrivere il consenso al supporto psicologico presso una professionista privata (cfr. doc. 16 allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente). In sede di memoria ex art. 183 c. 6 n.1 c.p.c. del 22.4.2022, la ricorrente rappresentava di essere ancora in attesa del consenso paterno al percorso psicologico e ribadiva la difficoltà di ottenere collaborazione quanto alle scelte da assumere nell'interesse della minore. La richiesta di sottoscrivere il consenso al percorso per la minore veniva, nuovamente, ribadita nelle mail del 19.5.2022, del 15.9.2022 e del 9.11.2022
(cfr. doc. 17 allegato alla memoria del 23.11.2022 di parte ricorrente), cui veniva allegata relazione del 2.11.2022 redatta da dirigente medico della NPI di Agrigento, nella quale si evidenziava che: la minore era già stata seguita, due anni addietro, per problematiche emotivo comportamentali correlate a grave conflittualità genitoriale;
che aveva effettuato psicoterapia presso professionista privato per cinque sedute senza potere proseguire a causa del mancato consenso alla terapia da parte del padre;
che la minore è coinvolta in una gravissima conflittualità genitoriale ed è triangolata nel conflitto genitoriale, con conseguente sofferenza emotiva caratterizzata da deflessione del tono dell'umore, manifestazioni ansiose, paure, labilità emotiva;
che era necessario riprendere il percorso psicoterapico interrotto o intraprenderne uno nuovo (cfr. doc. 17 allegato alla memoria del 23.11.2022 di parte ricorrente). Il resistente, solamente ad esito dell'intervento del Giudice, acconsentiva al percorso psicoterapico della figlia, con dichiarazione resa il 13.12.2022 (cfr. dichiarazione versata in atti il
14.12.2022).
8 In corso di causa, ha iniziato a sviluppare alcune resistenze nei confronti della figura Per_1 paterna.
Nella relazione dei Servizi Sociali di CA RA del 6.4.2023 si dà atto che la minore si rifiutava di trascorrere alcuni giorni insieme al padre nel mese di marzo 2023 e manifestava all'operatrice del Servizio Sociale “la sua rabbia nei confronti di un padre che continua ad accusarla
e a farla sentire in colpa perché vive con la madre, in un brutto posto e perché sta crescendo con la mentalità di una meridionale”; la minore, in particolare, esprimeva il proprio rifiuto di ritornare a
Milano dal padre, non recandosi da lui per le vacanze estive del 2023.
Analoghe difficoltà persistono anche successivamente, come rappresentato dai Servizi Sociali di CA RA nella relazione del 7.3.2024, nella quale si dà atto che: “A fine estate, Per_1 giunge in ufficio spontaneamente, fortemente turbata, stanca e demotivata. Dopo aver tenuto il padre bloccato in tutti i contatti e dopo un lavoro di supporto e motivazione, la ragazza decide di sentirlo nuovamente per raccontargli della scuola e dell'estate, ma il signor a detta di CP_1 Per_1 riprende con gli atteggiamenti denigratori verso la figlia, a parlare male della signora ed a Pt_1 criticare il paese dove vive e la realtà che la circonda. Per la cosa più grave è l'opinione Per_1 del padre che definisce la madre 'una prostituta a pagamento'”. La minore avverte la mancanza da parte del padre di un autentico interesse nei suoi riguardi e riporta che quest'ultimo utilizzi le chiamate o gli incontri al solo scopo di denigrare la madre.
Anche nella relazione dei Servizi Sociali di CA RA del 28.10.2024, si dà atto che la minore ha bloccato il padre su tutti i canali social, “una scelta che le ha permesso di vivere senza critiche continue, questo ha contribuito a farle recuperare fiducia in se stessa e a liberarsi del senso di fallimento che derivava dal sentirsi sminuita nel quotidiano”; i Servizi Sociali precisavano che la scelta della minore di distanziarsi dal padre aveva avuto “un impatto positivo sul suo benessere emotivo”.
La minore, a seguito di tre videochiamate osservate, svoltesi positivamente il 12.9.2024, il
1.10.2024 e il 29.10.2024, si apriva maggiormente alla figura paterna (cfr. relazione dei Servizi
Sociali di Pozzo d'Adda del 29.10.2024), ma tale ripresa dei rapporti si arrestava nuovamente, come relazionato dai Servizi Sociali: “Dopo gli incontri in videochiamata organizzati con la mediazione degli operatori, sembrava che il rapporto stesse migliorando, inizialmente faticoso, a causa di momenti di imbarazzo e dell'atteggiamento talvolta critico del padre, che ha richiesto l'intervento degli operatori, poi sembrava che il tutto stesse andando in modo più fluido, anche se non sono mancati elementi di fragilità relazionale. Tuttavia, nel corso delle successive occasioni, la dinamica relazionale si è rapidamente incrinata: ha iniziato a rivolgere al padre richieste economiche Per_1 legate a necessità personali – tra cui una gita scolastica, il patentino per la guida e l'acquisto di una
9 mini car – che il padre ha vissuto con disagio, percependole come pressioni o pretese. Questo ha reso l'atmosfera dei colloqui tesa e poco produttiva, fino a determinarne la sospensione”. La minore, quindi, riferiva di avere contatti telefonici altalenanti col padre, dichiarava di non volere trascorrere le vacanze a Milano e di non desiderare, attualmente, un rapporto stabile con il padre, descrivendolo come “una persona superficiale e piena di convinzioni” e riferendo “di non tollerare il suo atteggiamento denigratorio nei confronti della madre che – a detta del padre – la influenzerebbe negativamente” (cfr. relazione dei Servizi Sociali di CA RA del 13.6.2025). Anche il sig. confermava di non avere più contatti con la figlia dal mese di dicembre 2024 (cfr. relazione CP_1 dei Servizi Sociali di Pozzo D'Adda del 30.6.2025).
Alla luce dell'iter processuale descritto, è emerso che il sig. sebbene senz'altro legato CP_1 da un sincero affetto alla figlia, non sia adeguatamente riuscito a comprenderne i bisogni, come accaduto in occasione del consenso da prestare al trattamento psicoterapico, concesso solo su impulso del Giudice a distanza di quasi un anno dalla prima richiesta della madre;
né il padre ha mai mostrato una reale apertura nei confronti dell'attuale contesto di vita della minore, ponendosi in un'ottica di svalutazione dello stesso, accrescendo, così, la propria distanza da la quale non si è sentita Per_1 adeguatamente accolta dal resistente.
Tali carenze genitoriali, esaminate unitamente all'elevata conflittualità esistente tra le parti e alla distanza geografica, inducono il Tribunale a confermare il provvedimento di affidamento esclusivo della minore alla madre, già assunto con ordinanza del 22.12.2022. L'affidamento condiviso, pure richiesto dal resistente, non appare rispondente all'interesse della minore, atteso che lo stesso si tradurrebbe in un sostanziale stallo rispetto alle scelte da assumere per proprio Per_1 come accaduto nel caso del percorso psicoterapico.
Viene, quindi, confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di lei, e con facoltà della madre di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggiore interesse per la figlia (scelte mediche, scolastico-educative, fissazione della residenza, adempimenti burocratici relativi alla minore).
Quanto ai rapporti padre/figlia, deve osservarsi come, allo stato, non sia possibile prevedere un calendario di frequentazioni, considerato il rifiuto manifestato da Vista la sua età (16 Per_1 anni) si ritiene che le frequentazioni padre/figlia saranno rimesse ai loro accordi, tenuto conto delle richieste e delle esigenze della minore.
Si mantiene il monitoraggio del Servizio Sociale di CA RA (AG) sul nucleo familiare, in collaborazione dei Servizi Sociali del luogo di residenza del padre, con l'incarico di favorire la relazione padre/figlia e di organizzare, laddove la minore manifesti il proprio desiderio a riguardo, videochiamate o incontri osservati padre/figlia. Si dispone, altresì, che la minore prosegua
10 il proprio percorso psicologico, e che entrambi i genitori avviino un percorso di sostegno alla genitorialità.
I Servizi Sociali sono invitati a inoltrare relazione semestrale di aggiornamento al Giudice
Tutelare territorialmente competente.
Il contributo di mantenimento per la figlia
Al fine di determinare il contributo di mantenimento dovuto dal padre per la figlia minore, atteso il collocamento di quest'ultima presso la madre, è necessario ricostruire le condizioni reddituali delle parti.
La ricorrente, in sede di ricorso, allegava di essere priva di occupazione;
in sede di udienza presidenziale del 5.10.2021, dichiarava di svolgere alcuni lavori di pulizia a nero, per l'importo di €
100/€ 150 mensili, oltre che di percepire il reddito di cittadinanza per € 800 mensili.
Il resistente svolge attività di lavoro dipendente e ha concluso, nel gennaio 2025, contratto di lavoro con la con buste paga di circa € 2.000 mensili (cfr. buste paga di marzo, aprile e Parte_2 maggio 2025 depositate il 26.6.2025). Ha altresì documentato un debito per un finanziamento con
AGOS per € 49.691.
Ciò premesso, va evidenziato come le parti, quanto al contributo di mantenimento ordinario dovuto dal padre, concordano nel determinarlo nella misura di € 300 mensili. Il resistente richiede di revocare il contributo solamente nel mese di agosto, ma tale richiesta, considerato che i rapporti con la figlia minore sono, allo stato, interrotti, deve essere disattesa.
Ritiene il Tribunale di precisare che tale importo – tenuto conto delle esigenze della minore e della rivalutazione decorrente dal 20.12.2016, data di omologa della separazione – va rideterminato, all'attualità, in € 370,00.
Quanto alle spese straordinarie, tenuto conto della disparità reddituale esistente in favore del padre, si ritiene di disporre che siano poste al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre e siano disciplinate come da linee guida del Tribunale di Milano approvate il 10 giugno 2025.
Le spese di lite
Le spese di lite, considerato il complesso iter di causa (rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente, rigetto della richiesta di affido condiviso del resistente) e della vicenda familiare, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
11 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in data 17.5.2008 in INZAGO (MI) trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1 medesimo Comune anno 2008, atto n. 6, parte II, serie A;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di INZAGO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento Persona_2 presso di lei, e con facoltà della madre di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggiore interesse per la figlia (scelte mediche, scolastico-educative, fissazione della residenza, adempimenti burocratici relativi alla minore);
4. Dispone che la minore frequenterà il padre liberamente in base al proprio volere;
5. Conferisce incarico ai Servizi Sociali di CA RA (AG) di monitorare il nucleo familiare e di favorire la relazione padre/figlia tramite l'organizzazione di videochiamate osservate o incontri osservati, tenuto conto delle esigenze della minore;
6. Dispone la prosecuzione di un percorso psicologico per la minore;
7. Invita entrambi i genitori ad aderire a un percorso di sostegno alla genitorialità;
8. Dispone che versi a , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia minore, entro il 20 di ogni mese, la somma di € 370,00, importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat da novembre 2026 (base di calcolo novembre 2025);
9. Dispone che le spese straordinarie siano poste al 70% a carico del padre e all'30% a carico della madre e siano disciplinate come da linee guida del Tribunale di Milano approvate il 10 giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
12 scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
13 10. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre.
11. Compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
CA RA (AG).
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Milano, 12.11.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Valentina Di Peppe Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12/5/2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
29/9/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 1/12/1983, rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA PRUDENTE nel cui studio in MILANO,
VIA MANLIO E GIOACCHINO SAVARE' n.1 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. DAVIDE MONTANI nel cui studio in MILANO, VIA SOAVE n. 5 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 9/6/2021.
OGGETTO: Divorzio contenzioso.
1
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
• Disporre che la minore possa proseguire il percorso con lo psicologo di cui necessita e la Per_1 cui documentazione è a disposizione del sig. dal 1 dicembre 2021 avvalorata dalla relazione del.2 CP_1
.11.22
• Confermare e Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre con Persona_2 collocamento presso la stessa
• Confermare e Disporre che la minore trascorra le vacanze pasquali ad anni alterni con la Per_1 madre dalla mattina della domenica fino alla sera del lunedì, con il benestare della minore;
• Confermare e Disporre che la minore trascorra per le vacanze natalizie la settimana di Natale (dal
24 al 29 dicembre) di ogni anno con un genitore e l'altra settimana (dal 30 al 6 gennaio) con l'altro genitore, con il benestare della minore;
• Disporre che il sig. trascorra con la figlia le vacanze estive alternando annualmente il mese CP_1 di agosto ad altri periodi estivi di giugno e luglio disposti dal Tribunale, nei limiti dei trenta giorni ogni periodo estivo (giugno/agosto), con il benestare della minore;
• Disporre che il sig. versi un contributo al mantenimento della figlia di 300,00 euro ogni 15 CP_1 di ogni mese dell'anno
• Disporre che sia la Signora direttamente a ricevere l'assegno famigliare al 100% Pt_1
• Confermare e disporre che le spese straordinarie, “scolastiche, extra-scolastiche e sanitarie” vengano poste a carico esclusivo del sig CP_1
• Con vittoria di spese ed onorari
Per CP_1
1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori e collocate presso la madre, anche ai fini della residenza;
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) la minore trascorrerà le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre dalla mattina della domenica alla sera del lunedì
4) la minore trascorrerà le vacanze natalizie la settimana di Natale (dal 24 al 29 dicembre) di ogni anno con un genitore e l'altra settimana (dal 30 al 6 gennaio) con l'altro genitore
5) la figlia trascorrerà le vacanze estive dall'1 al 31 agosto di ogni anno con il padre, presso il suo domicilio
o un un'altra località in territorio italiano scelta dal resistente e previamente comunicata alla signora
; i costi necessari affinché la figlia raggiunga il padre resteranno a carico esclusivo di Pt_1
2 quest'ultimo, mentre la madre sarà tenuta ad accompagnare la minore sino all'aeroporto di Palermo a proprie spese;
6) Il sig. verserà alla sig.ra un contributo al mantenimento della figlia pari euro 300,00 CP_1 Pt_1 ogni 15 del mese dell'anno, escluso il mese di agosto, nel corso del quale la sig.ra verserà al sig. Pt_1 un contributo al mantenimento della figlia di euro 300,00 entro il giorno 15; CP_1
7) le spese straordinarie, “scolastiche, extrascolastiche e sanitarie” saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
GO (MI) il 17.5.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2008, atto n. 6 – Parte II, serie A.
Dal matrimonio è nata la figlia (il 27.6.2009). Per_1
Le parti si sono separate consensualmente, come da decreto di omologa del Tribunale di
Milano del 20.12.2016, prevedendo l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento unitamente alla madre in CA RA (AG), contributo di mantenimento a carico del padre pari ad € 300 mensili nei mesi in cui non si sarebbe recato in Sicilia a far visita alla bambina, e pari ad €
200 negli altri mesi, spese straordinarie al 100% a carico del padre.
Con ricorso, depositato in data 12.5.2021, deduceva come i rapporti con Parte_1
l'ex marito fossero sempre stati molto difficili, tanto che lo aveva denunciato sia per maltrattamenti in famiglia che per omesso versamento del contributo di mantenimento. Il resistente, difatti, spesso corrispondeva solo tardivamente il contributo dovuto o saltava alcune mensilità, laddove la ricorrente
– priva di occupazione e madre anche di un altro figlio avuto da una successiva relazione – necessitava di puntualità nella percezione del mantenimento. La ricorrente evidenziava, poi, come le spese di viaggio del resistente dovessero essere poste a suo carico, non essendo legittimo ridurre il mantenimento, così come previsto in separazione, nei mesi in cui il padre si fosse recato in Sicilia a trovare la figlia.
In merito al regime di visita della minore, la ricorrente si riportava alle condizioni stabilite dal
Tribunale di Agrigento, il quale - a seguito di ricorso ex art. 710 c.p.c. proposto dal sig. così CP_1 statuiva:
3 • “le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre dalla mattina della domenica fino alla sera del lunedì;
• Per le vacanze natalizie la settimana di Natale ( dal 24 al 29 dicembre) di ogni anno con un genitore
e l'altra settimana (dal 30 al 6 gennaio) con l'altro genitore;
• Un intero fine settimana al mese, da comunicare alla resistente con un preavviso di almeno una settimana ( in base alle possibilità economiche e agli impegni del ricorrente), dalla mattina del sabato alla sera della domenica presso il domicilio del ricorrente a Cassano d'Adda anche avvalendosi di servizi assistenza e accompagnamento ai minori forniti dalle principali compagnie aeree, oppure prelevando la minore presso il domicilio della madre dalle 10:00 del sabato e accompagnandola alle 19:30 della domenica
, • Le vacanze estive dal primo al 31 agosto di ogni anno presso il domicilio del ricorrente a Cassano d'Adda
o in un'altra località in territorio italiano scelta dal ricorrente”;
Rispetto a tale calendario determinato dal Tribunale di Agrigento, la ricorrente richiedeva modificarsi solo il periodo estivo, stabilendo che il mese di agosto fosse trascorso dalla minore ad anni alterni con entrambi i genitori, dichiarandosi disponibile a prevedere per il padre – laddove non gli fosse spettata la frequentazione nel mese di agosto – altri periodi di vacanza con la figlia.
La ricorrente evidenziava, poi, come il resistente cercasse di coinvolgere la minore nelle discussioni dei genitori e cercasse di condizionarla negativamente verso la madre.
Pertanto, la ricorrente richiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, conferma delle condizioni di visita di cui al decreto del Tribunale di
Agrigento tranne che per il periodo estivo, contributo di mantenimento a carico del padre pari ad €
300 mensili, spese straordinarie al 100% a carico del padre, condanna del resistente a corrispondere la somma di € 547,60 quali spese straordinarie arretrate.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.9.2021, si costituiva in giudizio il quale contestava quanto ex adverso dedotto, evidenziando come il matrimonio era CP_1 entrato in crisi a causa del comportamento della ricorrente, che era solita trascorrere la serata in compagnia di altre persone, uscendo di casa a tarda sera, per rientrarvi dopo avere passato la notte altrove;
pertanto, la cura della minore era rimessa, perlopiù, al padre, atteso che la madre era spesso fuori casa. Il resistente, quindi, negava fermamente l'accusa di maltrattamenti mossa da controparte, precisando come anche la ricorrente fosse, a sua volta, imputata in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Agrigento, per avergli impedito di esercitare regolarmente il proprio diritto di visita.
Quanto all'aspetto economico, il resistente acconsentiva alla determinazione del contributo di mantenimento per la minore in € 300 mensili, sia pure evidenziando i costi da lui sostenuti per i viaggi da e verso la Sicilia, e richiedendo che, per il mese di agosto, nel quale la figlia è con lui, non fosse disposto alcun contributo a suo carico e fosse, invece, disposto contributo a carico della ricorrente.
4 Il resistente, quanto al diritto di visita, richiedeva di trascorrere ogni agosto con la figlia, evidenziando che è l'unico periodo dell'anno in cui può prendere ferie per un periodo prolungato, mentre la madre, non avendo attività lavorativa, non ha l'esigenza di trascorrere agosto con la figlia, potendo organizzare anche altri periodi feriali. In punto di mantenimento, infine, il resistente contestava le spese straordinarie ex adverso richieste, e domandava porsi le spese straordinarie al 50% tra le parti.
Pertanto, il resistente richiedeva l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, la conferma di quanto statuito dal Tribunale di Agrigento sul diritto di visita con la precisazione che la madre avrebbe accompagnato la minore all'aeroporto di Palermo a proprie spese, contributo di mantenimento a carico del padre pari ad € 300 mensili tranne che per il mese di agosto quando sarà la ricorrente a corrispondere € 300 mensili, spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore.
In data 5.10.2021 si teneva l'udienza presidenziale, e il Presidente, attesa l'impossibilità di una soluzione transattiva, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1) Conferma l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre;
2) Conferma il vigente regime di frequentazione padre-figlia, con la precisazione che nel corso delle vacanze estive il terrà la figlia, oltre all'intero mese di agosto, altre due settimane (se concordate) o almeno CP_1 un'altra settimana, in periodo da concordare (in mancanza di accordo, ad anni alterni, la terza o la quarta settimana di giugno); la madre accompagnerà da CA RA a Palermo e viceversa e la Per_1 ragazzina si imbarcherà in aereo da sola, con l'assistenza di un assistente di volo;
le spese per i viaggi di
da Palermo a Milano e ritorno saranno a carico del Per_1 CP_1
3) Stima superfluo l'ascolto della minore da parte del Tribunale;
4) Conferma i provvedimenti economici vigenti, quanto al contributo mensile a carico del (contributo CP_1 da versare alla entro il giorno 20 di ogni mese); pone a carico del Billeci il 100% delle spese per Pt_1 tassa di iscrizione presso scuola pubblica e per i libri di testo e l'80% delle spese mediche relative alla figlia, non coperte dal S.S.N.; le restanti spese straordinarie (anche le spese scolastiche diverse dalla tassa di iscrizione in scuola pubblica e libri di testo) saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno;
si indicano di seguito le spese straordinarie, come sopra ripartite:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
5 Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero
e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Rigettate le istanze istruttorie, parte ricorrente richiedeva l'autorizzazione del padre per la prosecuzione di trattamento psicoterapico per la minore;
atteso il ritardo paterno nel prestare detto consenso e l'elevata conflittualità tra i genitori, il Giudice, con ordinanza del 22.12.2022, disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre e conferiva incarico di monitoraggio ai Servizi
Sociali.
6 Atteso il rifiuto manifestato dalla minore ad incontrare il padre, con ordinanza del 29.4.2024, venivano disposti incontri osservati padre/figlia, inizialmente a mezzo di videochiamate e in seguito presso il domicilio del padre.
A seguito di monitoraggio, la causa giungeva all'udienza del 29.9.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
La causa era decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
Pertanto, il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto sulle domande inerenti la genitorialità ed i tempi di permanenza della minore con i genitori, quanto sulle domande economiche. In particolare, con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate ed esplicitamente richieste dal giudice.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente giusto decreto di omologa di questo Tribunale del
20.12.2016, e pertanto, essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
7 La responsabilità genitoriale
Le parti hanno una figlia, di anni 16. Per_1
In sede di separazione consensuale, le parti prevedevano l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre in CA RA (AG).
In sede di ricorso, la ricorrente allegava alcune problematiche relative all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del resistente, evidenziando come quest'ultimo coinvolgesse nei conflitti genitoriali, cercando di denigrare, ai suoi occhi, la madre. Il resistente, dal canto Per_1 suo, in sede di comparsa, rilevava come fosse la madre a intromettersi nei rapporti padre/figlia, tentando di ostacolare il normale svolgersi della relazione genitoriale.
Tale coinvolgimento nel conflitto familiare ha comportato la necessità per la minore di intraprendere un percorso psicologico, avviato già nel 2018 e proseguito, sino al 2020, tramite sei incontri presso la Neuropsichiatria Infantile di Agrigento (cfr. doc. 5 allegato al ricorso). La prosecuzione di tale percorso appariva necessaria (cfr. certificato del dott. del Persona_3
1.12.2021, che prescriveva alla minore il percorso psicoterapico, in ragione di un “disturbo relazionale e fragilità psichica”), tanto che la madre richiedeva al resistente, tramite PEC del 7.2.2022 inoltrata al legale di quest'ultimo, di sottoscrivere il consenso al supporto psicologico presso una professionista privata (cfr. doc. 16 allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente). In sede di memoria ex art. 183 c. 6 n.1 c.p.c. del 22.4.2022, la ricorrente rappresentava di essere ancora in attesa del consenso paterno al percorso psicologico e ribadiva la difficoltà di ottenere collaborazione quanto alle scelte da assumere nell'interesse della minore. La richiesta di sottoscrivere il consenso al percorso per la minore veniva, nuovamente, ribadita nelle mail del 19.5.2022, del 15.9.2022 e del 9.11.2022
(cfr. doc. 17 allegato alla memoria del 23.11.2022 di parte ricorrente), cui veniva allegata relazione del 2.11.2022 redatta da dirigente medico della NPI di Agrigento, nella quale si evidenziava che: la minore era già stata seguita, due anni addietro, per problematiche emotivo comportamentali correlate a grave conflittualità genitoriale;
che aveva effettuato psicoterapia presso professionista privato per cinque sedute senza potere proseguire a causa del mancato consenso alla terapia da parte del padre;
che la minore è coinvolta in una gravissima conflittualità genitoriale ed è triangolata nel conflitto genitoriale, con conseguente sofferenza emotiva caratterizzata da deflessione del tono dell'umore, manifestazioni ansiose, paure, labilità emotiva;
che era necessario riprendere il percorso psicoterapico interrotto o intraprenderne uno nuovo (cfr. doc. 17 allegato alla memoria del 23.11.2022 di parte ricorrente). Il resistente, solamente ad esito dell'intervento del Giudice, acconsentiva al percorso psicoterapico della figlia, con dichiarazione resa il 13.12.2022 (cfr. dichiarazione versata in atti il
14.12.2022).
8 In corso di causa, ha iniziato a sviluppare alcune resistenze nei confronti della figura Per_1 paterna.
Nella relazione dei Servizi Sociali di CA RA del 6.4.2023 si dà atto che la minore si rifiutava di trascorrere alcuni giorni insieme al padre nel mese di marzo 2023 e manifestava all'operatrice del Servizio Sociale “la sua rabbia nei confronti di un padre che continua ad accusarla
e a farla sentire in colpa perché vive con la madre, in un brutto posto e perché sta crescendo con la mentalità di una meridionale”; la minore, in particolare, esprimeva il proprio rifiuto di ritornare a
Milano dal padre, non recandosi da lui per le vacanze estive del 2023.
Analoghe difficoltà persistono anche successivamente, come rappresentato dai Servizi Sociali di CA RA nella relazione del 7.3.2024, nella quale si dà atto che: “A fine estate, Per_1 giunge in ufficio spontaneamente, fortemente turbata, stanca e demotivata. Dopo aver tenuto il padre bloccato in tutti i contatti e dopo un lavoro di supporto e motivazione, la ragazza decide di sentirlo nuovamente per raccontargli della scuola e dell'estate, ma il signor a detta di CP_1 Per_1 riprende con gli atteggiamenti denigratori verso la figlia, a parlare male della signora ed a Pt_1 criticare il paese dove vive e la realtà che la circonda. Per la cosa più grave è l'opinione Per_1 del padre che definisce la madre 'una prostituta a pagamento'”. La minore avverte la mancanza da parte del padre di un autentico interesse nei suoi riguardi e riporta che quest'ultimo utilizzi le chiamate o gli incontri al solo scopo di denigrare la madre.
Anche nella relazione dei Servizi Sociali di CA RA del 28.10.2024, si dà atto che la minore ha bloccato il padre su tutti i canali social, “una scelta che le ha permesso di vivere senza critiche continue, questo ha contribuito a farle recuperare fiducia in se stessa e a liberarsi del senso di fallimento che derivava dal sentirsi sminuita nel quotidiano”; i Servizi Sociali precisavano che la scelta della minore di distanziarsi dal padre aveva avuto “un impatto positivo sul suo benessere emotivo”.
La minore, a seguito di tre videochiamate osservate, svoltesi positivamente il 12.9.2024, il
1.10.2024 e il 29.10.2024, si apriva maggiormente alla figura paterna (cfr. relazione dei Servizi
Sociali di Pozzo d'Adda del 29.10.2024), ma tale ripresa dei rapporti si arrestava nuovamente, come relazionato dai Servizi Sociali: “Dopo gli incontri in videochiamata organizzati con la mediazione degli operatori, sembrava che il rapporto stesse migliorando, inizialmente faticoso, a causa di momenti di imbarazzo e dell'atteggiamento talvolta critico del padre, che ha richiesto l'intervento degli operatori, poi sembrava che il tutto stesse andando in modo più fluido, anche se non sono mancati elementi di fragilità relazionale. Tuttavia, nel corso delle successive occasioni, la dinamica relazionale si è rapidamente incrinata: ha iniziato a rivolgere al padre richieste economiche Per_1 legate a necessità personali – tra cui una gita scolastica, il patentino per la guida e l'acquisto di una
9 mini car – che il padre ha vissuto con disagio, percependole come pressioni o pretese. Questo ha reso l'atmosfera dei colloqui tesa e poco produttiva, fino a determinarne la sospensione”. La minore, quindi, riferiva di avere contatti telefonici altalenanti col padre, dichiarava di non volere trascorrere le vacanze a Milano e di non desiderare, attualmente, un rapporto stabile con il padre, descrivendolo come “una persona superficiale e piena di convinzioni” e riferendo “di non tollerare il suo atteggiamento denigratorio nei confronti della madre che – a detta del padre – la influenzerebbe negativamente” (cfr. relazione dei Servizi Sociali di CA RA del 13.6.2025). Anche il sig. confermava di non avere più contatti con la figlia dal mese di dicembre 2024 (cfr. relazione CP_1 dei Servizi Sociali di Pozzo D'Adda del 30.6.2025).
Alla luce dell'iter processuale descritto, è emerso che il sig. sebbene senz'altro legato CP_1 da un sincero affetto alla figlia, non sia adeguatamente riuscito a comprenderne i bisogni, come accaduto in occasione del consenso da prestare al trattamento psicoterapico, concesso solo su impulso del Giudice a distanza di quasi un anno dalla prima richiesta della madre;
né il padre ha mai mostrato una reale apertura nei confronti dell'attuale contesto di vita della minore, ponendosi in un'ottica di svalutazione dello stesso, accrescendo, così, la propria distanza da la quale non si è sentita Per_1 adeguatamente accolta dal resistente.
Tali carenze genitoriali, esaminate unitamente all'elevata conflittualità esistente tra le parti e alla distanza geografica, inducono il Tribunale a confermare il provvedimento di affidamento esclusivo della minore alla madre, già assunto con ordinanza del 22.12.2022. L'affidamento condiviso, pure richiesto dal resistente, non appare rispondente all'interesse della minore, atteso che lo stesso si tradurrebbe in un sostanziale stallo rispetto alle scelte da assumere per proprio Per_1 come accaduto nel caso del percorso psicoterapico.
Viene, quindi, confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di lei, e con facoltà della madre di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggiore interesse per la figlia (scelte mediche, scolastico-educative, fissazione della residenza, adempimenti burocratici relativi alla minore).
Quanto ai rapporti padre/figlia, deve osservarsi come, allo stato, non sia possibile prevedere un calendario di frequentazioni, considerato il rifiuto manifestato da Vista la sua età (16 Per_1 anni) si ritiene che le frequentazioni padre/figlia saranno rimesse ai loro accordi, tenuto conto delle richieste e delle esigenze della minore.
Si mantiene il monitoraggio del Servizio Sociale di CA RA (AG) sul nucleo familiare, in collaborazione dei Servizi Sociali del luogo di residenza del padre, con l'incarico di favorire la relazione padre/figlia e di organizzare, laddove la minore manifesti il proprio desiderio a riguardo, videochiamate o incontri osservati padre/figlia. Si dispone, altresì, che la minore prosegua
10 il proprio percorso psicologico, e che entrambi i genitori avviino un percorso di sostegno alla genitorialità.
I Servizi Sociali sono invitati a inoltrare relazione semestrale di aggiornamento al Giudice
Tutelare territorialmente competente.
Il contributo di mantenimento per la figlia
Al fine di determinare il contributo di mantenimento dovuto dal padre per la figlia minore, atteso il collocamento di quest'ultima presso la madre, è necessario ricostruire le condizioni reddituali delle parti.
La ricorrente, in sede di ricorso, allegava di essere priva di occupazione;
in sede di udienza presidenziale del 5.10.2021, dichiarava di svolgere alcuni lavori di pulizia a nero, per l'importo di €
100/€ 150 mensili, oltre che di percepire il reddito di cittadinanza per € 800 mensili.
Il resistente svolge attività di lavoro dipendente e ha concluso, nel gennaio 2025, contratto di lavoro con la con buste paga di circa € 2.000 mensili (cfr. buste paga di marzo, aprile e Parte_2 maggio 2025 depositate il 26.6.2025). Ha altresì documentato un debito per un finanziamento con
AGOS per € 49.691.
Ciò premesso, va evidenziato come le parti, quanto al contributo di mantenimento ordinario dovuto dal padre, concordano nel determinarlo nella misura di € 300 mensili. Il resistente richiede di revocare il contributo solamente nel mese di agosto, ma tale richiesta, considerato che i rapporti con la figlia minore sono, allo stato, interrotti, deve essere disattesa.
Ritiene il Tribunale di precisare che tale importo – tenuto conto delle esigenze della minore e della rivalutazione decorrente dal 20.12.2016, data di omologa della separazione – va rideterminato, all'attualità, in € 370,00.
Quanto alle spese straordinarie, tenuto conto della disparità reddituale esistente in favore del padre, si ritiene di disporre che siano poste al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre e siano disciplinate come da linee guida del Tribunale di Milano approvate il 10 giugno 2025.
Le spese di lite
Le spese di lite, considerato il complesso iter di causa (rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente, rigetto della richiesta di affido condiviso del resistente) e della vicenda familiare, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
11 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in data 17.5.2008 in INZAGO (MI) trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1 medesimo Comune anno 2008, atto n. 6, parte II, serie A;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di INZAGO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento Persona_2 presso di lei, e con facoltà della madre di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggiore interesse per la figlia (scelte mediche, scolastico-educative, fissazione della residenza, adempimenti burocratici relativi alla minore);
4. Dispone che la minore frequenterà il padre liberamente in base al proprio volere;
5. Conferisce incarico ai Servizi Sociali di CA RA (AG) di monitorare il nucleo familiare e di favorire la relazione padre/figlia tramite l'organizzazione di videochiamate osservate o incontri osservati, tenuto conto delle esigenze della minore;
6. Dispone la prosecuzione di un percorso psicologico per la minore;
7. Invita entrambi i genitori ad aderire a un percorso di sostegno alla genitorialità;
8. Dispone che versi a , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia minore, entro il 20 di ogni mese, la somma di € 370,00, importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat da novembre 2026 (base di calcolo novembre 2025);
9. Dispone che le spese straordinarie siano poste al 70% a carico del padre e all'30% a carico della madre e siano disciplinate come da linee guida del Tribunale di Milano approvate il 10 giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
12 scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
13 10. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre.
11. Compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
CA RA (AG).
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Milano, 12.11.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
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