CASS
Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2023, n. 30957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30957 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI AT, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 20122 della Corte di cassazione Sezione IV penale del 17 febbraio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso sentenza impugnata e l'annullaMento senza rinv originariamente impugnata. chiedendo la revoca della D tl Len1nza ONTATA IN CfiWEL Penale Sent. Sez. 3 Num. 30957 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa il 17 febbraio 2022 e depositata in data 24 maggio 2022, la Corte di cassazione, Sezione IV penale, ha rigettato il ricorso proposto dal difensore di NE AT avverso la sentenza datata 4 gennaio 2020 della Corte di appello di Perugia. Con quest'ultima sentenza era stata parzialmente riformata la pronunzia di primo grado, essendo stata sì confermata la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato nei termini disposti dal Tribunale di Perugia il precedente 8 aprile 2019 in ordine al reato di lesioni colpose, ma, essendo stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6., cod. pen., era stato rideterminato il conseguente trattamento sanzionatorio. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione ha proposto impugnazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore fiduciario del NE, lamentando l'omesso rilievo, ex officio, da parte del giudice della legittimità, che pure ha respinto nel merito il ricorso dallo stesso proposto, della avvenuta estinzione per prescrizione del reato contestato. Si sarebbe trattato, ritiene il ricorrente, di mero errore percettivo del giudice della legittimità, che nony avrebbe compiuto alcuna valutazione di carattere giuridico in ordine alla avvenuta estinzione del reato per prescrizione. Ripercorsa la sequela procedimentale, il ricorrente ha esposto che la causa estintiva del reato sarebbe maturata in data 11 gennaio 2022, ovvero a distanza di 7 anni e 6 mesi dalla commissione del delitto, in quanto il corso del processo non avrebbe subito eventi tali da comportare la sospensione del termine prescrizionale;
in particolare, durante il periodo indicato dall'art. 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, non sarebbe stato pendente alcun termine processuale, essendo pervenuto il fascicolo presso la cancelleria della Corte di cassazione solamente in data 30 settembre 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto dalla difesa del MI è fondato, con le derivanti conseguenze anche a carico della sentenza oggetto della originaria impugnazione. Deve essere preliminarmente verificata la ammissibilità del presente ricorso;
come è noto lo strumento impugnatorio offerto dall'art. 625-bis cod. 2 proc. pen. è volto a rimediare agli eventuali vizi della decisione emessa da questa Corte ove gli stessi siano derivanti dalla esistenza di un errore materiale o di fatto presente nella decisione assunta. Quanto alla distinzione da operare fra le due tipologie di errore si rileva che essi consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica (quello che nella dogmatica del diritto sarebbe definito errore ostativo o sulla dichiarazione); il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (quindi un errore meramente percettivo che abbia successivamente determinato un errore di giudizio), così, fra le altre, Corte di cassazione, 23 gennaio 2017, n. 3367. Sulla base di tale riferita nozione, deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e restano, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e prOcessuali (Corte di cas5a2io ne, Sezione V penalé25 giugno 2018, n. 29240). Ciò detto, si osserva quanto al caso di specie, in tal modo superando la possibile causa di inammissibilità della impugnazione straordinaria legata alla mancanza di sufficiente specificità, che il ricorrente ha evidenziato compiutamente nel proprio ricorso la sequela procedimentale che ha portato la Corte di cassazione, in esito ai due gradi di giudizio di merito ed al grado di giudizio di legittimità, a rigettare l'impugnazione presentata dalla difesa dell'attuale ricorrente (sulla necessaria soddisfazione di tale onere a pena di inammissibilità del ricorso straordinario si veda:: Corte di cassazione, Sezione V penale 30 marzo 2021, n. 12093); si osserva, altresì e sempre in relazione alla astratta ammissibilità della impugnazione straordinaria, che la ricorrente difesa ha prospettato il vizio che colpirebbe la sentenza impugnata come un mero errore percettivo, avendo cioè la Corte di legittimità del tutto trascurato di rilevare che nella fattispecie il reato stigmatizzato con la sentenza oggetto del suo sindacato già era estinto per la intervenuta prescrizione. Essa ha così assicurato la necessaria condizione di ammissibilità della istanza di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. in ragione della quale l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero 3 errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 marzo 2020, n. 10417). Fatte queste precisazioni, e definendo a questo punto in termini complessivi sia la fase rescindente del giudizio che la conseguente fase rescissoria, come è, peraltro ordinariamente fatto da questa Corte in tali evenienze (così, da ultimo in ordine di tempo, fra le numerose altre: Corte di cassazione, Sezione I penale, 3 maggio 2023, n. 18363, essendo riservata a casi eccezionali la necessità di dovere tenere anche strutturalmente distinte le due fasi procedimentali: Corte di cassazione, Sezione V penale, 12 gennaio 2015, n. 685; idem Sezione VI penale, 5 maggio 2003, n. 20093)i si osserva, per un verso che è indiscutibile che, con la sentenza della Quarta Sezione penale n. 20122 pronunziata in esito all'udienza del 17 febbraio 2022, i cui motivi sono stati depositati in data 24 maggio 2022, nel giudicare in ordine al ricorso proposto da NE AT avverso la sentenza emessa in data 4 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Perugia, questa Corte provvide nel senso del rigetto del ricorso. Tale tipo di decisione, la quale presuppone l'avvenuta regolare costituzione del rapporto processuale fra le parti, comporta che la definitività del giudizio non rimonti alla data di adozione della sentenza impugnata di fronte a questa Corte di legittimità - cosa che, invece, si verifica laddove questa Corte dichiari la inammissibilità della impugnazione in sede di legittimità, il che comportando la radicale mancanza della costituzione di un valido rapporto processuale in sede di legittimità, rende di fatto irrilevante, ai fini sostanziali, sia il tempo intercorso fra la pronunzia della sentenza oggetto del ricorso inammissibile e la declaratora di tale inammissibilità sia gli eventuali eventi medio tempore occorsi (con la sola eccezione della morte dell'imputato, la quale, pur a fronte della inammissibilità del ricorso da questo formulato, ha quale conseguenza l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti) - ma risulti fissata alla data di pronunzia della sentenza con la quale il ricorso per cassazione è stato rigettato. Ciò determina l'ordinaria rilevanza, sotto il profilo sostanziale, dei fattori incidenti sulla perdurante rilevanza penale del fatto contestato, quale, l'eventuale sopravvenuta estinzione del reato contestato per la maturata prescrizione (sulla rilevanza della prescrizione maturata dopo la sentenza di 4 appello, ma prima di quella di legittimità, laddove con quest'ultima il ricorso non sia stato dichiarato inammissibile, si veda, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 aprile 2023, n. 16022). Nel caso ora in esame, essendo indubbia„ come detto, la instaurazione del valido rapporto processuale a seguito della proposizione del ricorso presentato dal NE avverso la sentenza emessa ai suoi danni dalla Corte territoriale di Perugia, atteso il rigetto di tale ricorso disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20122 del 2022 oggetto della presente impugnazione straordinaria (pronunzia, sia detto per mera completezza, non certo suscettibile ora di una riforma in senso deteriore, che dichiari, cioè, ora per allora la inammissibilità del ricorso, ostandovi, evidentemente, il divieto di reformatio in pejus, da intendersi non solo in senso sostanziale ma anche in senso processuale, essendo inibito modificare il dispositivo della sentenza impugnata dal solo imputato relativo al rigetto del ricorso a suo tempo presentato nel senso della inammissibilità dello stesso), si rileva che al momento in cui tale pronunzia fu adottata, cioè in data 17 febbraio 2022, il reato contestato al NE, yreatadlesioni personali colpose commesse il 11 luglio 2014, già era estinto per prescrizione a decorrere, stante la mancanza di fattori atti ad interrompere il relativo termine, dal 11 gennaio 2022. Alla luce delle argomentazioni che precedono deve provvedersi in primo luogo alla revoca della sentenza oggetto di impugnazione e, nuovamente decidendo sulla impugnazione presentata da NE AT avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 964/2020 del 4 dic:embre 2020, la annulla senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Manda alla cancelleria per le opportune annotazioni in calce alla sentenza revocata.
PQM
Revoca la sentenza n. 20122/2022 emessa dalla IV Sezione penale all'udienza del 17 febbraio 2022 nei confronti di NE AT. Annulla, altresì, senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 964/2020 del 4 dicembre 2020 per essersi il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso sentenza impugnata e l'annullaMento senza rinv originariamente impugnata. chiedendo la revoca della D tl Len1nza ONTATA IN CfiWEL Penale Sent. Sez. 3 Num. 30957 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa il 17 febbraio 2022 e depositata in data 24 maggio 2022, la Corte di cassazione, Sezione IV penale, ha rigettato il ricorso proposto dal difensore di NE AT avverso la sentenza datata 4 gennaio 2020 della Corte di appello di Perugia. Con quest'ultima sentenza era stata parzialmente riformata la pronunzia di primo grado, essendo stata sì confermata la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato nei termini disposti dal Tribunale di Perugia il precedente 8 aprile 2019 in ordine al reato di lesioni colpose, ma, essendo stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6., cod. pen., era stato rideterminato il conseguente trattamento sanzionatorio. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione ha proposto impugnazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore fiduciario del NE, lamentando l'omesso rilievo, ex officio, da parte del giudice della legittimità, che pure ha respinto nel merito il ricorso dallo stesso proposto, della avvenuta estinzione per prescrizione del reato contestato. Si sarebbe trattato, ritiene il ricorrente, di mero errore percettivo del giudice della legittimità, che nony avrebbe compiuto alcuna valutazione di carattere giuridico in ordine alla avvenuta estinzione del reato per prescrizione. Ripercorsa la sequela procedimentale, il ricorrente ha esposto che la causa estintiva del reato sarebbe maturata in data 11 gennaio 2022, ovvero a distanza di 7 anni e 6 mesi dalla commissione del delitto, in quanto il corso del processo non avrebbe subito eventi tali da comportare la sospensione del termine prescrizionale;
in particolare, durante il periodo indicato dall'art. 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, non sarebbe stato pendente alcun termine processuale, essendo pervenuto il fascicolo presso la cancelleria della Corte di cassazione solamente in data 30 settembre 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto dalla difesa del MI è fondato, con le derivanti conseguenze anche a carico della sentenza oggetto della originaria impugnazione. Deve essere preliminarmente verificata la ammissibilità del presente ricorso;
come è noto lo strumento impugnatorio offerto dall'art. 625-bis cod. 2 proc. pen. è volto a rimediare agli eventuali vizi della decisione emessa da questa Corte ove gli stessi siano derivanti dalla esistenza di un errore materiale o di fatto presente nella decisione assunta. Quanto alla distinzione da operare fra le due tipologie di errore si rileva che essi consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica (quello che nella dogmatica del diritto sarebbe definito errore ostativo o sulla dichiarazione); il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (quindi un errore meramente percettivo che abbia successivamente determinato un errore di giudizio), così, fra le altre, Corte di cassazione, 23 gennaio 2017, n. 3367. Sulla base di tale riferita nozione, deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e restano, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e prOcessuali (Corte di cas5a2io ne, Sezione V penalé25 giugno 2018, n. 29240). Ciò detto, si osserva quanto al caso di specie, in tal modo superando la possibile causa di inammissibilità della impugnazione straordinaria legata alla mancanza di sufficiente specificità, che il ricorrente ha evidenziato compiutamente nel proprio ricorso la sequela procedimentale che ha portato la Corte di cassazione, in esito ai due gradi di giudizio di merito ed al grado di giudizio di legittimità, a rigettare l'impugnazione presentata dalla difesa dell'attuale ricorrente (sulla necessaria soddisfazione di tale onere a pena di inammissibilità del ricorso straordinario si veda:: Corte di cassazione, Sezione V penale 30 marzo 2021, n. 12093); si osserva, altresì e sempre in relazione alla astratta ammissibilità della impugnazione straordinaria, che la ricorrente difesa ha prospettato il vizio che colpirebbe la sentenza impugnata come un mero errore percettivo, avendo cioè la Corte di legittimità del tutto trascurato di rilevare che nella fattispecie il reato stigmatizzato con la sentenza oggetto del suo sindacato già era estinto per la intervenuta prescrizione. Essa ha così assicurato la necessaria condizione di ammissibilità della istanza di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. in ragione della quale l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero 3 errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 marzo 2020, n. 10417). Fatte queste precisazioni, e definendo a questo punto in termini complessivi sia la fase rescindente del giudizio che la conseguente fase rescissoria, come è, peraltro ordinariamente fatto da questa Corte in tali evenienze (così, da ultimo in ordine di tempo, fra le numerose altre: Corte di cassazione, Sezione I penale, 3 maggio 2023, n. 18363, essendo riservata a casi eccezionali la necessità di dovere tenere anche strutturalmente distinte le due fasi procedimentali: Corte di cassazione, Sezione V penale, 12 gennaio 2015, n. 685; idem Sezione VI penale, 5 maggio 2003, n. 20093)i si osserva, per un verso che è indiscutibile che, con la sentenza della Quarta Sezione penale n. 20122 pronunziata in esito all'udienza del 17 febbraio 2022, i cui motivi sono stati depositati in data 24 maggio 2022, nel giudicare in ordine al ricorso proposto da NE AT avverso la sentenza emessa in data 4 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Perugia, questa Corte provvide nel senso del rigetto del ricorso. Tale tipo di decisione, la quale presuppone l'avvenuta regolare costituzione del rapporto processuale fra le parti, comporta che la definitività del giudizio non rimonti alla data di adozione della sentenza impugnata di fronte a questa Corte di legittimità - cosa che, invece, si verifica laddove questa Corte dichiari la inammissibilità della impugnazione in sede di legittimità, il che comportando la radicale mancanza della costituzione di un valido rapporto processuale in sede di legittimità, rende di fatto irrilevante, ai fini sostanziali, sia il tempo intercorso fra la pronunzia della sentenza oggetto del ricorso inammissibile e la declaratora di tale inammissibilità sia gli eventuali eventi medio tempore occorsi (con la sola eccezione della morte dell'imputato, la quale, pur a fronte della inammissibilità del ricorso da questo formulato, ha quale conseguenza l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti) - ma risulti fissata alla data di pronunzia della sentenza con la quale il ricorso per cassazione è stato rigettato. Ciò determina l'ordinaria rilevanza, sotto il profilo sostanziale, dei fattori incidenti sulla perdurante rilevanza penale del fatto contestato, quale, l'eventuale sopravvenuta estinzione del reato contestato per la maturata prescrizione (sulla rilevanza della prescrizione maturata dopo la sentenza di 4 appello, ma prima di quella di legittimità, laddove con quest'ultima il ricorso non sia stato dichiarato inammissibile, si veda, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 aprile 2023, n. 16022). Nel caso ora in esame, essendo indubbia„ come detto, la instaurazione del valido rapporto processuale a seguito della proposizione del ricorso presentato dal NE avverso la sentenza emessa ai suoi danni dalla Corte territoriale di Perugia, atteso il rigetto di tale ricorso disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20122 del 2022 oggetto della presente impugnazione straordinaria (pronunzia, sia detto per mera completezza, non certo suscettibile ora di una riforma in senso deteriore, che dichiari, cioè, ora per allora la inammissibilità del ricorso, ostandovi, evidentemente, il divieto di reformatio in pejus, da intendersi non solo in senso sostanziale ma anche in senso processuale, essendo inibito modificare il dispositivo della sentenza impugnata dal solo imputato relativo al rigetto del ricorso a suo tempo presentato nel senso della inammissibilità dello stesso), si rileva che al momento in cui tale pronunzia fu adottata, cioè in data 17 febbraio 2022, il reato contestato al NE, yreatadlesioni personali colpose commesse il 11 luglio 2014, già era estinto per prescrizione a decorrere, stante la mancanza di fattori atti ad interrompere il relativo termine, dal 11 gennaio 2022. Alla luce delle argomentazioni che precedono deve provvedersi in primo luogo alla revoca della sentenza oggetto di impugnazione e, nuovamente decidendo sulla impugnazione presentata da NE AT avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 964/2020 del 4 dic:embre 2020, la annulla senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Manda alla cancelleria per le opportune annotazioni in calce alla sentenza revocata.
PQM
Revoca la sentenza n. 20122/2022 emessa dalla IV Sezione penale all'udienza del 17 febbraio 2022 nei confronti di NE AT. Annulla, altresì, senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 964/2020 del 4 dicembre 2020 per essersi il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente