Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2017, n. 16480
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Sentenza 21 febbraio 2017

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, emessa il 21 febbraio 2017. Le parti in causa erano l'imputato, che ha presentato ricorso, e la Corte d'Appello di Campobasso, che aveva parzialmente riformato una sentenza di primo grado. L'imputato contestava la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, sostenendo che il mancato completamento della procedura di rilevamento con etilometro dovesse portare all'applicazione della norma più favorevole, mentre per quanto riguarda il reato di calunnia, argomentava l'assenza di uno degli elementi costitutivi, ovvero la denuncia.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente al reato di guida in stato di ebbrezza, ritenendo che la mancanza di un rilevamento strumentale regolare avesse generato dubbi sulla responsabilità dell'imputato, applicando il principio del favor rei. Tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso riguardante il reato di calunnia, poiché il motivo era stato sollevato tardivamente in sede di legittimità. La decisione finale ha comportato l'estinzione del reato per prescrizione e l'eliminazione della pena relativa.

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Massime1

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, detto stato può essere desunto, anche nella vigenza del sopravvenuto regime sanzionatorio, da elementi sintomatici; peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave. (Fattispecie nella quale, in difetto di rilevamento strumentale regolamentare, a seguito di interruzione della procedura di espirazione mediante etilometro, il fatto addebitato all'imputato è stato ricondotto all'ipotesi meno grave previsto dalla lett. a) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, all'epoca di commissione prevista e punita come contravvenzione, e successivamente depenalizzata).

Commentari2

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023

    La massima In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, ai fini della prova dello stato di ebbrezza, deve essere motivato adeguatamente il valore scientifico dei risultati dell'alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata su due esami spirometrici, eseguiti tre ore dopo il sinistro per essersi l'imputato allontanato dal luogo dell'incidente, ritenendo che la circostanza che la parabola si fosse presentata ascendente durante l'esecuzione del test, impedisse di attribuire ai rilievi valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad ore prima …

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 novembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2017, n. 16480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16480
Data del deposito : 21 febbraio 2017

Testo completo