Sentenza 21 febbraio 2017
Massime • 1
Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, detto stato può essere desunto, anche nella vigenza del sopravvenuto regime sanzionatorio, da elementi sintomatici; peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave. (Fattispecie nella quale, in difetto di rilevamento strumentale regolamentare, a seguito di interruzione della procedura di espirazione mediante etilometro, il fatto addebitato all'imputato è stato ricondotto all'ipotesi meno grave previsto dalla lett. a) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, all'epoca di commissione prevista e punita come contravvenzione, e successivamente depenalizzata).
Commentari • 2
- 1. Guida in stato di ebbrezza: se tra due misurazioni il tasso aumenta, l'alcoltest non è attendibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, ai fini della prova dello stato di ebbrezza, deve essere motivato adeguatamente il valore scientifico dei risultati dell'alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata su due esami spirometrici, eseguiti tre ore dopo il sinistro per essersi l'imputato allontanato dal luogo dell'incidente, ritenendo che la circostanza che la parabola si fosse presentata ascendente durante l'esecuzione del test, impedisse di attribuire ai rilievi valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad ore prima …
Leggi di più… - 2. Etilometro: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2017, n. 16480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16480 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2017 |
Testo completo
1648 0-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da 291 Giacomo Paoloni Presidente- N. sent. sez. Pierluigi Di Stefano UP 21/02/2017 Orlando Villoni Relatore - N. R.G. 12008/2016 Ersilia Calvanese Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AN NO EN, n. Colletorto (Cb) 30.10.1958 avverso la sentenza n. 42/16 Corte d'Appello di Campobasso del 28/01/2016 esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dr. O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. F. Salzano, che ha concluso per il rigetto;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Marilena Astolfo, che riportandosi ai motivi del ricorso ne ha chiesto l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza emessa il 07/06/2013 dal Tribunale di Larino, Sezione Distaccata di Termoli, ha ridotto le pene inflitte in primo grado nei confronti di NO EN D'AN in ordine ai reati di calunnia (art. 368 cod. pen., capo C) e di guida in stato d'ebbrezza (art. 186, commi 1 e 2 lett. c] Codice della Strada, capo A) alla misura ritenuta di giustizia. Previa rivisitazione dei termini di fatto della vicenda processuale, la Corte ha ritenuto sussistente sia il delitto di calunnia, in relazione alla falsa incolpazione di pubblici ufficiali del reato di lesioni personali commesse in danno dell'imputato (artt. 582, 585, 576 n.1 cod. pen.) sia la contravvenzione al codice stradale, ancorché detta imputazione formulata sulla scorta di un unico rilevamento me- diante etilometro in luogo dei due regolamentari.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che de- duce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, osservando che l'affermazione di respon- sabilità è stata ribadita non oltre ogni ragionevole dubbio, atteso che in difetto di rilevamento strumentale regolamentare, avrebbe dovuto ritenersi integrata la più favorevole ipotesi di cui all'art. 186 lett. a) C.d.S., oggi priva di rilievo pe- nale. Il ricorrente deduce, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla configurabilità del delitto di calunnia, in assenza di uno degli elementi costi- tutivi quali la denunzia, l'istanza o la querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'affermazione di responsabilità relativa alla contravvenzione di cui all'art. 186 lett. c) Codice della Strada. Fondatamente, infatti, il ricorrente ha dedotto che il mancato completamento della regolare procedura di espirazione mediante etilometro, interrottasi dopo la priva prova e non proseguita ulteriormente, avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello a nutrire dubbi sulla responsabilità a titolo di stato di ebbrezza in rela- zione alla più grave ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 186 C.d.S. e persistendo tali dubbi, affermare, in applicazione del principio del favor rei, la configurabilità della meno grave ipotesi di cui alla lett. a), oggi depenalizzata per effetto dello art. 33, comma 1, lett. a) n. 1) della 1. n. 120 del 29 luglio 2010. 2 La doglianza è del tutto in linea con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo cui ai fini della configura- zione del reato di guida in stato di ebbrezza, tale stato può essere desunto, anche nella vigenza del sopravvenuto regime sanzionatorio, da elementi sinto- matici;
peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave> (Sez. 4, sent. n. 43017 del 12/10/ 2011, P.G. in proc. Rizzo, Rv. 251004 in fattispecie sovrapponibile a quella in esame in cui, in difetto di significativi, concreti ed univoci elementi per ritenere sussistente nell'organi- smo dell'imputato, al momento del controllo, un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, il fatto addebitatogli è stato ricondotto all'ipotesi meno grave, all'epoca di commissione prevista e punita come contravvenzione e successivamente depe- nalizzata;
conf. Sez. 4, sent. n. 28787 del 09/06/2011, P.G. in proc. Rata, Rv. 250714; Sez. 4, sent. n. 48026 del 04/12/2009, P.G. in proc. Falaguerra, Rv. 245802; Sez. 4, sent. n. 48297 del 27/11/2008, Campregher, Rv. 242392 ed altre). Risultando, perciò, fondato il motivo di ricorso, ne consegue l'instaurazione di un valido rapporto processuale in relazione al capo A della sentenza impugnata, che impone, tuttavia, di prendere atto della sopravvenuta prescrizione del reato alla data del 12/06/2016 con conseguente eliminazione della pena ad esso rela- tiva ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al predetto capo A ed espunta la pena di quattro mesi di arresto ed € 1.000,00 inflitta all'imputato a detto titolo.
2. Va, invece, dichiarato inammissibile il motivo di ricorso riguardante il capo C della decisione impugnata (sull'autonomia dei rapporti processuali riferiti ai vari capi d'imputazione nei processi oggettivamente cumulativi, v. Sez. U sent. n. 6903 del 27/05/2016, Aiello). Il ricorrente deduce, infatti, che l'aver reso solo verbalmente le dichiarazioni ritenute calunniose in danno dei Carabinieri ai sanitari chiamati in caserma a verificarne le condizioni di salute implica l'assenza di qualsivoglia denunzia, istanza o querela da lui presentata, venendo di conseguenza meno uno degli elementi costituitivi del delitto di cui all'art. 368 cod. pen. A prescindere, tuttavia, dalla relativa fondatezza, va rilevato che la censura, inerente la dedotta violazione di legge riferita all'astratta configurabilità del 3 d. delitto di calunnia, viene proposta per la prima volta in sede di legittimità, non essendo, invece, stata tempestivamente proposta con l'atto d'appello. A pag. 2 della decisione impugnata si legge, infatti, che l'imputato appellante aveva dedotto l'inconfigurabilità del delitto di calunnia: a) nel caso di mancato avvio di procedimento penale a carico dei soggetti falsamente incolpati;
b) nella ipotesi in cui il reato oggetto di falsa incolpazione sia perseguibile a querela di parte e la stessa non sia stata presentata, situazioni da lui entrambe ritenute ravvisabili nella fattispecie. Risulta, pertanto, evidente che con il ricorso in cassazione egli ha dedotto un nuovo ed ulteriore profilo di violazione di legge, che, sebbene e come anzidetto anch'esso riferito all'astratta applicabilità dell'art. 368 cod. pen., risulta intempe- stivo ai sensi dell'art. 606, comma 3 seconda ipotesi cod. proc. pen., circostanza che ne comporta l'improponibilità.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo A) della rubrica perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di quattro mesi di arresto ed Euro mille di ammenda;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Roma, 21/02/2017 Il consigliere estensore Il Presidente paolori Giacomo Paoloni Orlando Villon Fitue DEPOSITATO IN CANCELLERIA 31 MAR 2017, A DIC FUNZIONARIO GUDIZIARIO R P U S Piera Esposito