Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Nella disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea della società per azioni (autonoma rispetto a quella contrattuale prevista dagli artt. 1418 e seguenti cod. civ.), l'illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 cod. civ., ricorre solo quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela di interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio o di gruppi di soci e dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico - pratico del rapporto di società.
Commentario • 1
- 1. 2021, in tema di inesistenza delle delibere assembleari – IUS In ItinereNiccolò Tamburini · https://www.iusinitinere.it/
Commento a cura del Dott. Niccolò Tamburini “E' inesistente la delibera assembleare di società di capitali assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa”. Il caso La controversia trae origine dall'adozione di due delibere assembleari assunte nel 2006 dall'assemblea di una società di capitali ed aventi ad oggetto l'una l'acquisto di un determinato complesso immobiliare e l'altra lo scioglimento e la liquidazione della società. Il motivo di gravame afferiva al fatto che le suddette delibere sarebbero state adottate con il voto favorevole di un soggetto non avente la qualità di socio e quindi privo del potere di vincolare la società. In primo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/1999, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RG IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato VITO NANNA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA EDILIZIA ITALIA 2000 a r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MICHELE DI LANDO 10, presso l'avvocato EUGENIO TAMBURELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO MOROLLO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 529/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 20/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/01/99 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Nanna, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
La cooperativa "Italia 2.000" , sulla base del verbale del 15-4-1985, con il quale l'assemblea aveva deliberato il pagamento da parte dei soci dei debiti della società nei confronti di alcune banche (debiti) indicati nel piano di riparto allegato alla delibera , ottenne decreto con il quale veniva ingiunto al socio GI BE il pagamento di lire 9.123.323.
L'ingiunto propose opposizione , che il Tribunale di AR , dopo aver disposto consulenza tecnica respinse.
Lo stesso propose appello avverso tale statuizione deducendo : a) che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che il verbale costituisse prova del credito , in difetto dell'allegazione delle scritture contabili , le quali soltanto avrebbero consentito la rilevazione della effettività e dell'ammontare dei crediti delle banche , specie considerando che il verbale non esplicitava chiaramente le passività e pertanto non v'era certezza che i partecipanti all'assemblea avessero approvato il piano di riparto;
che alcune irregolarità del verbale - mancata indicazione della natura ordinaria o straordinaria della riunione assembleare e delle maggioranze previste per deliberare , discrepanza tra gli argomenti posti all'ordine del giorno e la discussione , etc. - investivano - non la forma , come aveva ritenuto il Tribunale , che conseguentemente aveva affermato l'annullabilità della deliberazione , (azione) non esperita nel previsto termine trimestrale ma - la sostanza del verbale e pertanto ricorreva la nullità della deliberazione , come tale tuttora denunziabile.
L'impugnazione fu respinta , con sentenza del 20-5-1996 dalla Corte d'appello di AR , la quale affermò : a) che non v'era dubbio sull'avvenuta approvazione del deliberato assembleare in quanto su partecipanti - dei quali 13 si erano astenuti e 9 erano assenti al momento del voto - la stragrande maggioranza (64) si era dichiarata favorevole al pagamento dei debiti sociali e pertanto si era resa conto che occorreva appianare i debiti nei confronti di alcune banche mediante anticipazioni - come era precisato in detto verbale - da conguagliare successivamente in relazione ai crediti - pacificamente sussistenti - vantati dalla cooperativa nei confronti del Comune di AR;
che l'accertamento del consulente tecnico , secondo il quale era stato impossibile redigere con la massima certezza il piano di riparto , e quindi individuare le singole quote , a causa della mancata comunicazione da parte delle banche dei loro crediti , era irrilevante perché nel verbale si era dato atto che i versamenti costituivano anticipazione e sarebbero stati compensati con i crediti da riscuotere in futuro;
che il consulente tecnico aveva dato atto della regolarità della ripartizione dei debiti e della conformità alla realtà dei dati contabili e pertanto , attesa la verifica effettuata dal consulente , era irrilevante , al fine della prova del credito la omessa allegazione delle scritture contabili;
b) che il verbale era formalmente regolare in quanto sottoscritto dal presidente e dal segretario e non poteva considerarsi nullo perché le irregolarità denunziate concernono il procedimento di formazione degli atti sociali e pertanto la loro violazione avrebbe dovuto essere denunziata nel termine perentorio di tre mesi previsto dall'art.2377 c.c. , e tale termine al momento della proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo era scaduto;
c) che correttamente il Tribunale , in base al principio della soccombenza , aveva condannato l'BE al pagamento delle spese. Ha proposto ricorso per cassazione l'BE ; ha resistito con controricorso , illustrato con memoria , la cooperativa. Motivi della decisione.
La resistente ha eccepito che il ricorso è inammissibile perché l'BE , dopo che sulla base della sentenza della Corte d'appello gli era stato intimato precetto cui erano seguiti il pignoramento la fissazione dell'udienza di vendita e l'autorizzazione all'Istituto di vendite giudiziarie a ritirare i mobili , aveva versato un acconto chiedendo la moratoria nel versamento del resto , senza formulare alcuna riserva , comportamento questo manifestante acquiescenza alla sentenza.
L'eccezione va disattesa perché - premesso che la acquiescenza deve risultare da comportamenti univoci - è evidente dallo svolgimento della vicenda quale esposto che l'intento del ZA è stato unicamente quello di evitare il compimento integrale della procedura esecutiva.
Con il primo motivo di ricorso , denunziandosi erronea e falsa applicazione dell'art.634 , secondo comma , c.p.c. , si deduce che la Corte d'appello ha ritenuto che la (sola) delibera assembleare costituisse sufficiente prova del credito senza rilevare che tale prova - che nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo dev'essere rigorosa e della quale è onerato l'opposto - avrebbe dovuto essere offerta secondo detta norma mediante gli estratti autentici delle scritture contabili.
Il motivo è infondato.
In quanto inteso - quale formalmente è intestato a denunziare la errata applicazione dell'indicata norma : perché questa concerne i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro fatte da "imprenditori che esercitano un'attività commerciale" e in tale categoria non può comprendersi la cooperativa edilizia che richieda ai soci il versamento di somme per appianare passività sociali (senza che al fine rilevi la natura di queste).
In quanto inteso - quale sostanzialmente appare - a denunziare (anche) la inadeguatezza della prova del credito : perché la Corte d'appello ha desunto tale prova non dal solo verbale ma in via globale , oltre che da questo , dalla consulenza tecnica e dalle specifiche rilevazioni del consulente stesso.
Con il secondo motivo , denunziandosi erronea e falsa applicazione degli artt.2532 2368 e 2369 c.c. nonché vizio di motivazione si deduce che la Corte d'appello erroneamente ha ritenuto che ricorresse vizio importante annullabilità e non nullità , essendosi dedotto :
che le irregolarità del verbale assembleare erano state denunziate per la loro incidenza sul contenuto sostanziale , anche in ordine alla formazione della volontà sociale;
che le norme comuni (art.1418 e segg. c.c.) e quelle speciali (art.2377 e segg. c.c.) si applicano in casi diversi;
che la forma del verbale concerne la sostanza dell'atto.
Il motivo è infondato.
Va premesso che ai sensi dell'art.2516 c.c. "alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti ... le assemblee delle società per azioni" , e quindi anche gli artt.2377 , 2378 e 2379 c.c. Secondo l'orientamento giurisprudenziale , dal quale non sono addotti validi motivi per discostarsi : vanno distinte , nell'ambito dell'autonoma disciplina normativa della invalidità delle deliberazioni delle assemblee di società per azioni dettata dagli artt.2377-2379 c.c. , le ipotesi di annullabilità da quelle di nullità ; l'art.2377 prevede l'azione generale di annullamento e l'art.2379 prevede l'azione di nullità , limitandola espressamente ai casi - quindi tassativi - di impossibilità e di illiceità dell'oggetto (cass., n. 3458/1993) ; tale disciplina è completa ed autonoma rispetto a quella prevista in materia contrattuale dagli artt. 1418 e segg. c.c. ; la illiceità dell'oggetto , ai sensi dell'art.2379 c.c. , ricorre solo quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela di interessi generali , che trascendono l'interesse del singolo socio o di gruppi di soci , e dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico pratico del rapporto di società (cass.,n. 906/1979). Nel ricorso non si indicano irregolarità diverse da quelle (riportate in narrativa) che la Corte d'appello ha riferito ad essa denunziate.
Pertanto la statuizione della Corte secondo la quale dette irregolarità concretavano vizio importante - non la nullità ma - la annullabilità , è corretta in quanto alla stregua del riportato orientamento le stesse non potevano essere sussunte nelle specifiche e tassative ipotesi di nullità della deliberazione , e in particolare in quella , eventualmente individuabile nella specie , di illiceità dell'oggetto.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto e il soccombente va condannato al pagamento delle spese.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento , a favore del resistente , di lire 100.000 per spese e di lire 1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999