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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/12/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2222/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2222/2020 promossa da:
Avv. (C.f. ), residente in [...] C.F._1
D'Annunzio, n. 123, da sé stesso rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Teramo (TE), alla Via Stazio n. 22;
- Attore - contro
(P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Nunzio Luciano ed elettivamente domiciliata in Teramo (TE), al Viale Mazzini, n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Divinangelo D'Alesio, giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta -
OGGETTO: azione di risarcimento danni in materia di inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) accertare e dichiarare la responsabilità della ai sensi dell'art. 1218 c.c., per i motivi esposti nella superiore narrativa;
b) per CP_2
l'effetto, condannare la al risarcimento del danno, in favore dell'Avv. CP_2 CP_1 determinato nella misura di € 24.000,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare, in ogni caso, la al pagamento CP_2 delle spese e competenze professionali del presente giudizio”. Convenuta, “… disattesa ogni contraria richiesta: - respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
- per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. citava in giudizio innanzi a codesto CP_1
Tribunale la al fine di vederla condannata al risarcimento dei danni patiti, previo CP_2 accertamento dell'inadempimento da parte di nell'erogazione dei servizi di telefonia CP_2 oggetto del contratto concluso tra le parti e riconducibile al numero 0861243388, al servizio dello studio legale del quale lo stesso è titolare.
A sostegno della formulata domanda ha eccepito e dedotto, l'attore, in sintesi e per quanto di interesse, che: - è intestatario della linea telefonica riconducibile al numero 0861243388, il quale è al servizio dello studio legale del quale lo stesso è titolare, onde consentire il regolare e puntuale svolgimento delle relativa attività professionale;
- sin dai primi giorni di novembre la linea telefonica ha subito temporanei disservizi, con evidente pregiudizio dell'operatività dello studio e, dal 19.11.2018 sino al
27.11.2018, la medesima linea telefonica è risultata isolata e non raggiungibile dalle utenze esterne, a causa di un grave e persistente disservizio imputabile esclusivamente alla società convenuta;
- di fronte al persistere del malfunzionamento, sollecitava la compagnia telefonica, insistendo per un solerte intervento riparatore;
- in data 28.11.2018 la società convenuta riscontrava le numerose segnalazioni inviate, informando di aver inoltrato il sollecito al reparto competente, al fine di risolvere il mancato funzionamento della linea in oggetto e, con missiva nella pari data, comunicava “il corretto funzionamento della linea telefonica […] dopo l'intervento tecnico effettuato” nonché “di aver effettuato le dovute verifiche”, dalle quali non sarebbero emersi elementi che “consentano di accogliere la Sua richiesta di indennizzo”; - il ricorrere dei presupposti della domanda risarcitoria atteso che la predetta utenza è il principale collegamento quotidianamente adoperato dai principali clienti dello studio (banche e società finanziarie) nonché il collegamento più immediato in caso di urgenze e per la condivisione di strategie processuali, come in atti descritti.
Con rituale comparsa di risposta si è costituita in giudizio la convenuta, eccependo e deducendo, in estrema sintesi, che in ossequio alle Condizioni Generali di Abbonamento, ha corrisposto all'attore, mediante accredito in fattura (Periodo 2° 2019: dicembre - gennaio;
Fattura n. 8P00045512) (doc. n. 1),
l'importo di € 160,00 a titolo di indennizzi, per il periodo di sospensione della linea, dal 19.11.2018 al
29.11.2018, e null'altro l'attore può pretendere da CP_2
Istruita la causa per mezzo documentale, l'odierno Giudicante fissava udienza di discussione della causa, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e alla relativa udienza la causa viene decisa.
----------
La domanda è fondata solo parzialmente, e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. Giova osservare che ai sensi dell'art. 1223 cc, il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, comprensivi sia della perdita subita che del lucro cessante (ovvero il mancato guadagno), la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (Cass. civ., sez. 2, 26.09.2016 n. 18832).
A tal proposito, incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ., sez. 3, 28.01.2005, n. 1752).
Nulla ritiene questo Tribunale possa essere riconosciuto all'attore a titolo di danno patrimoniale, in mancanza di prova sia del pregiudizio (mancati utili per mancato funzionamento), sia del nesso causale tra il disservizio ed i guadagni asseritamente persi da parte attrice.
Invero, pacifico e non contestato che tra le parti era in essere un contratto di telefonia mobile, avente ad oggetto telefonia fissa con numero 0861243388 e che la predetta linea telefonica sia state interessata da disfunzione nel periodo indicato dal 19.11.2018 al 29.11.2018, con conseguente impossibilità di fruire del servizio telefonico sia per le chiamate in uscita che in entrata, tuttavia, attesi i diversi canali di comunicazione e pur nell'indubbio disagio documentato dalle mail della clientela in atti, del che si dirà avanti, non vi è prova neppure presuntiva, in merito agli affari persi e ai mancati guadagni imputabili allo stato di isolamento comunicativo.
In punto di danno da lucro cessante, invece, occorre che il danneggiato provi che in difetto dell'inadempimento avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica che non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 28.01.2005,
n. 1752). Nella fattispecie, la perdita di guadagno non risulta provata. Invero, tenuto conto della natura del danno rivendicato con l'atto introduttivo del giudizio, in ogni caso, in assenza di documentazione attestante il fatturato quanto meno degli anni precedenti e successivi a quello in cui si sono verificate le problematiche per cui è causa, non vi è possibilità di effettuare un raffronto, non costituendo elemento conferente in tal senso i richiamati “tentativi di chiamata” da parte di clienti dello studio legale in causa. In ogni caso non vi sarebbe alcun automatismo per poter ascrivere all'inadempimento della convenuta il minor fatturato registrato.
Ciò statuito però, parte attrice ha paventato anche una lesione dell'immagine e della reputazione, atteso che per tutto il periodo di disservizio è stato impossibilitato a ricevere le chiamate, canale principale di svolgimento del proprio oggetto sociale, peraltro per uno studio noto sul territorio.
Si osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ., SSUU, 23.09.2013,
21678; Cass. civ., sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ., sez. 3, 26.02.2013, n. 4792; Cass. 25.10.2007
n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315).
Come già detto, ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; per ciò che concerne i rapporti di natura contrattuale, il risarcimento scaturente dall'inadempimento ex artt. 1218 e 1223 cc comprende tanto i pregiudizi patrimoniali quanto, nei soli casi previsti dalla legge, i danni non patrimoniali. La Corte di legittimità ha sul punto sancito che nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento viene regolato dalle richiamate disposizioni del codice civile, con lettura costituzionalmente orientata. Il danno non patrimoniale è risarcibile non soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, pertanto, ma anche ogniqualvolta questo inerisca diritti inviolabili della persona. Al fine di evitare il proliferare di liti bagatellari, i pregiudizi risarcibili sono limitati a quelli aventi il carattere della gravità, ed altresì derivanti da una lesione seria di interessi meritevoli di tutela e risultano non risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i disagi, le ansie o i disappunti (Cass. civ. SS.UU. 11.11.2008 n. 26972).
Dunque, ove il danneggiato lamenti un danno non patrimoniale ex contractu, il risarcimento spetta quando l'inadempimento leda interessi di rilevanza costituzionale, l'offesa superi la soglia di normale tollerabilità ed il pregiudizio patito non sia futile o meramente bagatellare: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari” (Cass. civ., sez. 3, 13.11.2009, n.
24030; conf.: Cass. civ., sez. L, 4.03.2011, n. 5237).
In tema di danno all'immagine professionale, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che la mancata reperibilità del professionista (in specie, dell'avvocato), costituisca fatto idoneo a pregiudicare la reputazione professionale dello stesso se prolungata per un tempo significativo ed apprezzabile, atteso che per uno studio professionale, la impossibilità di essere reperito telefonicamente determina nella platea dei clienti, fornitori e colleghi un'immagine di inefficienza e di scarsa affidabilità, considerato anche la concreta possibilità di emergenze/scadenze ravvicinate e consimili che tipicamente connotano lo svolgimento di attività del tipo in causa (Cass. civ., sez. 3, 21.01.2011, n. 1418). Con Nella fattispecie, può ritenersi provato che le reiterate richieste di intervento evase dalla soltanto a distanza di tempo, siano idonee a configurare l'inadempimento di quest'ultima, la quale nessuna giustificazione ha fornito al riguardo se non ritenere congrua la somma versata a titolo di indennizzo;
Co deve però evidenziarsi che altro e inadeguato appare detto indennizzo corrisposto dalla pari ad €
160,00, il quale essendo previsto dalle condizioni generali di contratto, costituisce una semplice clausola penale, predeterminata per i ritardi, ma non è idonea ad escludere il risarcimento del maggior danno, effettivamente subito dal creditore ai sensi dell'art. 1223 c.c. Si ritiene invece che sulla scorta delle emergenze probatorie complessive, non essendo in contestazione il lungo periodo di interruzione del servizio, possa ritenersi sufficientemente provato che il malfunzionamento della linea telefonica abbia cagionato un conseguente pregiudizio allo svolgimento dell'attività e lesione della immagine e reputazione di professionalità del professionista e dello studio legale, pregiudizio non futile né bagatellare, con conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, la cui quantificazione è certamente difficile, se non impossibile, da provare, dovendosi pertanto ricorrere al criterio equitativo di cui all'art. 1226 cc:, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, della durata di circa dieci giorni della interruzione del servizio, delle ripetute richieste di intervento, delle ripercussioni in termini di disagio nello svolgimento dell'attività e nell'immagine professionale per uno studio noto e radicato sul territorio, considerato anche però la presenza di altri canali di comunicazione che non rendevano dunque lo studio completamente isolato – mail, utenze mobili ecc- si ritiene congruo quantificare detto danno non patrimoniale nella misura complessiva di €
3000,00 per l'intero periodo del disservizio, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al saldo effettivo.
Per tali ragioni, in definitiva, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei suddetti termini.
Quanto alle spese di procedura, atteso il parziale accoglimento della domanda, appare congruo compensare le stesse in ragione della metà e porre il residuo a carico della convenuta, sostanziale soccombente, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata dall'Avv. disattesa ogni contraria istanza, così CP_1 provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta, al pagamento, in favore dell'attore, a titolo risarcitorio, del complessivo importo di euro 3000,00, oltre interessi nella misura e secondo la decorrenza indicata in parte motiva;
2) Rigetta ogni altra domanda come in parte motiva;
3) Compensa in ragione del 50% le spese di lite, ponendo la restante metà a carico della convenuta Con
, spese che per l'intero si liquidano ex DM 55/2014 e ss. mm. in € 2552,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Teramo, il 12 dicembre 2025.
IL GOT
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2222/2020 promossa da:
Avv. (C.f. ), residente in [...] C.F._1
D'Annunzio, n. 123, da sé stesso rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Teramo (TE), alla Via Stazio n. 22;
- Attore - contro
(P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Nunzio Luciano ed elettivamente domiciliata in Teramo (TE), al Viale Mazzini, n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Divinangelo D'Alesio, giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta -
OGGETTO: azione di risarcimento danni in materia di inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) accertare e dichiarare la responsabilità della ai sensi dell'art. 1218 c.c., per i motivi esposti nella superiore narrativa;
b) per CP_2
l'effetto, condannare la al risarcimento del danno, in favore dell'Avv. CP_2 CP_1 determinato nella misura di € 24.000,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare, in ogni caso, la al pagamento CP_2 delle spese e competenze professionali del presente giudizio”. Convenuta, “… disattesa ogni contraria richiesta: - respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
- per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. citava in giudizio innanzi a codesto CP_1
Tribunale la al fine di vederla condannata al risarcimento dei danni patiti, previo CP_2 accertamento dell'inadempimento da parte di nell'erogazione dei servizi di telefonia CP_2 oggetto del contratto concluso tra le parti e riconducibile al numero 0861243388, al servizio dello studio legale del quale lo stesso è titolare.
A sostegno della formulata domanda ha eccepito e dedotto, l'attore, in sintesi e per quanto di interesse, che: - è intestatario della linea telefonica riconducibile al numero 0861243388, il quale è al servizio dello studio legale del quale lo stesso è titolare, onde consentire il regolare e puntuale svolgimento delle relativa attività professionale;
- sin dai primi giorni di novembre la linea telefonica ha subito temporanei disservizi, con evidente pregiudizio dell'operatività dello studio e, dal 19.11.2018 sino al
27.11.2018, la medesima linea telefonica è risultata isolata e non raggiungibile dalle utenze esterne, a causa di un grave e persistente disservizio imputabile esclusivamente alla società convenuta;
- di fronte al persistere del malfunzionamento, sollecitava la compagnia telefonica, insistendo per un solerte intervento riparatore;
- in data 28.11.2018 la società convenuta riscontrava le numerose segnalazioni inviate, informando di aver inoltrato il sollecito al reparto competente, al fine di risolvere il mancato funzionamento della linea in oggetto e, con missiva nella pari data, comunicava “il corretto funzionamento della linea telefonica […] dopo l'intervento tecnico effettuato” nonché “di aver effettuato le dovute verifiche”, dalle quali non sarebbero emersi elementi che “consentano di accogliere la Sua richiesta di indennizzo”; - il ricorrere dei presupposti della domanda risarcitoria atteso che la predetta utenza è il principale collegamento quotidianamente adoperato dai principali clienti dello studio (banche e società finanziarie) nonché il collegamento più immediato in caso di urgenze e per la condivisione di strategie processuali, come in atti descritti.
Con rituale comparsa di risposta si è costituita in giudizio la convenuta, eccependo e deducendo, in estrema sintesi, che in ossequio alle Condizioni Generali di Abbonamento, ha corrisposto all'attore, mediante accredito in fattura (Periodo 2° 2019: dicembre - gennaio;
Fattura n. 8P00045512) (doc. n. 1),
l'importo di € 160,00 a titolo di indennizzi, per il periodo di sospensione della linea, dal 19.11.2018 al
29.11.2018, e null'altro l'attore può pretendere da CP_2
Istruita la causa per mezzo documentale, l'odierno Giudicante fissava udienza di discussione della causa, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e alla relativa udienza la causa viene decisa.
----------
La domanda è fondata solo parzialmente, e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. Giova osservare che ai sensi dell'art. 1223 cc, il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, comprensivi sia della perdita subita che del lucro cessante (ovvero il mancato guadagno), la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (Cass. civ., sez. 2, 26.09.2016 n. 18832).
A tal proposito, incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ., sez. 3, 28.01.2005, n. 1752).
Nulla ritiene questo Tribunale possa essere riconosciuto all'attore a titolo di danno patrimoniale, in mancanza di prova sia del pregiudizio (mancati utili per mancato funzionamento), sia del nesso causale tra il disservizio ed i guadagni asseritamente persi da parte attrice.
Invero, pacifico e non contestato che tra le parti era in essere un contratto di telefonia mobile, avente ad oggetto telefonia fissa con numero 0861243388 e che la predetta linea telefonica sia state interessata da disfunzione nel periodo indicato dal 19.11.2018 al 29.11.2018, con conseguente impossibilità di fruire del servizio telefonico sia per le chiamate in uscita che in entrata, tuttavia, attesi i diversi canali di comunicazione e pur nell'indubbio disagio documentato dalle mail della clientela in atti, del che si dirà avanti, non vi è prova neppure presuntiva, in merito agli affari persi e ai mancati guadagni imputabili allo stato di isolamento comunicativo.
In punto di danno da lucro cessante, invece, occorre che il danneggiato provi che in difetto dell'inadempimento avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica che non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 28.01.2005,
n. 1752). Nella fattispecie, la perdita di guadagno non risulta provata. Invero, tenuto conto della natura del danno rivendicato con l'atto introduttivo del giudizio, in ogni caso, in assenza di documentazione attestante il fatturato quanto meno degli anni precedenti e successivi a quello in cui si sono verificate le problematiche per cui è causa, non vi è possibilità di effettuare un raffronto, non costituendo elemento conferente in tal senso i richiamati “tentativi di chiamata” da parte di clienti dello studio legale in causa. In ogni caso non vi sarebbe alcun automatismo per poter ascrivere all'inadempimento della convenuta il minor fatturato registrato.
Ciò statuito però, parte attrice ha paventato anche una lesione dell'immagine e della reputazione, atteso che per tutto il periodo di disservizio è stato impossibilitato a ricevere le chiamate, canale principale di svolgimento del proprio oggetto sociale, peraltro per uno studio noto sul territorio.
Si osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ., SSUU, 23.09.2013,
21678; Cass. civ., sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ., sez. 3, 26.02.2013, n. 4792; Cass. 25.10.2007
n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315).
Come già detto, ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; per ciò che concerne i rapporti di natura contrattuale, il risarcimento scaturente dall'inadempimento ex artt. 1218 e 1223 cc comprende tanto i pregiudizi patrimoniali quanto, nei soli casi previsti dalla legge, i danni non patrimoniali. La Corte di legittimità ha sul punto sancito che nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento viene regolato dalle richiamate disposizioni del codice civile, con lettura costituzionalmente orientata. Il danno non patrimoniale è risarcibile non soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, pertanto, ma anche ogniqualvolta questo inerisca diritti inviolabili della persona. Al fine di evitare il proliferare di liti bagatellari, i pregiudizi risarcibili sono limitati a quelli aventi il carattere della gravità, ed altresì derivanti da una lesione seria di interessi meritevoli di tutela e risultano non risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i disagi, le ansie o i disappunti (Cass. civ. SS.UU. 11.11.2008 n. 26972).
Dunque, ove il danneggiato lamenti un danno non patrimoniale ex contractu, il risarcimento spetta quando l'inadempimento leda interessi di rilevanza costituzionale, l'offesa superi la soglia di normale tollerabilità ed il pregiudizio patito non sia futile o meramente bagatellare: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari” (Cass. civ., sez. 3, 13.11.2009, n.
24030; conf.: Cass. civ., sez. L, 4.03.2011, n. 5237).
In tema di danno all'immagine professionale, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che la mancata reperibilità del professionista (in specie, dell'avvocato), costituisca fatto idoneo a pregiudicare la reputazione professionale dello stesso se prolungata per un tempo significativo ed apprezzabile, atteso che per uno studio professionale, la impossibilità di essere reperito telefonicamente determina nella platea dei clienti, fornitori e colleghi un'immagine di inefficienza e di scarsa affidabilità, considerato anche la concreta possibilità di emergenze/scadenze ravvicinate e consimili che tipicamente connotano lo svolgimento di attività del tipo in causa (Cass. civ., sez. 3, 21.01.2011, n. 1418). Con Nella fattispecie, può ritenersi provato che le reiterate richieste di intervento evase dalla soltanto a distanza di tempo, siano idonee a configurare l'inadempimento di quest'ultima, la quale nessuna giustificazione ha fornito al riguardo se non ritenere congrua la somma versata a titolo di indennizzo;
Co deve però evidenziarsi che altro e inadeguato appare detto indennizzo corrisposto dalla pari ad €
160,00, il quale essendo previsto dalle condizioni generali di contratto, costituisce una semplice clausola penale, predeterminata per i ritardi, ma non è idonea ad escludere il risarcimento del maggior danno, effettivamente subito dal creditore ai sensi dell'art. 1223 c.c. Si ritiene invece che sulla scorta delle emergenze probatorie complessive, non essendo in contestazione il lungo periodo di interruzione del servizio, possa ritenersi sufficientemente provato che il malfunzionamento della linea telefonica abbia cagionato un conseguente pregiudizio allo svolgimento dell'attività e lesione della immagine e reputazione di professionalità del professionista e dello studio legale, pregiudizio non futile né bagatellare, con conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, la cui quantificazione è certamente difficile, se non impossibile, da provare, dovendosi pertanto ricorrere al criterio equitativo di cui all'art. 1226 cc:, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, della durata di circa dieci giorni della interruzione del servizio, delle ripetute richieste di intervento, delle ripercussioni in termini di disagio nello svolgimento dell'attività e nell'immagine professionale per uno studio noto e radicato sul territorio, considerato anche però la presenza di altri canali di comunicazione che non rendevano dunque lo studio completamente isolato – mail, utenze mobili ecc- si ritiene congruo quantificare detto danno non patrimoniale nella misura complessiva di €
3000,00 per l'intero periodo del disservizio, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al saldo effettivo.
Per tali ragioni, in definitiva, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei suddetti termini.
Quanto alle spese di procedura, atteso il parziale accoglimento della domanda, appare congruo compensare le stesse in ragione della metà e porre il residuo a carico della convenuta, sostanziale soccombente, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata dall'Avv. disattesa ogni contraria istanza, così CP_1 provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta, al pagamento, in favore dell'attore, a titolo risarcitorio, del complessivo importo di euro 3000,00, oltre interessi nella misura e secondo la decorrenza indicata in parte motiva;
2) Rigetta ogni altra domanda come in parte motiva;
3) Compensa in ragione del 50% le spese di lite, ponendo la restante metà a carico della convenuta Con
, spese che per l'intero si liquidano ex DM 55/2014 e ss. mm. in € 2552,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Teramo, il 12 dicembre 2025.
IL GOT
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)