Decreto cautelare 3 novembre 2025
Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 16/02/2026, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02997/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13183/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13183 del 2025, proposto da
Sidra Zaman, rappresentato e difeso dall'avvocato NI IS , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l’accertamento – previa tutela cautelare - dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia in Pakistan sulla richiesta di un appuntamento al fine di formalizzare l’istanza di visto per motivi di studio nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’attio di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. RO IA GI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- nelle more del giudizio, il resistente MAECI ha comunicato che la competente Sede Diplomatica di Islamabad ha convocato il ricorrente per formalizzarne l’istanza di visto d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio. Nè parte ricorrente ha contestato alcunchè al riguardo.
Considerato che
-pertanto, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite - fatto salvo il rimborso a parte ricorrente del contributo unificato, ove versato - attesa la ragionevolezza del termine entro cui la Rappresentanza Diplomatica a Islamabad ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate, salvo rimborso alla parte ricorrente del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LL, Presidente
RO IA GI, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IA GI | CO LL |
IL SEGRETARIO