CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29024 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di: NI DO nato a [...] il [...] IN LI nato a [...] il [...] IN IC nato a [...] il [...] inoltre: FF IC TA LA avverso la sentenza del 24/06/2022 del TRIBUNALE di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili FF IC e TA LA, Avv. PAOLO CARNEVALI: "Piaccia all'Ill.ma Suprema Corte di Cassazione confermare la sentenza n. 1133/2022 emessa dal Tribunale Penale di Ancona in composizione monocratica in data 24.06.2022 e depositata in data 09.07.2022 in punto di statuizioni civili, con provvisoria esecuzione delle disposizioni civili ex art. 540 c.p.p., stante il grave pericolo che gli imputati non adempiano ai loro obblighi risarcitori"; Penale Sent. Sez. 2 Num. 29024 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 24 giugno 2022, dichiarava Canoni lido, AG NA e NO IC responsabili del reato di truffa, condannandoli alla pena di anni due di reclusione ed C 800,00 di multa ciascuno, disponendo la sospensione condizionale della pena, subordinata all'adempimento delle obbligazioni loro poste in sede civile dalla condanna. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, lamentando la violazione dell'art. 163 cod. pen. in quanto era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena senza operare il ragguaglio della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen., da cui derivava il superamento del limite normativo per cui era possibile concedere il beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 E' infatti principio consolidato quello secondo il quale "ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice viola l'art. 163 cod. pen. se non tiene conto anche dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva secondo il criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 stesso codice" (Sez.1, Ordinanza n. 45521 del 19/10/2004, Vergara, Rv. 229821). Pertanto, il giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite suddetto, ordinando invece l'esecuzione di quella pecuniaria, ma non concedere il beneficio per entrambe le pene. Considerato che nella sentenza impugnata il giudice ha espressamente motivato sulla concedibilità del beneficio, la sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria, mantenendo la sospensione condizionale per la pena detentiva. Non possono essere accolte la richieste della parte civile: la stessa non aveva infatti interesse nel presente grado di giudizio, in quanto la richiesta del Procuratore generale aveva ad oggetto la sola revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria, senza quindi che venissero messe in discussione né la sospensione condizionale della pena detentiva, subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili, né al risarcimento del danno;
quanto alla richiesta di disporre la provvisoria esecuzione delle statuizioni civili, la stessa avrebbe dovuto essere proposta con ricorso 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, beneficio che elimina. Rigetta le richieste delle parti civili. Così deciso il 18/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili FF IC e TA LA, Avv. PAOLO CARNEVALI: "Piaccia all'Ill.ma Suprema Corte di Cassazione confermare la sentenza n. 1133/2022 emessa dal Tribunale Penale di Ancona in composizione monocratica in data 24.06.2022 e depositata in data 09.07.2022 in punto di statuizioni civili, con provvisoria esecuzione delle disposizioni civili ex art. 540 c.p.p., stante il grave pericolo che gli imputati non adempiano ai loro obblighi risarcitori"; Penale Sent. Sez. 2 Num. 29024 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 24 giugno 2022, dichiarava Canoni lido, AG NA e NO IC responsabili del reato di truffa, condannandoli alla pena di anni due di reclusione ed C 800,00 di multa ciascuno, disponendo la sospensione condizionale della pena, subordinata all'adempimento delle obbligazioni loro poste in sede civile dalla condanna. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, lamentando la violazione dell'art. 163 cod. pen. in quanto era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena senza operare il ragguaglio della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen., da cui derivava il superamento del limite normativo per cui era possibile concedere il beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 E' infatti principio consolidato quello secondo il quale "ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice viola l'art. 163 cod. pen. se non tiene conto anche dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva secondo il criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 stesso codice" (Sez.1, Ordinanza n. 45521 del 19/10/2004, Vergara, Rv. 229821). Pertanto, il giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite suddetto, ordinando invece l'esecuzione di quella pecuniaria, ma non concedere il beneficio per entrambe le pene. Considerato che nella sentenza impugnata il giudice ha espressamente motivato sulla concedibilità del beneficio, la sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria, mantenendo la sospensione condizionale per la pena detentiva. Non possono essere accolte la richieste della parte civile: la stessa non aveva infatti interesse nel presente grado di giudizio, in quanto la richiesta del Procuratore generale aveva ad oggetto la sola revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria, senza quindi che venissero messe in discussione né la sospensione condizionale della pena detentiva, subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili, né al risarcimento del danno;
quanto alla richiesta di disporre la provvisoria esecuzione delle statuizioni civili, la stessa avrebbe dovuto essere proposta con ricorso 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, beneficio che elimina. Rigetta le richieste delle parti civili. Così deciso il 18/05/2023