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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 627/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3531/2025 depositato il 10/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952025900100232200 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5801/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Baviera Giuseppina, con ricorso depositato il 10.05.2025 contro l'Agenzia delle Entrate-RI e la
Regione Sicilia - Dipartimento Finanze e Credito, impugnava l 'intimazione di pagamento n. 295 2025
90010023 22/00 emessa dall' Agenzia RI, notificata a mezzo posta l'11/03/25 per tassa automobilistica anno 2017, per l' importo di euro 197,06.
La ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- Violazione di giudicato – Prescrizione delle pretesa tributaria – Inesistenza del diritto di esigere gli importi intimati e di procedere ad esecuzione.
Con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché ai sensi dell'art. 96 cpc c.3.
In data 15.09.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia RI.
Chiedeva la cessata materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento per avvenuto sgravio da parte dell' ente impositore.
Chiedeva la compensazione delle spese di giudizio.
Allegava provvedimento di sgravio.
Non si è costituita la Regione Sicilia benchè regolarmente evocata in giudizio.
All' odierna udienza, sentita parte ricorrente, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il provvedimento di sgravio prodotto dall' DE con riferimento all' atto impugnato relativamente alla sottesa cartella di pagamento n. 29520200003727422000, notificata in data 08.05.2022, il Giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Considerato che la ricorrente è stata costretta a proporre ricorso contro l' avviso di intimazione che richiamava la cartella di pagamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2017, che era stata già annullata con sentenza n. 4047/2024, va condannata l' DE al pagamento delle spese di giudizio così come liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario che ha reso la necessaria dichiarazione di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di IN,sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna DE IN al pagamento delle spese di giudizio di euro 278,00 oltre accessori di legge e cu se assolto con distrazione in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in IN il 09/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3531/2025 depositato il 10/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2952025900100232200 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5801/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Baviera Giuseppina, con ricorso depositato il 10.05.2025 contro l'Agenzia delle Entrate-RI e la
Regione Sicilia - Dipartimento Finanze e Credito, impugnava l 'intimazione di pagamento n. 295 2025
90010023 22/00 emessa dall' Agenzia RI, notificata a mezzo posta l'11/03/25 per tassa automobilistica anno 2017, per l' importo di euro 197,06.
La ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- Violazione di giudicato – Prescrizione delle pretesa tributaria – Inesistenza del diritto di esigere gli importi intimati e di procedere ad esecuzione.
Con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché ai sensi dell'art. 96 cpc c.3.
In data 15.09.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia RI.
Chiedeva la cessata materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento per avvenuto sgravio da parte dell' ente impositore.
Chiedeva la compensazione delle spese di giudizio.
Allegava provvedimento di sgravio.
Non si è costituita la Regione Sicilia benchè regolarmente evocata in giudizio.
All' odierna udienza, sentita parte ricorrente, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il provvedimento di sgravio prodotto dall' DE con riferimento all' atto impugnato relativamente alla sottesa cartella di pagamento n. 29520200003727422000, notificata in data 08.05.2022, il Giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Considerato che la ricorrente è stata costretta a proporre ricorso contro l' avviso di intimazione che richiamava la cartella di pagamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2017, che era stata già annullata con sentenza n. 4047/2024, va condannata l' DE al pagamento delle spese di giudizio così come liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario che ha reso la necessaria dichiarazione di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di IN,sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna DE IN al pagamento delle spese di giudizio di euro 278,00 oltre accessori di legge e cu se assolto con distrazione in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in IN il 09/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)