Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di ConIGlio, in persona dei magistrati IGnori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.2657/2024 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. LUIGI VITALE, presso il quale elettivamente domicilia, e
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 dall'Avv. POSILLIPO CARMELA, presso la quale elettivamente domicilia, avente ad oggetto lo
“scioglimento del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 14/01/2019;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data
18/04/23 nel procedimento di separazione definito con sentenza depositata in data 06/10/2023.
Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno un figlio nato il [...]) – hanno concordato le seguenti Persona_1 condizioni regolatrici del divorzio:
AFFIDAMENTO FIGLIO MINORE – COLLOCAZIONE E ASSEGNAZIONE CASA
CONIUGALE
- il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2
i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse;
- il domicilio del minore verrà fissato presso la madre che assumerà nell'interesse del figlio autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
- la casa coniugale è stata già da tempo rilasciata dalla IG.ra ; CP_1
DIRITTO DI VISITA Tenuto conto dell'età del minore e salvo diversi accordi tra le parti, Persona_2 che il padre possa tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi infrasettimanali (martedì
e giovedì) dalle ore 17:30 alle 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 14:00 del sabato alle
21:00 della domenica, con pernottamento, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, il minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro e così anche il 31 dicembre con uno e il 1 gennaio con l'altro; il giorno dell'Epifania, alternativamente con l'uno e con l'altro. Per le festività pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o
il tutto con la Per_ massima flessibilità, preso atto del lavoro del IG. , il quale prevede cambi improvvisi di orari e di giorni, nonché lavoro in ore notturne e degli impegni della IG.ra . CP_1
COMPLEANNO
I genitori trascorreranno il proprio compleanno con il figlio e il compleanno del figlio i genitori potranno trascorrere alcune ore della giornata con il minore, previo accordo almeno gg. 15 prima, salvo diverso accordo tra le parti che tenga conto delle eIGenze superiori del bambino FESTA DELLA MAMMA E DEL PAPA' Il minore trascorrerà sempre il giorno della festa della mamma con la IG.ra e CP_1 il giorno della festa del papà con il IG.re . Parte_1
MANTENIMENTO DEI FIGLI Il IG.re verserà alla IG.ra per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 minore la somma complessiva di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni Persona_2 mese a mezzo bonifico bancario / ricarica postepay. Nulla a pretendere per quanto riguarda l'assegno divorzile della IG.ra . CP_1
SPESE STRAORDINARIE Ciascun genitore rimborserà all'altro, previa esibizione di idonea documentazione, il 50% delle spese straordinarie sostenute a favore del figlio. Si precisa che le spese straordinarie, da ripartirsi tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, verranno suddivise secondo le seguenti distinzioni e precisazioni:
1. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2. spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici, ortodontici ed oculistici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
3. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo o di inizio anno della scuola scelta;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
4. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
d) gite scolastiche con pernottamento.
* Per tutto il resto le parti aderiscono al protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere. Le spese straordinarie saranno rimborsate entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'esborso a colui/colei che le avrà anticipate dietro esibizione della relativa documentazione.
5. I coniugi si rilasciano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di qualsivoglia altro documento valido per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori.
ASSEGNO UNICO L'assegno unico in favore del figlio minore sarà a favore della IG.ra nella CP_1 misura del 100% e pertanto il IG. ne rilascerà regolare autorizzazione. Parte_1
RISPETTO RECIPROCO I coniugi si impegnano reciprocamente ad avere un rapporto sereno nell'interesse del figlio,
a collaborare per una sana crescita del figlio minore. I coniugi si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza e/o numeri di cellulare all'altro coniuge, così da essere sempre raggiungibili nell'interesse del figlio minore.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/01/2019 in Casaluce (CE) da
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_1
Maddaloni (CE) il 27/06/1994, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASALUCE di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 1, Parte I, Anno 2019).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di conIGlio del 09/01/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso