Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 giugno 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 giugno 1986 |
Commentario • 1
- 1. L’ascolto del minore da parte del giudice: alcune riflessioni di diritto sostanziale su una nuova riforma processualeAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 7 gennaio 2026
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/04/2025, n. 7653Provvedimento: Pubblicato il 17/04/2025 N. 07653/2025 REG.PROV.COLL. N. 01463/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2021, proposto da Unione degli Atei e degli GN NA Aps - UAAR Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Leurini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege …Leggi di più...
- art. 310 d.lgs. 297/1994·
- art. 1 legge n. 281/1986·
- giurisdizione amministrativa·
- diritto all'istruzione·
- improcedibilità ricorso·
- art. 97 Cost.·
- art. 1 legge n. 241/1990·
- insegnamento religione cattolica·
- scissione temporale scelte·
- eccesso di potere·
- discriminazione religiosa·
- art. 3 Cost.·
- libertà religiosa·
- attività alternative·
- art. 43 d.lgs. n. 286/1998
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorita' scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
2. Viene altresi' esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni.
3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attivita' culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di eta' - contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 - e' sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potesta', nell'adempimento della responsabilita' educativa di cui all' articolo 147 del codice civile .
6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonche' ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. - Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.