Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 1
La sospensione provvisoria della patente che il vigente art. 223 del codice della strada collega testualmente alla ipotesi di reato di lesioni colpose , e subordina ad una valutazione prefettizia di sussistenza di "fondati elementi di responsabilità", non si configura, a differenza che nel codice precedente, come pena accessoria, e, come tale, legata alle sorti della sanzione penale, ma come sanzione amministrativa applicabile in via ordinaria dal giudice chiamato a conoscere del reato, ed, in caso di assenza dei presupposti per l'intervento del giudice (come nell'ipotesi in cui il procedimento penale si chiuda per difetto di una condizione di procedibilità), dall'autorità amministrativa, che, pertanto, può conoscere autonomamente dell'illecito ed irrogare la relativa sanzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/1999, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA DI FERRARA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IA IL, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MOCHELANGELO 9, presso l'avvocato G.M. GREZ, rappresentato e difeso dagli avvocati VITO GALLOTTA, CINZIA RIZZATELLO, giusta delega in calce al controricorso;
- intimato -
avverso la sentenza n. 390/96 della Pretura di FERRARA, depositata il 27/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/011/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9 settembre 1996, SI IA proponeva opposizione, avverso il decreto del Prefetto di Ferrara, del 10 giugno precedente, con il quale gli era stata sospesa provvisoriamente la patente di guida, per la durata di un mese, per aver causato un incidente stradale che aveva provocato a terzi lesioni lievi.
Sosteneva, tra l'altro, l'opponente che quel provvedimento non era adottabile in mancanza, come nella specie, della condizione di procedibilità della querela da parte della persona offesa, attesa la natura accessoria della sanzione amministrativa della sospensione rispetto al reato di lesioni, nel quadro di previsione dell'art. 223 del nuovo Cod. Strada.
Ed in relazione a tale assorbente censura, il Pretore di Ferrara adito accoglieva, con sentenza del 27 novembre 1996, l'opposizione annullando il decreto impugnato.
Da qui l'odierno ricorso per cassazione del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Ferrara: cui resiste il IA con controricorso, illustrato anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Dei due ricorsi congiunti proposti dal Ministero e dalla Prefettura, il primo va dichiarato inammissibile, in ragione della autonomia funzionale - e della conseguente legittimazione esclusiva (attiva e passiva) - del Prefetto nel sistema di disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689 (come in quello delle precedenti leggi n. 317 del 1967 e n. 706 del 1975). Per cui, appunto il solo Prefetto - e non anche il Ministro - è abilitato ad impugnare la sentenza pretorile che, in contraddittorio con lo stesso Prefetto abbia accolto (come nella specie) l'opposizione avverso una sua ordinanza ingiunzione (cfr. Sent.ze nn. 1979/1987; 2636/1989;
7756/1990; 9363/1997; 10749/1998).
2 - Il ricorso del Prefetto - ammissibile, invece, per quanto detto - è, nel merito, anche fondato.
2.1 - Sostiene invero il ricorrente - con l'unico complesso motivo della sua impugnazione - che, avendo l'art. 223 C.S. fatto testuale riferimento ad "ipotesi di reato di lesioni colpose", senza alludere alla procedibilità del reato (ipotizzabile) il presupposto del provvedimento interdittivo del Prefetto, ivi previsto, andrebbe conseguentemente e correttamente "identificato nella mera constatazione dell'evento lesivo a prescindere dalla rilevanza che esso è destinato ad avere sul piano procedimentale penale". E tale prospettazione - opposta a quella cui è ispirata la decisione pretorile - va condivisa, in sede di controllo ermeneutico. 2.2 - Come già più volte sottolineato dalle Sezioni penali di questa Corte (cfr. Sez. IV 13 luglio 1997 n. 1642, Indennitate;
Id. 25 giugno 1997 n. 6138, Pulcini;
Sez. VI 10 febbraio 1996 n. 1663, Infante), il nuovo codice della strada (d.lvo 1995 n. 285, artt. 2 ss.) - mutando indirizzo rispetto al codice precedente che configurava la sospensione della patente come "pena accessoria" (legata alle sorti della sanzione penale) - ha dato viceversa a tale misura la diversa connotazione di "sanzione amministrativa", affidandone in via ordinaria l'applicazione al giudice chiamato a conoscere del reato ma, in pari tempo, affermandone la estraneità al sistema delle sanzioni penali e, quindi, la sua applicabilità da parte dell'Autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l'intervento del giudice.
Coerentemente a tale premessa, la "vis actractiva" che normalmente il giudizio penale esercita nei riguardi del procedimento di cognizione della violazione amministrativa connessa al reato viene meno se "il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità", con la conseguenza che l'autorità amministrativa può conoscere autonomamente dell'illecito ed applicare autonomamente la relativa sanzione (arg. Ex artt. 221 cpv., 224 co. 3°, 218, 219 cod. Cit.). 2.3 - La peculiarità di finalità e di struttura, in tale nuovo quadro normativo, della sospensione provvisoria della patente - che il vigente art. 223 C.S. collega testualmente ad una "ipotesi di reato" e subordina ad una valutazione prefettizia di sussistenza di "fondati elementi di responsabilità" - è stata anche, del resto, confermata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 194 del 1996. E le successive sentenze, di detta Corte nn. 167 e n. 170 del 1998 hanno ulteriormente puntualizzato, su tale linea interpretativa, che quella misura "di esclusiva spettanza prefettizia e di natura cautelare è tesa a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico;
impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come [ipotesi di] reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di una attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli". Una tale tutela di interessi collettivi connessi alla sicurezza della circolazione stradale non può evidentemente essere subordinata all'iniziativa della persona offesa di un reato perseguibile a querela.
Ed è perciò che anche in caso di mancato esercizio della azione penale (o di declaratoria di improcedibilità) per difetto di querela, il provvedimento di sospensione provvisoria della patente è comunque adottabile dal Prefetto: potendo poi, su istanza dell'interessato, detta misura essere revocata, dallo stesso Prefetto, od annullata su ricorso amministrativo e/o giurisdizionale, ex artt. 223, n. 5 e 205 C.S.
3 - Il ricorso in esame va pertanto accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa per nuovo esame (in relazione ai motivi di opposizione considerati assorbiti nel giudizio a quo) alla stessa Pretura circondariale di Ferrara, in persona di diverso magistrato;
il quale provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità relativamente al rapporto tra opponente e Prefettura.
Si compensano invece direttamente le spese relative al ricorso del Ministero dichiarato, come sopra, inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministro dell'Interno ed accoglie il ricorso del Prefetto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Pretura circondariale di Ferrara, in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto tra il Prefetto e la controparte;
compensate le spese relative al ricorso del Ministro.
In Roma, l'11 novembre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MARZO 1999.