Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2013, n. 28164
CASS
Sentenza 29 maggio 2013

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Massime1

Rientra nella fattispecie di reato di cui all'art. 2638 cod. civ., l'ostacolo frapposto all'esercizio delle funzioni della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, organo che ai sensi dell'art. 20, comma quarto, dello Statuto del C.O.N.I. assume specifica funzione pubblicistica. (Fattispecie di bilancio infedele finalizzato a mascherare gli squilibri esistenti e a ottenere in tal modo l'iscrizione al campionato della società calcistica, nonché a trarre in inganno le verifiche della Commissione di Vigilanza).

Commentario1

  • 1I delitti di false informazioni e di ostacolo alle funzioni delle Autorità di vigilanza
    Marco Gambardella · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Sommario: 1. I soggetti attivi. Le Autorità di vigilanza. – 2. Le false informazioni all'Autorità di vigilanza. – 3. L'ostacolo alle funzioni dell'Autorità di vigilanza. – 4. Concorso di reati. Rapporto con gli illeciti amministrativi. 1. I soggetti attivi. Le Autorità di vigilanza Una crescente importanza nella prassi giudiziaria ha assunto negli ultimi anni il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza, contenuto nell'art. 2638 c.c. (si veda ad es. A. Nisco, Il caso Bnl-Unipol: abuso di informazioni privilegiate e ostacolo alle funzioni di vigilanza, in Casi di diritto penale dell'economia, a cura di L. Foffani-D. Castronuovo, il Mulino, 2015, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2013, n. 28164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28164
Data del deposito : 29 maggio 2013

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