Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2002, n. 33305
CASS
Sentenza 8 luglio 2002

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Massime1

In tema di costituzione di parte civile, la lesione di qualsiasi forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità tale da fondare una ragionevole aspettativa di un futuro apporto economico, rappresenta legittima "causa petendi" di un'azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice penale competente per l'illecito che ha causato detta lesione (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile dei genitori conviventi della persona offesa in un caso di lesioni personali colpose).

Commentario1

  • 1L’art. 384, c. 1, c.p. è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2002, n. 33305
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33305
Data del deposito : 8 luglio 2002

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