Sentenza 8 febbraio 2007
Massime • 1
Sussiste l'interesse della persona offesa ad impugnare in sede di legittimità il provvedimento di archiviazione emesso "de plano", senza che gli sia dato il doveroso avviso della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. anche quando l'archiviazione sia basata sulla prescrizione dei reati denunciati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2007, n. 10742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10742 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 08/02/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 230
Dott. DI TOMASSI RIstefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI RI - Consigliere - N. 19015/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CO NO, N. IL 15/09/1978;
nei confronti di:
DE RI RT, N. IL 12/06/1973;
avverso DECRETO del 23/05/2005 GIP TRIBUNALE di VARESE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI RI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello F.M., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il difensore di CO ST, persona offesa nel procedimento penale a carico di De RI LB. Oggetto del ricorso è il decreto di archiviazione emesso "de plano" dal Gip di Varese il 23 marzo 2005, nonostante che la persona offesa avesse chiesto di essere avvisata della eventuale richiesta in tale senso del P.M..
Deduce la violazione dell'art. 408 c.p.p., non essendo stato dato avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa ed essendo stato emesso, il relativo decreto, inaudita altera parte. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso per carenza di interesse, essendo stata, la richiesta di archiviazione, basata sulla prescrizione dei reati denunciati.
Il ricorso deve essere accolto.
È indubbio che sussista la violazione di legge processuale lamentata.
Non appare fondata, però, la tesi del Procuratore Generale secondo cui, a fronte di una richiesta di archiviazione perché i fatti sono "coperti" da prescrizione, il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno indicare l'interesse concreto ed attuale a tutela del quale ha dedotto la violazione del contraddittorio. Egli sostiene cioè che poiché la rilevata prescrizione è incompatibile con l'espletamento di qualsiasi indagine, tale situazione renderebbe superflua anche la presentazione della opposizione a richiesta di archiviazione, essendo questa ammissibile solo se si indicano le nuove indagini da espletare.
Il ragionamento prova troppo.
In primo luogo non è condivisibile, in linea generale, la tesi per cui, in una situazione processuale nella quale sia preclusa oggettivamente la possibilità di nuove indagini, la opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione non avrebbe utilità pratica e quindi sarebbe destinata, in caso di violazione del diritto, a rimanere priva di tutela.
Infatti, la Corte costituzionale (sent. n. 95 del 1997) ha evidenziato che "la disciplina apprestata dall'art. 410 c.p.p., commi 1, 2 e 3, è idonea a tutelare le ragioni della persona offesa sia nel caso in cui questa intenda contrastare carenze e lacune investigative, sia quando l'opposizione sia basata su una valutazione dei fatti ovvero su ragioni di diritto diverse da quelle poste a base della richiesta di archiviazione del P.M.; sicché, dal sistema del codice emerge chiaramente che, in sede di opposizione, la persona offesa, nei casi in cui si trova nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, può comunque far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, in accordo del resto con la facoltà, riconosciutale in via generale dall'art. 90 c.p.p., di presentare memorie al giudice, con la conseguenza che questo può non accogliere la richiesta di archiviazione e fissare l'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 1, , così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai primi due commi dell'art. 410". In secondo luogo è da osservare che il principio della esclusione di nuova attività processuale in presenza di cause di estinzione del reato non è privo di eccezioni.
È utile richiamare la giurisprudenza di legittimità che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non nega ed anzi sostiene la necessità dell'annullamento con rinvio quando col ricorso sia stata contestata la utilizzabilità di una prova decisiva, e cioè quando il ricorrente deduca un error in procedendo che, se fondato, farebbe cadere il presupposto di fatto per la operatività della causa di estinzione ai sensi dell'art. 129 cpv. c.p.p. (rv. 218617; 222463); ovvero quella che giunge alle medesime conclusioni quando la prescrizione sia stata dichiarata previa concessione delle attenuanti: in tale ipotesi, infatti, ove si precludesse la possibilità dell'annullamento con rinvio per riscontrati vizi di legittimità, resterebbero immuni da censura i provvedimenti nei quali si affermi sostanzialmente la responsabilità dell'imputato con una motivazione manifestamente illogica o addirittura ai limiti dell'arbitrio (219092; 225670). In altri termini, la attualità di una causa di estinzione paralizza l'attività processuale per evidenti ragioni di economia processuale, e sempre che la parte non vi rinunci, a meno che non sia posto in discussione proprio il quadro probatorio che in se giustifica la presunzione di colpevolezza alla base della declaratoria di estinzione, con contestuale esclusione del proscioglimento pieno dell'imputato. Allo stesso modo, la parte che ha denunciato fatti che il P.M. inquadri cronologicamente e giuridicamente in termini tali da far ritenere operativa la causa di estinzione, ha le più ampie facoltà di controdedurre su questi temi, per dimostrare, ad esempio, che il fatto si è verificato in data posteriore o che la cornice giuridica appropriata è altra e più grave, tale, dunque, da precludere la applicabilità della causa estintiva. Se queste sono facoltà riconosciute alla P.O. dall'ordinamento, la sede propria non può che essere quella della opposizione alla richiesta di archiviazione, in vista della quale è previsto il dovere di dare notizia alla parte della richiesta del P.M.. È dunque da non condividere la prospettazione del Procuratore generale secondo cui si deve pretendere che la parte deduca l'interesse alla doglianza sul mancato contraddittorio perché la procedura che prelude alla instaurazione del contraddittorio è prevista e tutelata dall'ordinamento per il suo valore intrinseco e d è soggetta soltanto al vaglio, successivo, da parte del Gip sulla ammissibilità della opposizione.
Del resto, la giurisprudenza in tema di interesse alla impugnazione (art. 568 c.p.p.) rende manifesto che la deduzione espressa di un simile requisito è richiesta non in occasione di ogni proposizione di impugnazione ma solo quando la situazione processuale è tale da far presumere che l'interesse non ci sia. Così, è richiesta la deduzione di un interesse specifico, attuale e concreto, in tema di impugnazione di misura cautelare nelle more revocata (234308) ovvero di impugnazione di sentenza assolutoria per questioni procedurali, senza che si contesti il merito del provvedimento (rv. 234456;
228370), ovvero ancora di impugnazione di sentenza concessiva di un beneficio di legge (rv. 227946), ovvero di impugnazione di patteggiamento per ritenuta incompetenza del giudice (229982). Nel caso di specie, invece, per le osservazioni sopra formulate, non si versa in una situazione che lascerebbe presumere la assenza di interesse alla opposizione poiché ne' la richiesta del P.M. va nella direzione auspicata dalla P.O. con la denuncia iniziale ne' la P.O. ha avuto modo di esprimere una propria posizione in qualche modo recepita dal decreto de plano: è vero piuttosto il contrario e cioè che la sola manifestazione di volontà espressa dalla P.O., quella cioè di conoscere previamente le determinazioni del P.M. per eventualmente controbatterle non ha trovato la dovuta risposta da parte dell'Ufficio preposto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Varese per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2007