Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2003, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
ee 65354 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZONÉ QUIN0 0 6 5 0 3 0 3 gg.ri Magisati Composta da Dott. Giovanni Presidente R.G. n. 13674/99 Paolini Cons.Relatore 1388 Dott. Massimo Oddo Cron. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe V. A. Magno Consigliere c.c. del 3 giugno 2002 Dott. Nino Fico Dott. Paolo Giuliani Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi indiretti / regi- SENTENZA stro agevolazioni ex sul ricorso proposto il 25 giugno 1999 da: lege 25 giugno 1949, Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore-rap- n. 408 denuncia ul- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, timazione lavori presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 termine perentorietà. ricorrente
contro
Società Patrimoniale San Donato -in persona del legale rappresenta- te quale incorporante della Architettura s.n.c., con sede in Pieve a Fievole (PT), alla via dello Schiavo, n. 11 E L I Z E intimata N V I O 4 I Z C 5 A S S E avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della 3 A C N 5 I D O 6 I Toscana sez. III.- n. 39 del 15 maggio 1998. A P M E R M P U A S Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 C E T R O C proc. n. 13674/99 R.G. 1 2392 giugno 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accogli- mento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Patrimoniale San donato incorporante la Architettura s.n.c., impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e di contestuale liquidazioni delle sanzioni, notificatole il 16 novembre 1989 dall'Ufficio del registro di Pescia, in quanto la società incorpo- rata non aveva prodotto entro un anno dal termine dei lavori, e co- munque entro il 31 dicembre 1986, la denuncia di ultimazione della costruzione dell'immobile di sua proprietà e la relativa documenta- оле zione, dalle quali risultassero adempiuti gli obblighi per il godimento delle agevolazioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 (cd. leg- ge Tupini). L'impugnazione della contribuente era accolta dalla Commissione tributaria di 1° grado di Pistoia sul rilievo della non perentorietà del termine annuale della denuncia di ultimazione dei lavori di costru- zione stabilito dall'art. 6, 1° co., d.1. 11 dicembre 1967, conv. con 1. 7 febbraio 1968, n. 26. La decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata il 15 maggio 1998 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana ed avver- so quest'ultima sentenza il Ministero delle Finanze ricorreva per cassazione con un unico motivo. L'intimata società non si costituiva in giudizio e la causa veniva trat- proc. n. 13674/99 R.G. 2 tata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, 2° co., c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato la nullità della senten- za impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, conv. con 1. 7 febbraio 1968, n. 26, atteso che sarebbe chiaramente desumibile da tale norma l'obbligatorietà della presentazione della denuncia per il godimento delle agevolazio- ni previste dalla legge n. 408/49 e la natura perentoria del relativo termine. Il motivo è manifestamente fondato. E' orientamento consolidato di questa Corte che, ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 1150/67, la fruizione delle agevolazioni tributarie, concesse nel settore edilizio dalla I. n. 408/49 e succ. mod., era subordinata, sotto pena di decadenza, alla presentazione, entro il termine fissato dalla norma stessa, di apposita denuncia corredata alla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per la detta fruizione, con la conseguenza che tale presentazione rappresentava non una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio obbligo a suo carico, finalizzato all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie all'at- tribuzione in via definitiva dei benefici provvisoriamente concessi, dei quali, nel caso di mancata presentazione, andava dichiarata la de- cadenza (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 15 novembre 1993, n. 11239; Cass. civ., sez. I, sent. 20 aprile 1994, n. 3772; Cass. civ., sez. I, sent. 22 settembre 1999, n. 10253; Cass. civ., sez. V, sent. 5 giugno 2000, n. 7533; Cass. civ., sez. V, sent. 11 settembre 2001, n. 11606; Cass. proc. n. 13674/99 R.G. 3 civ., sez. V, sent. 26 ottobre 2001, n. 13218). La contraria soluzione della questione da parte della commissione tributaria regionale non ha dato conto di tale costante giurisprudenza di legittimità e, in ogni caso, non è sorretta da alcun argomento nuo- vo che possa indurre ad un riesame della stessa. Alla manifesta fondatezza del motivo seguono l'accoglimento del ri- corso e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va emessa, ai sensi dell'art. 384, c.p.c., decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel me- rito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. D.P.R. 26/4/1986 Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 3 giugno 2002. REGISTRAZIONE AAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA Il presidente Il consigliere est. dott. Giovanni Paolini dott. Massimo Oddo DI Il cancelliere IL CANCELLIERE CT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 17 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio proc. n. 13674/99 R.G. 4