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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 14.11.2024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1385 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Robert Panagrosso ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.02.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 9.02.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 21.02.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che anche all'esito della relazione peritale suppletiva che ha tenuto conto della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., risulta confermato l'orientamento medico-legale precedentemente espresso, in quanto, secondo il ctu “…come si evince dalla documentazione medica agli atti, in uno con quanto emerso dalla visita effettuata dal sottoscritto in data 28-3-2023, il ricorrente è affetto senza dubbio da un complesso morboso tale da determinare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età di grado grave (100%).
Ad avvalorare tale parere, da quanto emerso dalla nuova documentazione sanitaria depositata, risulta che a seguito della precedente visita effettuata dal sottoscritto, veniva impiantato un defibrillatore cardiaco impiantabile (ICD).
Tuttavia, sempre in base a quanto emerso dalla nuova documentazione sanitaria depositata (certificato del 14-12-2023) in uno con quanto era emerso all'epoca della visita peritale effettuata nel Marzo 2023, tale complesso morboso, che interessa in particolare
l'apparato cardiorespiratorio, non risulta di gravità tale da abolire l'autonomia personale, in riferimento alle azioni elementari essenziali per una dignitosa esistenza quotidiana;
infatti, il periziato cammina autonomamente, non sussistono problematiche neuro-psichiche di rilievo, l'ossigenoterapia prescritta non risulta continuativa, ma da effettuare solo durante lo sforzo e la frazione di eiezione risulta nella norma (FE 45%).
Concludendo, le condizioni attuali dell'istante non determinano il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento…” (cfr. integraz. ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del contestato requisito sanitario – sia da condividere, siccome logicamente ed esaustivamente argomentata ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, CP_ mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
a) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
b) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
S.M.C.V., 03.01.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino