Sentenza 5 ottobre 2000
Massime • 1
La competenza ad emettere provvedimento di riabilitazione in relazione alle misure di prevenzione appartiene al Tribunale di sorveglianza avente giurisdizione nel distretto di corte d'appello in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto l'applicazione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2000, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 03.02.2000
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. " NA CA " N. 833
3. " LI NA " REGISTRO GENERALE
4. " SS BR " N. 39730/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) IN IN PI n. il 13.05.1954
2) CORTE APPELLO PALERMO - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1)IN IN PI n. il 13.05.1954
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTORE sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco affermarsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo Udito il difensore Garofalo Carlo, il quale chiede affermarsi la competenza della Corte di Appello di Palermo.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 20-5-1999 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, chiamato a decidere sull'istanza di riabilitazione da misura di prevenzione presentata da MI AN IO, declinava la propria competenza e riteneva competente la Corte di Appello di Palermo. Il predetto Tribunale motivava la decisione osservando che la giurisprudenza di legittimità che aveva ravvisato la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di riabilitazione da misura di prevenzione non era univoca e costante e si poneva in contrasto con il principio generale secondo il quale la legge speciale prevale su quella generale.
Con ordinanza del 30-6-1999 la predetta Corte territoriale sollevava conflitto di competenza. Sosteneva la Corte che l'art. 683 c.p.p. - il quale attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere "sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti" - ha una portata generale, mentre l'art. 15 della L. 3 agosto 1988 n. 327, che attribuisce alla corte di appello la competenza in materia di riabilitazione da misura di prevenzione, non costituisce un caso in cui li legislatore abbia voluto "disporre altrimenti" rispetto alla disciplina codicistica, atteso che all'epoca in cui la predetta legge è stata emanata vigeva il codice di procedura penale del 1930, il cui art. 597 stabiliva la competenza della Corte di Appello in materia di riabilitazione. La questione della competenza in materia di riabilitazione da misura di prevenzione è stata oggetto di differenti pronunce in sede di legittimità dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, avendo la Corte di Cassazione inizialmente ritenuto la competenza della Corte di Appello (Cass., I^, 2-3-1991, Scaduto;
Cass., I^, 24-9-1992, Artuso;
Cass., I^, 25-5-1992, Polimeni;
Cass., I^, 2-4-1992, Vitale) e più recentemente quella del Tribunale di Sorveglianza (Cass., I^, 19-2-1993, Falvo;
Cass., I^, 3-5-1993, Mazzaferro;
Cass., I^, 21-3-1996, Nuvoletta).
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da questo più recente indirizzo giurisprudenziale. Invero l'indicazione della corte di appello quale giudice competente per la riabilitazione da misura di prevenzione, contenuta nel comma 1 dell'art. 15 L. 327/1988, deve essere coordinata con l'ultimo comma della stessa norma, per il quale "si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione". Il rinvio sta a significare la volontà del legislatore di uniformare la disciplina processuale della riabilitazione da misura di prevenzione a quella prevista in materia di riabilitazione in generale dal codice di procedura penale, quello vigente all'epoca di emanazione della norma e quello vigente oggi, che all'art. 683 c.p.p. indica il tribunale di sorveglianza quale organo competente a decidere in tale materia. L'inciso "in quanto compatibili" - al quale il comma 3 dell'art. 15 citato condiziona l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione - non costituisce ostacolo all'interpretazione esposta, non essendo ravvisabile incompatibilità alcuna tra la disciplina della riabilitazione da misura di prevenzione e quella dettata dal codice di procedura penale del 1988.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000