Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 2025 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 luglio 2025 |
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Giurisprudenza • 9
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Versioni del testo
- Art. 1. Modifica al titolo IX-bis
del libro secondo del codice penale 1. La rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale e' sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro gli animali ». N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Spettacoli o manifestazioni vietati 1. All' articolo 544-quater, primo comma, del codice penale , le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 544-quater del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.». - Art. 3. Divieto di combattimenti tra animali 1. All' articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 544-quinquies del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.».