Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 2025 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 luglio 2025 |
Commentari • 26
- 1. Quali sono i reati contro gli animali?Maria Vittoria Simoni · https://www.dequo.it/articoli/ · 14 marzo 2026
Con la Legge n. 82/2025, il sistema penale italiano ha consolidato un percorso iniziato nel 2004 e accelerato dalla riforma costituzionale dell'art. 9. Il riconoscimento degli animali come titolari diretti della tutela penale – e non più come riflesso dell'affettività umana – apre una stagione nuova nella giurisprudenza e nella prassi applicativa. Non si tratta di una semplice inasprimento delle pene. La legge ha ridisegnato i meccanismi processuali (sequestro, affido, misure di prevenzione), esteso la responsabilità alle persone giuridiche e rafforzato il coordinamento delle forze di polizia. Un quadro normativo più coerente, che rimane tuttavia sfidante sul piano dell'applicazione …
Leggi di più… - 2. Guida al diritto (25/2025)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 7 luglio 2025
sulla magistratura penale (separazione delle carriere): - Alberto Del Noce*, Separazione carriere, passo in avanti verso una maggiore civiltà giuridica (Guida al diritto 25/2025, 12-13, editoriale) [*presidente dell'Unione nazionale delle camere civili] sulla c.d. legge Brambilla (tutela degli animali): L 6.6.2025 n. 82 (GU 16.6.25 n. 137, in vigore dal 1 luglio 2025), Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. - testo della legge (Guida al diritto 25/2025, 16-20) - modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 25/2025, 21-24) …
Leggi di più… - 3. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 4. La legge “Brambilla” a tutela degli esseri animali: un epocale cambiamento di prospettivaAccesso limitatoMargherita Pittalis · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2025
- 5. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 743Provvedimento: Pubblicato il 02/05/2026 N. 00743/2026 REG.PROV.COLL. N. 00240/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 240 del 2026, proposto da: LE di ON LV e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6BC8755B5, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Faggiano e Mariacristina Sapone, con domicilio eletto presso il loro studio, in Torino, via Drovetti 37; contro Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , …Leggi di più...
- art. 71 d.lgs. 36/2023·
- accesso agli atti·
- soccorso istruttorio·
- autotutela amministrativa·
- art. 5 capitolato speciale di gara·
- disparità di trattamento·
- art. 14 L.R. 82/2025·
- criterio del minor prezzo·
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- Codice dei contratti pubblici·
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- art. 8 capitolato speciale di gara·
- art. 21 disciplinare di gara·
- art. 108 comma 10·
- difetto di motivazione
- 2. Trib. Cassino, sentenza 13/09/2025, n. 1137Provvedimento: N. R.G. 3735 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito: Dott. Glauco Zaccardi Presidente Dott. Virgilio Notari Giudice Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al 3735/2023 R.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione”, riservato per la decisione all'udienza del 10 Settembre 2025 e proposto DA , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Sora Parte_1 (FR) Viale San Domenico n. 58, presso lo studio dell'Avv. MONICA VITALE che lo rappresenta e difende, come da …Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
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- 3. Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 12805Provvedimento: SENTENZA Sent. n. sez. 314/2026 CC - 18/02/2026 R.G.N. 38361/2025 sul ricorso proposto da: Associazione LAV Lega Anti Vivisezione ETS nel procedimento a carico di: SC NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2025 del Tribunale di Verona Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas; udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della Associazione LAV Lega Anti Vivisezione ETS, avvocato RI D'RR, quale sost. processuale dell'avv.to Emanuela Pasetto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. sentito il difensore di NO SC avvocato Giovanni Palamara, che si è …Leggi di più...
- art. 727 c.p.·
- art. 324 c.p.p.·
- art. 127 c.p.p.·
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- art. 544-ter c.p.·
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- art. 322-bis c.p.p.·
- art. 19-quater disp. coord. trans. c.p.·
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- art. 260-bis c.p.p.·
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- 4. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 742Provvedimento: Pubblicato il 02/05/2026 N. 00742/2026 REG.PROV.COLL. N. 00239/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 239 del 2026, proposto da: LE di ON SI e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6BC876688, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Faggiano e Mariacristina Sapone, con domicilio eletto presso il loro studio, in Torino, via Drovetti 37; contro Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , …Leggi di più...
- art. 71 d.lgs. 36/2023·
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- autotutela amministrativa·
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- art. 108 d.lgs. 36/2023·
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- difetto di motivazione
- 5. TAR Cagliari, sez. I, decreto cautelare 11/08/2025, n. 233Provvedimento: Pubblicato il 11/08/2025 N. 00742/2025 REG.RIC. N. 00233/2025 REG.PROV.CAU. N. 00742/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) Il Consigliere delegato ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 742 del 2025, proposto dal sig. RA IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Michele Canio e Raffaele Soddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro ASL Nuoro - Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro, Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, non costituiti in giudizio; per l'annullamento, …Leggi di più...
Versioni del testo
- Art. 1. Modifica al titolo IX-bis
del libro secondo del codice penale 1. La rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale e' sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro gli animali ». N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Spettacoli o manifestazioni vietati 1. All' articolo 544-quater, primo comma, del codice penale , le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 544-quater del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.». - Art. 3. Divieto di combattimenti tra animali 1. All' articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 544-quinquies del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.».