Legge 6 giugno 2025, n. 82

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  • 1La tutela dei diritti degli animali nell’evoluzione del panorama normativo, giurisprudenziale e culturale
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

    Il Convegno organizzato dalla sezione ONDIF di Matera in collaborazione con il Coa di Matera e con il patrocinio della Camera di Commercio di Basilicata e dell'ENPA sezione di Matera, si svolgerà in presenza, presso la Sala Convegni del Palazzo della Camera di Commercio di Matera il 19 Settembre dalle ore15.00 alle ore 19.30. Oltre alla presenza di autorevoli relatori è previsto anche l'intervento da remoto dell'ON.le Brambilla prima firmataria della legge recentemente approvata in ambito di reati contro gli animali. L'evento formativo prevede la concessione di crediti per gli avvocati ( attualmente in corso di accreditamento da parte del COA di Matera ) ed è aperto alla cittadinanza. …

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  • 2Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 3La tutela processuale degli animali non umani: prime riflessioni sull’art. 260
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 dicembre 2025

  • 4Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 5Prima Pagina [Pag. 5]
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    Di Giovanni Iaria. Con l'ordinanza n. 2401 del 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione processuale di cruciale importanza pratica nell'ambito delle opposizioni alle esecuzioni: l'individuazione del corretto adempimento per rispettare il termine perentorio fissato dal Giudice per l'introduzione del giudizio di merito. IL CASO: La vicenda processuale approdata all'esame dei ... Leggi tutto… Di Anna Andreani. Con l'ordinanza n. 2274 del 4 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo parte opposta può proporre una domanda, diversa da quella fatta valere in via monitoria, purchè …

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Giurisprudenza6

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  • 1Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 12805
    Provvedimento: SENTENZA Sent. n. sez. 314/2026 CC - 18/02/2026 R.G.N. 38361/2025 sul ricorso proposto da: Associazione LAV Lega Anti Vivisezione ETS nel procedimento a carico di: Boschetti Dino nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2025 del Tribunale di Verona Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas; udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della Associazione LAV Lega Anti Vivisezione ETS, avvocato Annarita D'Errico, quale sost. processuale dell'avv.to Emanuela Pasetto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. sentito il difensore di Dino Boschetti avvocato …
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    • art. 727 c.p.·
    • art. 324 c.p.p.·
    • art. 127 c.p.p.·
    • violazione di legge·
    • abnormità provvedimento·
    • art. 544-ter c.p.·
    • art. 325 c.p.p.·
    • art. 322-bis c.p.p.·
    • art. 19-quater disp. coord. trans. c.p.·
    • sequestro probatorio·
    • art. 260-bis c.p.p.·
    • art. 311 c.p.p.·
    • diritto di difesa·
    • affidamento definitivo animali·
    • riesame cautelare

  • 2Trib. Cassino, sentenza 13/09/2025, n. 1137
    Provvedimento: N. R.G. 3735 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito: Dott. Glauco Zaccardi Presidente Dott. Virgilio Notari Giudice Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al 3735/2023 R.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione”, riservato per la decisione all'udienza del 10 Settembre 2025 e proposto DA , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Sora Parte_1 (FR) Viale San Domenico n. 58, presso lo studio dell'Avv. MONICA VITALE che lo rappresenta e difende, come da …
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    • art. 92 c.p.c.·
    • modifica condizioni separazione·
    • revoca disposizioni affidamento·
    • spese straordinarie·
    • contributo mantenimento figlio·
    • affido condiviso animali domestici·
    • separazione consensuale·
    • art. 1372 c.c.·
    • giurisprudenza su affidamento animali

  • 3Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 24/07/2025, n. 2703
    Provvedimento: Pubblicato il 24/07/2025 N. 06116/2025 REG.RIC. N. 02703/2025 REG.PROV.CAU. N. 06116/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 6116 del 2025, proposto da CA TO Titolare dell'Azienda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Soddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro (Asl Nuoro), Ministero della Salute, Regione Autonoma della Sardegna, non costituiti in giudizio; per la riforma del decreto …
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  • 4Trib. Palermo, decreto 14/07/2025
    Provvedimento: TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, nella causa iscritta al n. 4245 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023 verten- te TRA e (Avv. ); Parte_1 Parte_2 Parte_2 – ricorrente – CONTRO (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale [...] dello Stato di Palermo; (Avv. CATTANEO ALBERTO); Controparte_3 –resistenti– letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta dal Giudice …
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  • 5TAR Cagliari, sez. I, decreto cautelare 11/08/2025, n. 233
    Provvedimento: Pubblicato il 11/08/2025 N. 00742/2025 REG.RIC. N. 00233/2025 REG.PROV.CAU. N. 00742/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) Il Consigliere delegato ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 742 del 2025, proposto dal sig. RA IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Michele Canio e Raffaele Soddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro ASL Nuoro - Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro, Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, non costituiti in giudizio; per l'annullamento, …
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Versioni del testo

  • Art. 1. Modifica al titolo IX-bis
    del libro secondo del codice penale 1. La rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale e' sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro gli animali ». N O T E

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

  • Art. 2. Spettacoli o manifestazioni vietati 1. All' articolo 544-quater, primo comma, del codice penale , le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro».
    Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo dell' articolo 544-quater del codice penale , come modificato dalla presente legge:
    «Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
    La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.».
  • Art. 3. Divieto di combattimenti tra animali 1. All' articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
    b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma».
    Note all'art. 3:
    - Si riporta il testo dell' articolo 544-quinquies del codice penale , come modificato dalla presente legge:
    «Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
    La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
    1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
    2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
    3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
    Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.
    Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.».