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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21663 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN LA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Giusi Loredana Scavuzzo, in sostituzione dell’Avv. Francesca Frusteri, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, emessa il 23 febbraio 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva.
2. Ricorre per cassazione LA ER, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come incauto acquisto, non avendo la Corte considerato che poteva esservi in capo all’imputato al massimo il mero sospetto della provenienza illecita del bene, integrativo della contravvenzione di cui all’art. 712 cod.pen.; Penale Sent. Sez. 2 Num. 21663 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 17/04/2026 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva, applicata facendo riferimento soltanto ai precedenti penali del ricorrente ed alla commissione di un reato della stessa indole, attraverso un inaccettabile automatismo;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’aumento di pena per la recidiva, pari al raddoppio della pena base di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa e, più in generale, in ordine al trattamento sanzionatorio, tenuto conto della concessione, da parte del primo giudice, della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato solo relativamente al trattamento sanzionatorio.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo pacifica giurisprudenza, la circostanza che l’imputato sia stato scoperto nel possesso del bene di provenienza illecita e non abbia fornito alcuna giustificazione in ordine a tale possesso, integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (tra le tante, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, [...], Rv. 270120; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, [...], Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, [...], Rv. 252285). Nel caso in esame, peraltro, oltre al possesso non giustificato del ciclomotore di provenienza furtiva sul quale il ricorrente stava viaggiando, la Corte ha indicato a suo sfavore il fatto che il mezzo fosse privo di targa e che egli aveva tentato di nasconderlo e di darsi alla fuga, circostanze collegate, senza vizi logico-ricostruttivi, ad una piena consapevolezza dell’origine delittuosa del bene, con la conseguente impossibilità di ogni diversa e più benevola qualificazione giuridica del fatto.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte ha giustificato l’applicazione della recidiva ritenendo che il fatto, rispetto ai precedenti specifici, fosse espressione di rinnovata capacità criminale e pericolosità sociale del ricorrente. In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, [...], Rv. 274782).
3. E’ fondato il terzo motivo. Il primo giudice aveva ritenuto di concedere al ricorrente la circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod.pen., considerando il fatto di particolare tenuità. D’altra parte, è stata ritenuta sussistente la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale siccome contestata, che ha determinato un aumento di pena quantificato dalla Corte di appello nel doppio della pena detentiva (da mesi nove di reclusione ad anni 2 uno e mesi sei di reclusione). Così facendo, è stato commesso un doppio errore di diritto che deve essere emendato attraverso un nuovo giudizio. Infatti, oltre all’aumento illegale di pena per la recidiva (che, al massimo, poteva essere di due terzi e non del doppio, ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod.pen.), vi è alla base che il contemporaneo riconoscimento di una circostanza attenuante e di una aggravante doveva portare al giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art. 69 cod.pen., a seguito del quale determinare la pena finale. Occorrerà, pertanto, fermo restando il divieto di reformatio in peius, che il giudice del rinvio provveda al corretto bilanciamento tra circostanze eterogenee, anche, se del caso, nel senso della prevalenza della attenuante concessa sulla recidiva qualificata, evenienza possibile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2014.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Giusi Loredana Scavuzzo, in sostituzione dell’Avv. Francesca Frusteri, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, emessa il 23 febbraio 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva.
2. Ricorre per cassazione LA ER, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come incauto acquisto, non avendo la Corte considerato che poteva esservi in capo all’imputato al massimo il mero sospetto della provenienza illecita del bene, integrativo della contravvenzione di cui all’art. 712 cod.pen.; Penale Sent. Sez. 2 Num. 21663 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 17/04/2026 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva, applicata facendo riferimento soltanto ai precedenti penali del ricorrente ed alla commissione di un reato della stessa indole, attraverso un inaccettabile automatismo;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’aumento di pena per la recidiva, pari al raddoppio della pena base di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa e, più in generale, in ordine al trattamento sanzionatorio, tenuto conto della concessione, da parte del primo giudice, della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato solo relativamente al trattamento sanzionatorio.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo pacifica giurisprudenza, la circostanza che l’imputato sia stato scoperto nel possesso del bene di provenienza illecita e non abbia fornito alcuna giustificazione in ordine a tale possesso, integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (tra le tante, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, [...], Rv. 270120; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, [...], Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, [...], Rv. 252285). Nel caso in esame, peraltro, oltre al possesso non giustificato del ciclomotore di provenienza furtiva sul quale il ricorrente stava viaggiando, la Corte ha indicato a suo sfavore il fatto che il mezzo fosse privo di targa e che egli aveva tentato di nasconderlo e di darsi alla fuga, circostanze collegate, senza vizi logico-ricostruttivi, ad una piena consapevolezza dell’origine delittuosa del bene, con la conseguente impossibilità di ogni diversa e più benevola qualificazione giuridica del fatto.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte ha giustificato l’applicazione della recidiva ritenendo che il fatto, rispetto ai precedenti specifici, fosse espressione di rinnovata capacità criminale e pericolosità sociale del ricorrente. In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, [...], Rv. 274782).
3. E’ fondato il terzo motivo. Il primo giudice aveva ritenuto di concedere al ricorrente la circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod.pen., considerando il fatto di particolare tenuità. D’altra parte, è stata ritenuta sussistente la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale siccome contestata, che ha determinato un aumento di pena quantificato dalla Corte di appello nel doppio della pena detentiva (da mesi nove di reclusione ad anni 2 uno e mesi sei di reclusione). Così facendo, è stato commesso un doppio errore di diritto che deve essere emendato attraverso un nuovo giudizio. Infatti, oltre all’aumento illegale di pena per la recidiva (che, al massimo, poteva essere di due terzi e non del doppio, ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod.pen.), vi è alla base che il contemporaneo riconoscimento di una circostanza attenuante e di una aggravante doveva portare al giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art. 69 cod.pen., a seguito del quale determinare la pena finale. Occorrerà, pertanto, fermo restando il divieto di reformatio in peius, che il giudice del rinvio provveda al corretto bilanciamento tra circostanze eterogenee, anche, se del caso, nel senso della prevalenza della attenuante concessa sulla recidiva qualificata, evenienza possibile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2014.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3