Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21663
CASS
Sentenza 11 giugno 2026

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  • Rigettato
    Qualificazione giuridica del fatto

    Il possesso non giustificato del ciclomotore di provenienza furtiva, unito alla mancanza di targa, al tentativo di nasconderlo e alla fuga, integra il dolo del delitto di ricettazione, escludendo ogni diversa qualificazione.

  • Rigettato
    Motivazione sull'applicazione della recidiva

    La Corte ha giustificato l'applicazione della recidiva ritenendo che il fatto fosse espressione di rinnovata capacità criminale e pericolosità sociale del ricorrente, fornendo adeguata motivazione.

  • Accolto
    Aumento di pena per la recidiva e bilanciamento con le attenuanti

    La Corte ha riscontrato un doppio errore di diritto: l'aumento illegale di pena per la recidiva (che poteva essere al massimo di due terzi) e la mancata applicazione del giudizio di bilanciamento tra la circostanza attenuante e l'aggravante della recidiva. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21663
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21663
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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