Sentenza 24 febbraio 2000
Massime • 1
La fotocopiatura integrale di opere librarie soggette alla normativa sul diritto d'autore, ancorché effettuata non per lo spazio al pubblico ma nell'interesse personale di singoli lettori, costituisce reato ai sensi del combinato disposto degli artt.68, comma 3, e 171, comma 1, lett.a), della legge 22 aprile 1941, n.633, dovendosi escludere che detta condotta sia sanzionabile soltanto in via amministrativa, ai sensi dell'art.1, della legge 22 maggio 1993, n.159, atteso che tale ultima disposizione, concernente la sola riproduzione della "composizione grafica" delle opere protette, non ha carattere di specialità rispetto alla norma penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2000, n. 4353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4353 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE RENATO Presidente del 24/2/2000
1. Dott. ACCATTATIS VINCENZO Consigliere SENTENZA
2. " QU LA " N. 749
3. " AL LD " REGISTRO GENERALE
4. " AR FR " N. 24767/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da BA IA n. a Bazzano il 9 gennaio avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 dicembre Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Ranieri che ha concluso per rigetto udito il difensore Avv. Laudi Roberto p.c. Avv. Pestore Salvatore Svolgimento del processo
ZZ AN ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa il 4 dicembre 1998, con la quale veniva condannato per il reato di abusiva riproduzione di testi di opere edite da case editrici mediante fotocopiatura integrale, deducendo quali motivi la violazione della legge 22 maggio 1993 n. 159, che aveva depenalizzato la fattispecie contestata,
l'erronea applicazione dell'art. 68 della legge n. 633 del 1941, giacché la fotocopia dei libri era stata effettuata per interesse personale dei lettori e non per lo spaccio al pubblico, la violazione di legge e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla carenza dell'elemento psicologico doloso, l'inosservanza dell'art. 191 c.p.p. e l'errata applicazione dell'art.50 c.p., poiché erano stati escussi in qualità di testi i soggetti inviati dalle varie case editrici in qualità di agenti provocatori, in quanto non sussistevano le condizioni scriminanti l'azione ed, in ogni caso, erano compartecipi del delitto e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione riguardo al ruolo soggettivo del ricorrente nella vicenda.
Motivi della decisione
I motivi addotti non appaiono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, in ordine alla pretesa depenalizzazione ad opera della legge n. 159 del 1993, questo collegio condivide le argomentazioni svolte da altra pronuncia di questa Corte (Cass. sez. III 23 gennaio 1995 n. 3395, Nucci ed altri rv. 201757) alle quali si riporta per eliminare inutili ripetizioni, evidenziando, in ogni modo, che differenti sono i concetti e gli oggetti giuridici della protezione del diritto di autore e della sola composizione grafica che per quell'opera è stata ideata, di cui tratta l'art. 11. n. 159 del 1993, la legge da ultimo citata mirava a fornire maggiore protezione alle opere librarie, ricomprendendo anche la presentazione grafica dell'opera prima soggetta ad una semplice azione civile a norma dell'art.102 della legge sul diritto di autore, il legislatore non ha indicato l'art. 171 l. n. 633 del 1941 fra le norme abrogate di detta legge, contemplate con tecnica usuale all'art.2 della pretesa normativa depenalizzante, e le differenti prospettive contenute nelle due disposizioni, configuranti autonome fattispecie, non assorbibili in virtù del principio di specialità.
Peraltro non si è in presenza di un rigore eccessivo ed inconsueto, poiché tutta la normativa comunitaria e la legislazione europea e mondiale è nel senso di apprestare una tutela penale alle opere dell'ingegno ed ad escludere la c.d. pirateria libraria. Non sconosce il collegio alcune acute osservazioni critiche di un giovane studioso, che involgono la tematica generale del principio di specialità e che partono dal ripudio di quell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale, secondo il quale, affinché possa ritenersi sussistente una relazione di specialità, è necessario accertare l'identità o omogeneità del bene giuridico protetto. Logicamente la trattazione approfondita di un simile tema esula dalle caratteristiche proprie di una motivazione di una sentenza, sicché appare utile riferirsi alle argomentazioni svolte dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra tante Cass. sez. II 17 novembre 1992, Di Sano in Foro it. 1993, II, 564), essendo sufficiente rimarcare come anche seguendo la teoria c.d. strutturale si perviene ad identica soluzione ermeneutica, pur riconoscendo che si è in presenza di un'ipotesi di specialità reciproca bilaterale e che la pronuncia di questa Corte contiene incongrui riferimenti al termine reato ed alla costituzione di parte civile con riguardo all'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 159 del 1993. Infatti il giovane autore riesce ad affermare la sussistenza di un rapporto di specialità fra le due norme in esame in virtù di un'interpretazione particellizzata delle condotte non valutate globalmente nel loro significato unitario e finalistico, senza considerare i differenti caratteri sanzionatori e le conseguenti diversità di formulazione dell'illecito amministrativo contemplato dalla disciplina del 1993 e di quello civile previsto dall'art. 102 della legge n. 633 del 1941, in cui il riferimento alla normativa sulla concorrenza sleale è tutto interno all'impostazione operata. Inoltre la critica sembra permeata dall'accoglimento di quella tesi, contraddetta da esimi maestri del diritto e da illustri giuristi, secondo cui il criterio letterale non costituisce uno fra i tanti metodi interpretativi e neppure quello decisivo, ma il limite di ogni analisi ermeneutica (cfr. anche Cass. sez. un. 7 giugno 1999 n. 11, Tucci, rv. 211394 cui si contrappone la sentenza Cass. sez. un. 3 giugno 1999 n. 7. P.M. in proc. Rizzo rv.213493), riferendosi evidentemente al brocardo "in claris non fit interpretatio", la cui fallacia è a tutti nota, e sostiene che il principio di tassatività debba essere letto quale riferimento al dato letterale, mentre, invece, il principio di legalità non comporta la necessità di determinare con precisione di grado naturalistico tutti gli elementi dell'illecito penale, potendosi la fattispecie esprimere in modo sintetico ed icastico anche secondo il linguaggio comune e dovendo il giurista affinare l'analisi esegetica con gli strumenti del metodo giuridico senza fermarsi alla singola parola, giacché, altrimenti, si confonde il criterio ermeneutico dell'interpretazione letterale con quella ad litteram.
Ed invero dalla relazione al disegno di legge relativo alla normativa del 1993 non sembra possa dedursi che sia stato preso in considerazione il contenuto dell'opera (c. d. corpus mysticum) e non il solo supporto materiale (c.d. corpus mechanicum) anzi il riferimento alla "contraffazione" ed alla "riproduzione di volumi già stampati" depone per la considerazione, del supporto materiale e del diritto economico dell'editore ed indirettamente dell'autore invece di quello del creatore dell'opera.
Ulteriore dimostrazione della diversità delle due fattispecie e del differente bene giuridico tutelato, ma è sufficiente la prima argomentazione per la teoria strutturale, si rinviene nella possibilità, ammessa dallo stesso studioso, di configurare l'illecito amministrativo "de quo" a carico dell'autore dell'opera, mentre ciò è impossibile per quello penale, proprio perché concerne la creazione e l'originalità del lavoro e non il mero supporto materiale.
Infine, soprattutto con riferimento alle c.d. copertine, spesso eseguite da noti designers possibile concepire logicamente una distinzione tra una riproduzione della composizione grafica di un'opera dal contenuto della stessa, sicché sembrano venir meno alcune argomentazioni, che formano i capisaldi in relazione alla teoria accolta, su cui si basa la critica alla decisione da questo collegio condivisa.
Per quel che concerne la violazione dell'art. 68 della legge n. 633 del 1941, a parte la notazione storica in base alla quale il riferimento alla fotocopiatura, contenuta in quella legge, attesa l'epoca di emanazione, riguarda la fotografia dell'opera e non sistemi di reprografia, l'idoneità dei mezzi di riproduzione allo spaccio o alla diffusione dell'opera nel pubblico non va valutata in concreto, ma in astratto, giacché si riferisce al mezzo di riproduzione e non all'entità della riproduzione ed al suo fine, in quanto non è il numero di copie richiesto a scriminare, poiché, altrimenti sarebbe possibile eludere la disciplina sulla tutela del diritto d'autore attraverso la fotocopiatura di uno stesso testo con un solo libro da parte di una pluralità di soggetti.
Conferma a detta esegesi si rinviene nel terzo comma dell'art.68 citato in cui, con espressione ampia e quale norma di chiusura, si vieta "in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore", mentre il secondo comma della medesima disposizione configura un'ipotesi eccezionale, in cui l'interesse pubblico alla conservazione degli originali delle opere dall'usura, alla possibilità di consentire la consultazione a più utenti contemporaneamente o in luoghi diversi, purché per uso personale e senza porsi in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dell'opera spettanti all'autore consente in via eccezionale di derogare al diritto dell'autore sull'opera dell'ingegno, ponendo i bibliotecari in una posizione di garanzia e di vigilanza circa l'uso legittimo di detta limitata facoltà.
Le censure relative alla carenza dell'elemento psicologico ed alla mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto involgono una differente lettura delle modalità dei fatti, della posizione del soggetto nell'azienda e delle risultanze probatorie inibite in sede di legittimità sia sotto il profilo della riferibilità del fatto al ricorrente cioè "al ruolo soggettivo e personale dell'imputato" sia con riguardo alla possibile configurabilità di una mera colpa con conseguente depenalizzazione dell'illecito ex art. 172 l. n. 633 del 1941. Infatti la non occasionale attività di fotocopiatura integrale dei testi, l'arco temporale, breve, in cui si sono svolti i fatti e la conseguente logica deduzione di una specifica prassi operativa, in una città sede universitaria, aggiungendosi quest'ulteriore annotazione alla già congrua motivazione dei giudici di merito, escludono possa trattarsi di una semplice negligenza del titolare della copisteria.
Esaminati i motivi attinenti alla configurabilità del reato sia nell'elemento materiale sia in quello soggettivo, non appare neppure fondato quello processuale, concernente la pretesa inutilizzabilità delle deposizioni dei funzionari delle case editrici, in quanto agenti provocatori, che hanno determinato ed istigato a commettere la condotta oggetto d'imputazione, onde dovevano essere ritenuti concorrenti nel reato, e l'estensione della scriminante del consenso dell'avente diritto, in realtà insussistente, poiché trattasi di consenso invalido, perché incompleto, anche al ricorrente. Bisogna notare che, ove l'attività dell'agente provocatore fosse scriminata, non sussisterebbe alcuna incompatibilità con l'ufficio di testimone (cfr. Cass. sez. VI, 1 settembre 1995 n. 9299, Pellegrino ed altri rv.203080) e che la causa di giustificazione c/o di esclusione del reato non può valere anche nel confronti di chi con autonoma azione commette o concorra nel reato, sicché bisogna soffermarsi sulla configurabilità dell'esimente, giacché la sua sussistenza per le ragioni su sinteticamente esplicitate eliminerebbe ogni discorso sulle caratteristiche proprie dell'attività dell'agente provocatore e sulle condizioni ed i limiti per il suo svolgimento. Orbene, trattandosi di funzionari di case editrici, che operano al fine di accertare quali copisterie riproducano abusivamente testi universitari, non solo esiste il consenso delle stesse, ma anche quello dell'autore e dell'ente preposto alla tutela dei diritti sulle opere dell'ingegno, perché l'attività criminosa attenta a diritti economici dell'autore e della S. I. A. E., onde il predetto consenso, che non necessita di formule sacramentali, deve ritenersi implicito e perciò non è neppure incompleto.
Inoltre appare ammissibile, perché attiene anche all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno e non esclusivamente ad un diritto della personalità, sicché si tratta di un diritto disponibile. Pertanto, poiché devono escludersi l'antigiuridicità del fatto e la qualità di indiziato dell'agente provocatore, sussiste la bua piena capacità a testimoniare.
La soccombenza comporta la rifusione delle spese processuali nel confronti della costituita parte civile S. I. A. E., presente all'odierno dibattimento, liquidate in complessive L 3.200.000, di cui L 3.000.000 per onorario.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il 1ì corrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile S. I. A. E. come in atti rappresentata liquidate in complessive L 3.200.000, di cui L 3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 24 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2000